Per stabilire se un'abitazione sia di lusso la sua superficie utile deve essere complessivamente superiore a 240 mq

I locali di disimpegno del piano seminterrato, collegati alla cantina, alla taverna e alla lavanderia, non possono essere esclusi dal conteggio della superficie utile al fine dell’agevolazione prima casa, e questo anche se l’articolo 6 del. D.M. 2 agosto 1969 in combinato con l’articolo 1, nota II-bis, Tariffa I del D.P.R. numero 131/1986 esclude dal computo della superficie utile i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine infatti, tale norma è “di stretta interpretazione, la cui previsione non è suscettibile di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa”. In sostanza , non è possibile escludere dal conteggio della metratura al fine di ottenere l’agevolazione prima casa la superficie dei disimpegni, solo perché connessi con locali che non devono essere conteggiati.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 1178 del 22 gennaio 2016 Vicenda. Il fisco ha notificato a due contribuenti un avviso di liquidazione per recuperare maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali per revoca dei benefici prima casa. In particolare , esso ha atto ritenuto intervenuta la decadenza dei contribuenti dal beneficio, in ragione del fatto che si trattava d’immobile di lusso, ai sensi dell’articolo 6 del d.m. 2 agosto 1969, in quanto avente superficie utile complessiva superiore a 240 mq.Il giudice del gravame ha statuito la validità dell’’esclusione dal calcolo della superficie utile complessiva non solo i locali adibiti a cantina, taverna e lavanderia, ma anche i relativi disimpegni ovvero “ha escluso dal calcolo della superficie utile complessiva, al fine dell’attribuzione o meno all’immobile in oggetto della qualità di lusso parti dell’immobile non comprese nell’elenco tassativo delle superfici da escludere indicate dalla citata norma. La sentenza del giudice del gravame ha accolto la tesi dei contribuenti secondo cui dal calcolo della superficie utile complessiva dovesse escludersi non solo la superficie di alcuni locali del piano seminterrato concretamente adibiti a cantina, ma anche due disimpegni realizzati a servizio sia dei locali cantina che di altri locali, in particolare del locale taverna e del locale lavanderia, ciò che ha consentito di giungere alla determinazione del calcolo della superficie utile complessiva in misura inferiore ai mq 240. Imposta di registro. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, in accoglimento del ricorso in Cassazione del fisco hanno ribadito che «in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale per stabilire se un’abitazione sia di lusso e quindi esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa [] la sua superficie utile, complessivamente superiore a mq 240 [] va determinata in quella che [] residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale del posto macchina, senza che le suddette previsioni [] siano suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa». La sentenza impugnata, è stata cassata, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione del giudice del gravame , che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, decidendo anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. Conclusioni. Affinché ricorra la condizione per usufruire della agevolazione prima casa, occorre che l'immobile acquistato venga classificato come non di lusso . A tal fine la superficie utile totale non deve essere superiore a 240 mq., escludendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto. Cass. civ. numero 25674/13 . In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, articolo 1, nota II-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, numero 1072, che va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, numero 801, richiamato dall'articolo 51 della legge 28 febbraio 1985, numero 47, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa Cass. numero 24469/15 . Decade dall'agevolazione prima casa il contribuente che abbia acquistato un'immobile di estensione superiore ai 240 mq, anche nel caso in cui, successivamente alla stipula, provvede al frazionamento catastale del bene rilevando la condizione in cui versa l'immobile al momento della stipula Cass. numero 11973/15 . Affinché ricorra la condizione per usufruire della agevolazione prima casa, occorre che l'immobile acquistato venga classificato come non di lusso . A tal fine la superficie utile totale non deve essere superiore a 240 mq., escludendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto. E' da includersi invece il ripostiglio, anche se privo di abitabilità, poiché non è assimilabile alla predetta tipologia, come ad esempio la soffitta Cass. numero 17439/13 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza19 novembre 2015 – 22 gennaio 2016, numero 1178 Presidente Merone – Relatore Napolitano Svolgimento del processo L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6 - notificò ai signori G.M. e S.G. avviso di liquidazione col quale recuperava le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute, con applicazione d’interessi e sanzioni, in relazione ad atto registrato il 12 giugno 2003, con il quale essi avevano acquistato ad uso di abitazione un immobile per il quale avevano beneficiato dell’agevolazione c.d. prima casa. L’Ufficio con detto atto ritenne, infatti, intervenuta la decadenza dei contribuenti dal beneficio, in ragione del fatto che si