Giudizio arbitrale: il Ctu non può essere qualificato incaricato di pubblico servizio

Il Ctu nominato in un giudizio arbitrale non ha la qualità né di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, dal momento che ha una funzione ausiliaria in un procedimento di natura privatistica non è pertanto configurabile il reato di corruzione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 5901/13, depositata il 6 febbraio. Il caso un Ctu corrotto? Un Ctu, nominato nell’ambito di un procedimento arbitrale instaurato tra una società e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene accusato di aver ricevuto il conferimento di tale incarico dietro pagamento di una somma di 100.000 euro da parte del presidente e vice presidente della predetta società in cambio egli avrebbe dovuto mettere la propria funzione a servizio degli interessi di questa. Gli imputati vengono però prosciolti dal reato di corruzione, in quanto il GUP non ravvisa in capo al Ctu la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Ricorre allora per cassazione il P.G., prospettando inosservanza o erronea applicazione di legge. L’arbitrato ha natura privatistica A giudizio degli Ermellini, però, il motivo non ha fondamento consolidata giurisprudenza ha affermato l’assenza della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo al Ctu nominato in un giudizio arbitrale. L’arbitrato, infatti, ha natura privatistica, configurandosi appunto come rinuncia alla giurisdizione dello Stato a favore di una soluzione della controversia sul piano privatistico. Il lodo arbitrale non può in alcun modo essere accostato a un dictum giurisdizionale né gli arbitri sottoscrittori hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati ad attribuire pubblica fede a quella dichiarazione. quindi il Ctu non può essere considerato Ips. Ciò premesso, sarebbe paradossale attribuire una qualifica pubblicistica a chi ha nel procedimento una mera funzione ausiliaria, come il Ctu. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 gennaio – 6 febbraio 2013, numero 5901 Presidente Garribba – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Procuratore della Repubblica di Firenze ricorre avverso la sentenza 11 aprile di non luogo a procedere ex articolo 425 C.P.P. del G.U.P. presso il Tribunale di Firenze e pronunciata nei confronti di C.S. consulente tecnico d'ufficio nel procedimento arbitrale tra la s.p.a. ed il Ministero Infrastrutture e Trasporti A.A. consulente tecnico di parte della s.p.a. B.-T.-P. , L.P. consulente tecnico di parte della s.p.a. B.-T.-P. F.R. presidente della s.p.a. B.-T.-P. e B.R. vicepresidente della s.p.a. B.-T.-P. . 1. il capo di imputazione e la motivazione del proscioglimento. C.S. è accusato dei reati ex articolo 110, 319, 320 e 321, perché, agendo nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, quale consulente tecnico di ufficio, che veniva nominato unitamente ad I.G. con ordinanza emessa in data 15.3.2006, nell'ambito del procedimento arbitrale instaurato tra la s.p.a. B. T. P. ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione ai contratti di appalto rep. numero 2889 e 2890 dell'8 ottobre 2001, aventi ad oggetti i “Lavori di costruzione della Nuova Scuola Marescialli dei Carabinieri in omissis , riceveva da F.R. e B.R. , rispettivamente presidente e vice-presidente della predetta società', che si adoperavano presso il collegio arbitrale affinché egli ottenesse l'incarico di consulente tecnico di ufficio, l'utilità consistita nel conferimento ditale incarico - retribuito dalla s.p.a. B. T. P. con la somma complessiva di Euro 100.000,00 - per mettere a disposizione la sua funzione di consulente tecnico di ufficio, subordinandola agli interessi della suddetta società, ed, in particolare, per aver compiuto e per compiere i seguenti atti contrari ai doveri di imparzialità e di rispetto del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento arbitrale a concordava con la s.p.a. B. T. P. i quesiti che il collegio arbitrale avrebbe dovuto sottoporre ai consulenti tecnici di ufficio e ciò' in data antecedente alla sua nomina b sottoponeva al previo vaglio della s.p.a. B. T. P. stralci della bozza di relazione della consulenza tecnica di ufficio, recependone le indicazioni e le integrazioni proposte c concordava con la s.p.a. B. T. P. il contenuto delle osservazioni rese dai consulenti tecnici di ufficio alle controdeduzioni presentate in ordine alla relazione di consulenza tecnica di ufficio da parte del consulente tecnico di parte nominato dal Ministero delle Infrastrutture d concordava con la s.p.a. B. T. P. il contenuto delle osservazioni rese dai consulenti tecnici di ufficio alla nota con cui il consulente tecnico di parte dell'amministrazione trasmetteva un documento proveniente dal progettista dell'opera, Ing. Re Ca. . Avendo agito il F. ed il B. in concorso con L.P. ed A.A. , consulenti tecnici di parte dalla medesima società unitamente a Merli Maurizio , di fatto incaricati da F. e B. di tenere i contatti con il C. . In omissis . Il proscioglimento di tali imputati dal reato di corruzione è conseguito alla negazione, in capo al C. , consulente tecnico di ufficio nel giudizio arbitrale intercorso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la spa B. T. P. , della qualifica di incaricato di pubblico servizio. 