L’autista che incorre nella revoca della patente di guida potrà tentare di rimettersi al volante solo dopo un triennio che decorre dal momento dell’accertamento dell'infrazione. E non dal passaggio in giudicato della sentenza.
Lo ha chiarito il Tar Veneto, sez. III, con la sentenza numero 288 del 9 marzo 2015. La fattispecie. Nel caso esaminato dal Collegio, un camionista è stato trovato particolarmente alterato dall’alcol e per questo condannato ai sensi dell’articolo 186 cds con revoca della patente. La riforma stradale numero 120/2010 ha infatti previsto che, per comportamenti particolarmente negligenti, deve scattare anche la revoca della licenza a condurre per 3 anni. In buona sostanza, tra ritiro immediato della patente, periodo di inibizione alla guida e iter per il nuovo conseguimento del documento, si tratta di un lungo periodo di tempo. Ma il triennio da quando decorre? Alcune motorizzazioni hanno quindi richiesto chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 219/3 ter il quale specifica letteralmente che «quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 3 anni a decorrere dalla data di accertamento del reato». Sulla questione si è espresso anche il Ministero dell’interno con la nota 25 marzo 2014 , evidenziando che la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter ottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione. Il Tar però è di diverso avviso. Specifica infatti il Collegio che il termine di riferimento per calcolare l’inibizione obbligatoria alla guida e alla presentazione della domanda di conseguimento di una nuova patente decorre dalla data di accertamento del reato e non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. Ora la palla torna al Viminale che potrà rivalutare anche le proprie considerazioni operative.
Tar Veneto, sez. III, sentenza 4 – 9 marzo 2015, numero 288 Presidente Settesoldi – Estensore Farina Fatto e diritto Premesso che il ricorrente è stato destinatario dell’ordinanza di revoca della patente di giuda quale esecuzione della sentenza penale del Gip di Verona numero 984/13 del 6.5.2013, con riguardo al contesto contravvenzionale di cui all’articolo 186, comma 2 lettera c del Codice della Strada per aver condotto un autoarticolato in stato di ebbrezza, episodio accertato nel 2011 che, con il medesimo provvedimento, è stato precisato che il conseguimento di un nuovo documento di abilitazione alla guida sarebbe stato possibile solo una volta decorsi almeno tre anni dalla data di accertamento del reato, così come previsto ai sensi dell’articolo 219, comma 3-ter del D.lgs. 285/92 che a tale specifico riguardo nel medesimo atto veniva ulteriormente precisato che il termine di tre anni doveva computarsi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna visti i motivi di ricorso attese le eccezioni preliminari di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, nonché le ulteriori argomentazioni difensive dedotte da parte resistente ritenuta la propria competenza territoriale, in quanto ai sensi dell’articolo 13, comma 1 c.p.a., la competenza è determinata dalla sede territoriale dell’amministrazione che ha assunto il provvedimento impugnato considerato che nella fattispecie il provvedimento, di cui si chiede l’annullamento in parte qua, è stato assunto dal Dirigente della Prefettura di Verona, non risultando influenti ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice adito le circolari interpretative del Ministero, ad uso interno degli uffici, circa l’applicazione della normativa dettata dal Codice della Strada ciò premesso, confermata quindi la propria competenza territoriale, valutato il disposto normativo di cui al richiamato articolo 219, comma 3 ter, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento. Invero, come rilevato dalla difesa istante ed avallato dalla stessa interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sul punto cfr doc. numero 5 p. ric. , il termine di riferimento deve essere individuato nella data in cui il reato è stato accertato e non in quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, nell’evidente difficoltà di assicurare un termine ragionevole e valido per ogni situazione, che, diversamente interpretando, risulterebbe di volta in volta soggetto ai tempi nei quali si addiviene alla sentenza definitiva di condanna peraltro, va evidenziato come lo stesso provvedimento di sospensione consegue all’accertamento del fatto, con riferimento al dato temporale della materiale rilevazione della fattispecie delittuosa, mentre la sentenza definitiva è riferibile all’attribuzione della responsabilità per i fatti accertati ed alla irrogazione per i medesimi della sanzione penale per detti motivi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, con specifico riferimento alla precisazione relativa al termine per conseguire, previo esame, un nuovo documento di guida e degli atti ad esso conseguenti, assunti in applicazione della prescrizione annullata. Considerata l’incertezza della questione, a fronte degli indirizzi forniti dalle circolari del Ministero, le spese possono essere compensate, fatta eccezione per quanto riguarda la refusione del contributo unificato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, con specifico riferimento alla precisazione relativa al termine per conseguire, previo esame, un nuovo documento di guida e degli atti ad esso conseguenti, assunti in applicazione della prescrizione annullata. Spese compensate, fatta eccezione per il contributo unificato della cui refusione in favore del ricorrente parte resistente è onerata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.