trattava d’immobile di lusso, ai sensi dell’articolo 6 del d.m. 2 agosto 1969, in quanto avente superficie utile complessiva superiore a 240 mq. L’avviso di liquidazione fu impugnato dai contribuenti dinanzi alla CTP di Milano, che accolse il ricorso, limitatamente alla ritenuta non debenza delle sanzioni. Detta pronuncia fu gravata da appello principale da parte dell’Ufficio, che assumeva l’erroneità della decisione nella parte in cui, sulla base di un’inammissibile valutazione di tipo equitativo, aveva ritenuto non dovute le somme liquidate per sanzioni, e da appello incidentale dei contribuenti, con il quale essi insistettero per l’annullamento in toto dell’avviso di liquidazione impugnato dinanzi alla CTP di Milano. La CTR della Lombardia, con sentenza numero 82/49/09, depositata il 16 ottobre 2009, accolse l’appello incidentale, nulla espressamente statuendo sull’appello principale dell'Ufficio. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gli intimati, ai quali il ricorso è stato regolarmente notificato, non hanno svolto difese. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articolo 6 e ss. D.M. 2 agosto 1969, in combinato disposto con gli articolo 1 e ss. Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, nonché con l’articolo 14 delle preleggi, in relazione all’articolo 360 c.p.c. numero 3 . L’Agenzia delle Entrate rileva l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha escluso dal calcolo della superficie utile complessiva, al fine dell’attribuzione o meno all’immobile in oggetto della qualità di lusso, in forza di un’interpretazione estensiva del succitato articolo 6 del d.m. 2 agosto 1969, che, in quanto norma tributaria di favore, è di stretta interpretazione, parti dell’immobile non comprese nell’elenco tassativo delle superfici da escludere indicate dalla citata norma. 2. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c. numero 4 , per avere omesso di pronunciare sull’appello principale dell’Ufficio, con il quale era stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, accogliendo parzialmente il ricorso dei contribuenti, essa aveva affermato non essere dovute le sanzioni. 3. Il primo motivo è fondato e va accolto. La sentenza impugnata ha accolto la tesi dei contribuenti secondo cui dal calcolo della superficie utile complessiva dovesse escludersi non solo la superficie di alcuni locali del piano seminterrato concretamente adibiti a cantina, ma anche due disimpegni realizzati a servizio sia dei locali cantina che di altri locali, in particolare del locale taverna e del locale lavanderia, ciò che ha consentito di giungere alla determinazione del calcolo della superficie utile complessiva in misura inferiore ai mq 240. Giova in proposito ricordare che l’articolo 6 del d.m. 2 agosto 1969, in combinato disposto con l’articolo 1 nota II - Bis della Tariffa parte I allegata al D.P.R. numero 131/1986, esclude dall’agevolazione c.d. prima casa l’acquisto per destinazione abitativa di immobili di lusso, per tali dovendosi intendere - per quanto stabilito dal succitato articolo 6, le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine . Detta disposizione, in quanto norma tributaria che prevede un’agevolazione fiscale, è norma di stretta d’interpretazione, la cui previsione non è dunque suscettibile di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa. La sentenza impugnata, che ha escluso dal calcolo della superficie utile complessiva dell’unità immobiliare non solo i locali adibiti a cantina, ma anche i disimpegni realizzati al servizio degli stessi e di altri locali, quello adibito a taverna e quello destinato a lavanderia, si pone dunque in contrasto con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte in controversie similari e che va in questa sede ribadito, secondo cui in tema d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della Tariffa parte I, articolo 1 comma II bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq 240 - va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, numero 1072, che va determinata in quella che, dall’estensione globale riportata dall’atto di acquisto sottoposto all’imposta, residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale del posto macchina, senza che le suddette previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, siano suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. VI - V ord. 17 giug 2015, numero 12471 Cass. civ. sez. V 17 gennaio 2014, numero 861 Cass. civ. sez. V 26 ottobre 2011, numero 22279 . La sentenza impugnata, che non si è attenuta a detto principio, va dunque cassata, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Lombardia, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, decidendo anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. 4. Il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che il venir meno della statuizione con la quale, in forza dell’accoglimento dell’appello incidentale dei contribuenti, era da intendersi implicitamente rigettato, per antinomia logica, l’appello principale dell'Ufficio quanto alla ritenuta, da parte della CTP, non debenza delle sanzioni, comporta che il giudice del rinvio debba nuovamente estendere il suo esame anche sull’appello principale dell’Amministrazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo per sopravvenuta carenza d’interesse. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Lombardia anche in ordine alla pronuncia delle spese del presente giudizio di legittimità.