Il Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale, emanato con il decreto numero 111 del Ministero della Giustizia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 233 del 4 ottobre 2013. Il d.m. stabilisce che le spese anticipate dall’Erario vengono recuperate in maniera fissa sulla base della tabella A allegata allo stesso, nei confronti di ciascun condannato.
Il decreto numero 111/2013, emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato in G.U. numero 233, regolamenta il recupero delle spese del processo penale. Recupero forfetizzato delle spese anticipate. In pratica, le spese del processo penale anticipate dall'Erario sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A allegata al regolamento, «nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà». Ma non tutte le spese vengono recuperate così. Per quanto riguarda le spese anticipate dall'Erario «per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi» sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, anch’esse senza vincolo di solidarietà. Il recupero delle spese avviene in parti uguali in caso di pluralità di condannati. Norma retroattiva? Tali disposizioni, infine – si legge all’articolo 3 del decreto - «si applicano alle spese anticipate dall'Erario, relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge numero 69/2009».
Ministero della Giustizia, decreto 8 agosto 2013, numero 111 G.U. 4 ottobre 2013, numero 233 Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, numero 115, come modificato dal comma 3, lett. e , dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, numero 69, secondo cui la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2013 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Recupero forfettizzato 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2, sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. articolo 2 Recupero per intero e per quota 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 numero 115, e successive modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali. 2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, numero 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime. articolo 3 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall'erario, relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, numero 69. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.