Furto in un supermercato, chi può sporgere querela?

In caso di furto in un supermercato, la querela è validamente proposta anche dal responsabile dell’esercizio commerciale presso cui era detenuta la merce sottratta.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11229, depositata il 17 marzo 2015. Il caso. La Corte di appello di Cagliari condannava un imputato per il reato di furto, avendo sottratto della merce contenuta all’interno di un ipermercato. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che la querela era stata sporta da un semplice dipendente dell’esercizio, che era un soggetto non legittimato. Inoltre, veniva contestata la qualifica dello stesso dipendente di delegato alla proposizione delle querele connesse ai furti eventualmente subiti dall’azienda, nonostante l’atto mancasse dell’autenticazione della firma di sottoscrizione di tale delega. Diritto di querela. La Corte di Cassazione affronta la questione della titolarità del diritto di querela da parte del responsabile di un esercizio commerciale che non sia anche legale rappresentante della società proprietaria delle merci esposte. Richiamando il precedente numero 40354/13 delle Sezioni Unite, gli Ermellini affermano che la querela è validamente proposta anche dal responsabile dell’esercizio commerciale presso cui era detenuta la merce sottratta. Infatti, il bene giuridico protetto dal reato di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso, da intendersi come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità, che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito. Di conseguenza, anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e le legittimazione a proporre querela. Tale relazione di fatto è caratterizzata dall’autonomo potere di utilizzare, gestire o disporre della cosa. Nel caso di specie, il querelante era stato indicato come dipendente dell’esercizio, non come responsabile di esso, e non si accennava ad una sua titolarità di poteri. Il lavoratore addetto ad un esercizio commerciale non può essere assimilato al responsabile dell’esercizio, non essendo infatti sufficiente una qualsiasi relazione di fatto con la merce, ma una relazione qualificata. Requisiti formali. Riguardo alla delega conferita al querelante, essa era priva dell’essenziale requisito dell’autentica della sottoscrizione, richiesto per l’ammissibilità della procura speciale atta ad attribuire ad altri soggetti, diversi dalla persona offesa, il diritto di querela. I giudici di merito, invece, avevano errato nel dare scarsa rilevanza al requisito formale dell’autenticazione della sottoscrizione del delegante, a causa della certezza sulla persona di questo. Per questi motivi, in mancanza della condizione di procedibilità, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 – 17 marzo 2015, numero 11229 Presidente Sirena – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa nei confronti di P.R. dal Tribunale di Cagliari, che lo aveva giudicato colpevole del reato di furto nella forma basica, essendo stata esclusa l'aggravante della destrezza contestata dall'accusa di merce detenuta nell'ipermercato Iperpan di Quartu Sant'Elena, rideterminando la pena inflitta in mesi due giorni venti di reclusione ed euro cento di multa, avendo rinvenuto un errore nel computo della pena base individuata in misura inferiore al minimo edittale . 2.1. L'imputato propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore deducendo con un primo motivo la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla procedibilità dell'azione penale, poiché essa è stata ritenuta ricorrente nonostante la querela sia stata sporta da P.I., soggetto non legittimato, in quanto semplice dipendente dell'esercizio, e senza svolgere alcuna valutazione in ordine alla reale relazione esistente tra il querelante e la cosa e se tale relazione meritasse la qualificazione di detenzione qualificata. 2.2. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta qualifica del P. di delegato alla proposizione delle querela connesse ai furti eventualmente subiti dall'azienda nonostante l'atto mancasse della autenticazione della firma di sottoscrizione di tale delega. Considerato in diritto 3. II ricorso è fondato. 3.1. Ponendo fine alla pluralità di ricostruzioni della questione concernente la titolarità del diritto di querela da parte del responsabile di un esercizio commerciale che non sia anche legale rappresentante della società proprietaria delle merci ivi esposte, le Sezioni Unite hanno statuito che la querela è validamente proposta anche dal responsabile dell'esercizio commerciale presso il quale era detenuta la merce sottratta, poiché il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela Sez. U, numero 40354 del 18/07/2013 - dep. 30/09/2013, Sciuscio, Rv. 255975 . Nel lumeggiare cosa caratterizzi tale qualificata relazione di fatto le S.U. hanno posto in evidenza l'autonomo potere di utilizzare, gestire o disporre della cosa. Orbene, nel caso di specie il P. viene indicato come dipendente dell'esercizio non solo non se ne parla come del responsabile dell'esercizio, ma neppure vengono menzionati indici di una titolarità dei poteri sopra menzionati. Né il lavoratore addetto ad Un esercizio commerciale può perciò solo essere assimilato al responsabile dell'esercizio, come implicitamente affermato dalla Corte di Appello, poiché non é sufficiente una qualsiasi relazione di fatto con la merce, essendo necessaria quella particolare relazione sopra descritta. Quanto alla valenza della delega conferita al P., che già il primo giudice indica come recante sottoscrizione non autenticata, essa risulta invero priva dell'essenziale requisito della autentica della sottoscrizione, richiesto dal combinato disposto dagli articolo 122 e 336 cod. proc. penumero per la ammissibilità della procura speciale atta ad attribuire ad altri, diverso dalla persona offesa, il diritto di querela. Ciò nonostante la Corte di Appello ha valorizzato tale delega assumendo la scarsa rilevanza del requisito formale dell'autenticazione della sottoscrizione del delegante per la certezza in ordine alla persona di questo con ciò contravvenendo alla specifica previsione dell'inammissibilità della procura ove mancante della autentica della sottoscrizione del soggetto che la rilascia. Ne consegue il difetto della prescritta condizione di procedibilità, sicchè la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela.