Il previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza è richiesto, anche nell’ambito della medesima località sede di servizio, ogni qual volta venga disposto il trasferimento di un dirigente sindacale in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza numero 2359, depositata il 9 febbraio 2015. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori presentato dal sindacato nei confronti del Ministero della Giustizia, lamentando l’antisindacabilità del trasferimento disposto dal direttore della casa circondariale nei confronti di un sindacalista, assegnato ad un ufficio diverso nell’ambito della stessa struttura, senza il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Il giudice di merito ha accolto il ricorso, ordinando la cessazione della condotta antisindacale e la reintegrazione del dirigente sindacale nelle mansioni precedentemente assegnategli. Con ricorso per cassazione, il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, appartenendo il dipendente pubblico interessato dalla condotta asseritamente antisindacale ad una categoria di personale sottratta alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego. L’amministrazione datrice, inoltre, ha sostenuto che, in base ad una corretta esegesi della disciplina collettiva, il nulla osta sarebbe richiesto solo in ipotesi di mobilità nell’ambito dello stesso Comune e non già in ipotesi di mutamento di mansioni nell’ambito della medesima struttura. Condotta antisindacale nel pubblico impiego privatizzato la giurisdizione è quella ordinaria. Quanto alla dedotta eccezione di difetto di giurisdizione, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che, in base all’evoluzione del quadro legislativo in materia, le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la condotta antisindacale attiene ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato ed incide, non solo sulle prerogative sindacali dell’associazione ricorrente, ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici dipendenti Cass., Sez. Unumero , numero 20161/2010 . In particolare, è stato evidenziato che l’intervenuta abrogazione, ad opera dell’articolo 4, l. numero 83/2000, dell’articolo 28, commi 6 e 7, St. Lav., esprime la volontà del legislatore che la regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella dettata, in termini inequivoci, dall’articolo 63, comma 3, d.lgs. numero 165/2001, che devolve al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni, senza più l’interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l’associazione sindacale richieda anche la rimozione di un provvedimento incidente su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato. Come si coordinano l’azione del dipendente pubblico non privatizzato e quella del sindacato? La pronuncia in commento affronta la questione della possibile coesistenza di due controversie in qualche misura connesse l’una, promossa dal sindacato innanzi al giudice ordinario, ex articolo 28 legge numero 300/1970, per la repressione del comportamento antisindacale dell’amministrazione pubblica l’altra, promossa dal dipendente ancora in regime di lavoro pubblico innanzi al giudice amministrativo, per contestare la legittimità di un provvedimento incidente sul suo rapporto di impiego, affetto da un motivo di discriminazione sindacale. In relazione a questa situazione, è stata ipotizzata la possibile violazione, sul piano costituzionale, del principio di ragionevolezza nonché del principio del giudice naturale di cui all’articolo 25 Cost La Corte costituzionale, tuttavia, avallando l’opzione ermeneutica sopra riferita, ha rilevato che tale soluzione interpretativa implica o una prevenzione del paventato conflitto di giudicati, attraverso il coordinamento, ex articolo 295 c.p.c., dell’azione individuale con quella promossa dal sindacato, ovvero la radicale negazione di ogni possibilità di conflitto pratico di giudicati, riconoscendo la totale autonomia delle due azioni in quanto volte a tutelare distinte situazioni sostanziali, concludendo, quindi, nel senso dell’insussistenza della lamentata irragionevolezza della disciplina e della violazione dell’articolo 25 Cost. Corte cost., ord. numero 143/2003 . Le Sezioni Unite, ponendosi in perfetta continuità con il ricordato orientamento, rigettano l’eccezione di difetto di giurisdizione. Polizia penitenziaria l’accordo nazionale non pone limiti alla necessità del nulla osta. Con riferimento alla seconda censura mossa dal Ministero, la pronuncia in commento ricorda che l’articolo 6 dell’accordo nazionale quadro di amministrazione per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria prevede che, nell’ambito della stessa sede di servizio, da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione, il trasferimento dei dirigenti sindacali in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazione sindacali di appartenenza. Il riferimento fatto dalla previsione contrattuale alla “località ove è ubicata la struttura o la singola direzione” trova la sua ragion d’essere in relazione al disposto dell’articolo 32, co. 1, d.p.r. numero 395/1995, in base al quale il previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza era richiesto soltanto per i trasferimenti ad un ufficio con sede in un Comune diverso ed ha, quindi, la specifica finalità derogatoria rispetto a quella generale testé indicata di escludere tale limitazione territoriale e non già quella, priva di riscontro testuale, di contemplare la necessità del previo nulla osta soltanto nelle ipotesi di trasferimenti presso strutture diverse site nel medesimo ambito territoriale. La norma contrattuale è, invece, inequivoca nello statuire che il suddetto previo nulla osta è comunque richiesto, anche nell’ambito della medesima località sede di servizio, ogni qual volta venga disposto il trasferimento di un dirigente sindacale in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione. Anche sul punto, dunque, la decisione impugnata risulta esente da censure.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 27 gennaio – 9 febbraio 2015, numero 2359 Presidente Rovelli – Relatore Bandini Svolgimento del processo La UGL-FNP di Pescara propose ricorso ai sensi dell'ari 28 legge numero 300/70 nei confronti del Ministero della Giustizia, lamentando l'antisindacalità del trasferimento disposto dal Direttore della Casa Circondariale di Pescara nei confronti di P.D. , Vice Segretario Provinciale dell'organizzazione sindacale ricorrente, dal nucleo traduzioni e piantonamento detenuti ” al servizio a turno di istituto senza il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. L'adito Tribunale di Pescara accolse il ricorso, ordinando la cessazione della condotta censurata e la reintegrazione del sindacalista nelle mansioni precedentemente assegnategli. Il medesimo Tribunale di Pescara rigettò l'opposizione del Ministero della Giustizia e la Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza del 29.5-24.6.2008, rigettò il gravame del medesimo Ministero. Con l'anzidetta sentenza la Corte territoriale ritenne che - era infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero appellante, non contemplando l'articolo 63, comma 3, dl.vo numero 165/01, che attribuisce al giudice ordinario la tutela giurisdizionale dei diritti sindacali nel lavoro pubblico, una distinzione a seconda che gli effetti del provvedimento vengano ad interessare dipendenti soggetti al regime privatistico ovvero pubblicistico - in base a quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, era necessario il nulla osta sindacale per il trasferimento in un ufficio o servizio diverso, come avvenuto nel caso di specie. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'intimata UGL-FNP di Pescara ha resistito con controricorso. La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite essendo stata sollevata, con il primo motivo di ricorso, questione di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 1, cpc, violazione degli articolo 3, comma 1 e 63, commi 3 e 4, dl.vo numero 165/01, dell'articolo 4 legge numero 83/00 e dell'articolo 28 legge numero 300/70, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, laddove, come nella specie, il dipendente pubblico interessato dalla condotta asseritamente antisindacale appartenga ad una categoria di personale sottratta alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, cpc, violazione dell'articolo 22 legge numero 300/70 e dall'articolo 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, deduce che, da una corretta esegesi di quest'ultima disposizione, deve ritenersi che il nulla osta sia richiesto soltanto in ipotesi di mobilità nell'ambito dello stesso Comune e non già in ipotesi di mutamento di mansioni nell'ambito della medesima struttura. 2. In ordine al primo motivo deve rilevarsi che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già avuto modo di esaminare la questione giuridica sollevata dal Ministero ricorrente, osservando, all'esito di attenta disamina dell'evoluzione del quadro legislativo interessante le materia, che sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e che incida non solo sulle prerogative sindacali dell'associazione ricorrente, ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici dipendenti cfr, Cass., SU, numero 20161/2010 . Al riguardo, in particolare, è stato evidenziato che l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'articolo 4 legge numero 83/00, dell'articolo 28, commi 6 e 7, legge numero 300/70, esprime la volontà del legislatore che la regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella dettata, in termini inequivoci, dall'articolo 63, comma 3, dl.vo numero 165/01, che devolve al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 legge numero 300/70, senza più l'interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l'associazione sindacale richieda anche la rimozione di un provvedimento incidente su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato ossia senza più quell'eccezione, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, che residuava proprio in forza dell'abrogato articolo 28, comma 7, legge numero 300/70 secondo il quale Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva . A ciò deve aggiungersi che, in relazione alla possibilità della coesistenza di due controversie in qualche misura connesse Cuna, promossa innanzi al giudice ordinario, ex articolo 28 legge numero 300/70, dal sindacato, per la repressione del comportamento antisindacale dell'amministrazione pubblica l'altra, promossa innanzi al giudice amministrativo, dal dipendente ancora in regime di lavoro pubblico, per contestare la legittimità di un provvedimento, incidente sul suo rapporto di impiego, affetto da un motivo di discriminazione sindacale , con conseguente ipotizzata violazione, sul piano costituzionale, del principio di ragionevolezza oltre che dell'ari 25 della Costituzione , la Corte costituzionale, con ordinanza numero 143/2003, avallando la surriferita opzione ermeneutica, ha rilevato che tale soluzione interpretativa implica o b1 una prevenzione del paventato conflitto di giudicati, attraverso il coordinamento, ex articolo 295 c.p.c., dell'azione individuale con quella promossa dal sindacato, ovvero b2 la radicale negazione di ogni possibilità di conflitto pratico di giudicati, riconoscendo la totale autonomia delle due azioni in quanto volte a tutelare distinte situazioni sostanziali , concludendo quindi nel senso che del tutto insussistente è la violazione dell'articolo 25 Cost., così come insussistente è la lamentata irragionevolezza della disciplina ex articolo 3 Cost. . Queste Sezioni Unite intendono qui dare continuità al sopra ricordato orientamento, con conseguente rigetto del motivo, non ravvisando nelle argomentazioni svolte dal ricorrente ragioni che già non siano state oggetto di disamina. 3. Quanto al secondo motivo giova ricordare che l'articolo 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria prevede che Nell'ambito della stessa sede di servizio, da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione, il trasferimento dei dirigenti sindacali - che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dalle 00. SS. rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria - in un Ufficio o Servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo N.O. delle OO.SS. di appartenenza . Tale previsione contrattuale va letta in correlazione con quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, dpr numero 395/95 Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile polizia di stato, corpo di polizia penitenziaria e corpo forestale dello stato e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare arma dei carabinieri e corpo della guardia di finanza , secondo cui “ i trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza e dall'ari 34, comma 1, dpr numero 254/1999 Recepimento dell'accordo sindacale perle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 , secondo cui, Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza , fatte salve, come disposto dal comma 5 del medesimo articolo, le previsioni dell'articolo 32 del dpr numero 395 del 1995. Se ne ricava che il ridetto articolo 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, con carattere di specialità, prevede che il nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza per il trasferimento dei dirigenti sindacali non è limitato all'ipotesi che il trasferimento stesso implichi la destinazione ad un ufficio con sede in un comune diverso, né che, per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede di servizio, gli stessi debbano riguardare soltanto il segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali. La questione che si pone è dunque limitata all'accertamento degli eventuali limiti che condizionino, a mente del medesimo articolo 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, la necessità che i trasferimenti dei dirigenti sindacali contemplati dalla norma siano preceduti dal nullaosta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e, più in particolare, in relazione a quanto sostanzialmente prospetta la parte ricorrente, se detto nulla osta sia richiesto soltanto ove il trasferimento avvenga, seppur nell'ambito dello stesso comune, in una struttura di destinazione distinta da quella di origine. Osserva al riguardo il Collegio che il riferimento fatto dalla previsione contrattuale all'esame alla località ove è ubicata la struttura o la singola direzione trova la sua ragion d'essere proprio in relazione al ricordato disposto dell'articolo 32, comma 1, dpr numero 395/95, in base al quale il previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza era richiesto soltanto per i trasferimenti ad un ufficio con sede in un comune diverso, ed ha quindi la specifica finalità derogatoria rispetto a quella generale testé indicata di escludere tale limitazione territoriale e non già quella, priva di riscontro testuale, di contemplare la necessità del previo nulla osta soltanto nelle ipotesi di trasferimenti presso strutture diverse site nel medesimo ambito territoriale. La norma contrattuale è invece al contrario inequivoca nello statuire che il suddetto previo nulla osta è comunque richiesto, anche nell'ambito della medesima località sede di servizio, ogni qual volta venga disposto il trasferimento di un dirigente sindacale in un Ufficio o Servizio diverso da quello di assegnazione. Poiché la Corte territoriale ha sostanzialmente seguito la suddetta interpretazione, anche il motivo all'esame va disatteso. 4. In definitiva il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 4.200,00 quattromiladuecento , di cui Euro 200,00 duecento per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.