2. l'impugnazione del P.M. e le ragioni della decisione della Corte di legittimità. Con un unico motivo di impugnazione il Procuratore della Repubblica prospetta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex articolo 606 lett. b cpp, in relazione agli articolo 358 cod. proc. penumero , 64 c.p.c., 32 secondo comma legge 11 febbraio 1994 numero 109. Rileva il ricorrente che la motivazione dell'impugnata sentenza si fonda sulla riconosciuta connotazione privatistica del procedimento arbitrale, pure accentuata dalla riforma di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006 n 40 in tema di arbitrato, e dalla riforma di cui al decreto legislativo 12/4/06 numero 163 codice degli appalti pubblici, disposizioni normative peraltro, non applicabili alla procedura arbitrale in esame, in quanto introdotta prima dell'entrata in vigore di tali leggi. Il Procuratore della Repubblica, che ha ottenuto l'adesiva odierna conclusione del Procuratore generale, sostiene invece al contrario a che l'appalto in esame è stato affidato nella vigenza della legge 11/2/1994 numero 109 legge c.d. Merloni , il cui articolo 32 secondo comma dispone che ai giudizi arbitrati si applicano le norme del codice di procedura civile b che ai procedimenti arbitrali aventi ad oggetto appalti pubblici si applicano le norme del codice di procedura civile, anche se tali procedimenti siano stati avviati in tempo precedente alla vigenza del codice degli appalti, in forza del citato articolo 32 legge Merloni c che l'articolo 64 c.p.c. dispone che ai consulenti tecnici di ufficio si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti e, dunque, anche l'articolo 358 C.p., inerente la qualifica di incaricato di pubblico servizio d che la disciplina penalistica relativa ai periti non si esaurisce, come erroneamente afferma il Giudice, nella previsione di cui all'articolo 373 cp, involgendo direttamente l'articolo 358 cp, in virtù della funzione svolta dal perito da collocarsi nell'ambito della prestazione di un servizio pubblico. Il motivo non ha fondamento e va rigettato, qui ribadendosi la correttezza delle conclusioni in diritto della sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425 C.P.P La giurisprudenza della Corte di legittimità in proposito non lascia spazi di incertezza in ordine alla assenza della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in capo al consulente tecnico d'ufficio nominato in un giudizio arbitrale. In proposito e a sostegno di tale interpretazione va infatti rammentato I che l'arbitrato ha natura privatistica e si configura come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, Cass. civ. numero 14182 del 2002 Rv. 557751 Massime precedenti Conformi numero 527 del 2000 Rv. 539100, numero 5527 del 2001 Rv. 545911 . II che il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un dictum giurisdizionale e che tale carattere è stato accentuato dalla legge 5 gennaio 1994, numero 25, senza che le modifiche apportate dall'articolo 819-ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto Cass. civ., Sez. 1,13246/2011 Rv. 618271 Massime precedenti Conformi numero 14182 del 2002 Rv. 557751 III che gli arbitri sottoscrittori del dispositivo del lodo arbitrale non hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire pubblica fede a quella dichiarazione Cass. Civ. sez. 1, 1409/2004 Rv. 569710 . Su tali, premesse è evidente il paradosso di attribuire al consulente tecnico di ufficio che ha nel procedimento una mera funzione ausiliaria in un contesto privatistico, una qualificazione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che non hanno neppure gli arbitri che l'hanno nominato. Né a tal fine giova il richiamo fatto dal Procuratore della Repubblica ricorrente all'articolo 64 c.p.c. il quale dispone che ai consulenti tecnici di ufficio si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti e, dunque, anche l'articolo 358 C.p., inerente la qualifica di incaricato di pubblico servizio , trattandosi all'evidenza di consulenti tecnici nominati da giudici in ordinari procedimenti civili. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione in diritto che è stata formulata. P.Q.M. Rigetta il ricorso.