Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari. Nello specifico, non è sufficiente ribadire la rilevanza dei mezzi di prova e dei temi di indagine indicati nella opposizione, ma occorre precisare in che modo essi possano concretamente “dare una svolta” nelle investigazioni.
Lo ha ribadito la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 38141, depositata il 14 settembre 2016. Le prerogative della persona offesa dal reato Come è noto, la persona offesa dal reato è il soggetto titolare dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice in concreto violata e, quindi, leso dall’illecito penale. Tale soggetto esercita i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge ad esempio, ove ne faccia richiesta, deve essere avvertito della richiesta di archiviazione inoltrata dal Pubblico Ministero al Giudice delle Indagini Preliminari esso inoltre può sempre depositare memorie può, tranne che nel giudizio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, indicare elementi di prova se è anche persona danneggiata dal reato, può costituirsi parte civile entro il termine per sollevare le questioni preliminari in dibattimento, previsto dall’articolo 491 c.p.p Accanto alla persona offesa, vanno segnalati pure gli enti e le associazioni senza scopo di lucro c.d. onlus , con finalità statutarie riconosciute ex lege purché prima della data di commissione del fatto di tutela degli interessi lesi dal reato. Previo consenso della persona offesa, nelle forme previste dall’articolo 92 c.p.p., tali enti ed associazioni esercitano i diritti e le facoltà riconosciuti alla persona offesa se ammesso dalla legge, possono inoltre costituirsi parte civile. e i concreti poteri di intervento nella procedura. Ciò premesso sul piano generale, occorre rammentare che il sistema processuale penale offre concrete modalità di tutela del soggetto titolare dell’interesse leso dal reato. In particolare, ai sensi dell’articolo 90 c.p.p., la persona offesa ha diritto, indipendentemente dalla costituzione di parte civile e fatto salvo l’esercizio di ogni altro diritto o facoltà riconosciuti dalla legge, a partecipare al processo penale, in ogni suo stato e grado. Tale partecipazione potrà avvenire mediante la presentazione di memorie, mediante l’indicazione di elementi di prova, desunti dagli atti presenti nel fascicolo. In questo contesto è di particolare interesse la disposizione di cui all’articolo 408 c.p.p. ove, al comma secondo, è previsto che, nell’ipotesi di presentazione di richiesta di archiviazione, l’avviso della richiesta stessa debba essere notificato alla persona offesa che, nella denuncia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione. In correlazione alla suddetta norma si pone il successivo articolo 410 c.p.p., che consente alla persona offesa di presentare una formale opposizione alla richiesta di archiviazione, purché vengano indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. La valutazione dell’opposizione all’archiviazione. Nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pm, il giudice è tenuto a verificare se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'articolo 410, comma 1, c.p.p., di indicare l'«oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova», con l'esclusione di ogni valutazione prognostica di merito e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione. Anche l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pm può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale , in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'articolo 410, comma 1, c.p.p., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato e la rilevanza cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari . Peraltro, è impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato di sensi dell'articolo 410 c.p.p. l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'articolo 409, comma 6, ed ai casi di ricorso indicati nell'articolo 606, lett. c , c.p.p
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 maggio – 14 settembre 2016, numero 38141 Presidente Rosi – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1.Con decreto emesso in data 1 novembre 2014, il Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile l'opposizione e disposto l'archiviazione dei procedimento penale aperto nei confronti di ignoti in ordine al reato di cui all'articolo 674 cod.penumero , a seguito dell'esposto presentato da M.M., per insussistenza dell'elemento materiale del reato non essendo sussistente la potenzialità lesiva diretta ad una pluralità di persone e il superamento della normale tollerabilità. La persona offesa sarebbe l'unico soggetto molestato dai fumi, e ciò in ragione della patologia di cui ella soffre, che influisce sul grado di tollerabilità, sicchè, in definitiva, la situazione esposta dalla persona offesa ha rilievo unicamente civilistico. 2. M. M., quale persona offesa dei reato, ha presentato ricorso per cassazione e ha chiesto l'annullamento del decreto di archiviazione deducendo la nullità del provvedimento di archiviazione pronunciato de plano nel quale il Giudice avrebbe formulato un anticipato giudizio sulla valutazione delle prove i n chiave prognostica giungendo a concludere per l'insussistenza del fatto. Il Giudice avrebbe escluso il superamento della normale tollerabilità senza avere contezza della tipologia di inquinamento e delle caratteristiche degli impianto da cui si propalano i fumi, in assenza di qualsivoglia indagine del P.M., così come ha parimenti escluso la potenzialità lesiva prescindendo da qualsiasi accertamento tecnico non espletato e ritenendo, implicitamente, superfluo l'accertamento tramite ASL. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. Come rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il decreto di archiviazione de plano è stato emesso dal G.I.P. non osservando i principi fissati, nella materia, dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui l'inammissibilità dell'opposizione può essere dichiarata per mancanza dei requisiti formali assenza di indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova , e anche quando le indagini suppletive non sono specifiche, ovvero pertinenti, e sono prive di incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari Sez. U, numero 2 del 14/02/1996 - dep. 15/03/1996, p.c. in proc. Testa ed altri, Rv. 204133 . L'opposizione all'archiviazione legittima l'intervento della persona offesa, e l'instaurazione del contraddittorio ex articolo 127 cod.proc.penumero , solo qualora le nuove indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il profilo della loro idoneità a porre in discussione i presupposti della richiesta dei pubblico ministero Sez. 5, numero 5 47634 del 26/05/2014 P.O. in proc. Bartolacci, Rv. 261675 . In tale ambito il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari cfr., ex plurimis, Sez. 6, 26/02/2013, numero 12833, Rv. 256060 Sez. 4, 23/03/2007, numero 21544, Rv. 236727 , senza, tuttavia, valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento de piano con il rito camerale Sez. 6, numero 4905 del 08/01/2016, Rv. 265915 Sez. 5, numero 13400 del 12/01/2016, Rv. 266664 Sez. 5, numero 6442 del 25/11/2014, Rv. 263194 Sez. 5, numero 7437 del 27/09/2013, Rv. 259511 . Nel caso in esame il Giudice, in assenza di compimento di alcun atto di indagine da parte dei P.M., ha ritenuto superflue le investigazioni che la persona offesa reclamava per la verifica della tollerabilità, spingendosi ad affermare il non superamento dei limiti stessi per la generalità delle persone e di non, conseguente, utilità di accertamenti sul punto, e ciò sul presupposto che la particolare sensibilità della persona offesa, affetta da sensibilità chimica multipla, escluderebbe il reato. Di poi, il Giudice, nell'affermare l'insussistenza dei reato ex articolo 674 cod.penumero per assenza di lesione dell'incolumità pubblica , non considera che, ai fini della sussistenza dei reato in oggetto, non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone, in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di molestia Sez. 3, numero 6598 dei 07/04/1994, Rv. 198072 e che, nel caso di emissioni di fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la prova dei superamento dei limite di tollerabilità deve essere determinato di volta in volta dal giudice, anche mediante dichiarazioni testimoniali, come richiedeva la persona offesa, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo, sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell'attuale momento storico Sez. 3, numero 38073 del 21/09/2007, Rv. 237844 . Tali principi sono stati disattesi nel provvedimento impugnato che deve essere annullato senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Genova per il proseguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova.