La procura per il ricorso in cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Suprema Corte, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza depositata il 7 gennaio 2016, numero 58. L’avvocato che agisce in giudizio senza procura subisce le conseguenze dell’attività processuale e, pertanto, può essere condannato a pagare le spese. La fattispecie. Nel caso in esame l’avvocato della parte soccombente nel giudizio di gravame aveva proposto ricorso in Cassazione non facendosi rilasciare la procura speciale ma avvalendosi di quella a margine dell’atto di appello contenente la locuzione «per tutti i gradi di giudizio». La parte resistente aveva, per converso, eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’insussistenza di una valida procura. La procura speciale per il giudizio di Cassazione. E’ principio immanente della Corte di Cassazione che la procura per poter promuovere il giudizio di legittimità è speciale e deve essere rilasciata successivamente alla pubblicazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Pertanto il mandato alle liti rilasciato al difensore per le fasi di merito non può ritenersi valido nonostante contenga la locuzione «per tutte le fasi e i gradi di giudizio» con conseguente inammissibilità del ricorso. La regolamentazione delle spese. La Corte, inoltre, ha affermato che qualora l’avvocato promuova un’azione senza l’effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, come nel caso di inesistenza della procura, l’attività del difensore non ha alcun effetto sulla parte e il difensore è responsabile in proprio per ogni conseguenza dell’attività svolta e, pertanto, è ammissibile la condanna alle spese del precitato. Diversamente qualora l’invalidità della procura sia sopravvenuta nel corso del giudizio è idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 12 novembre 2015 – 7 gennaio 2016, numero 58 Presidente Finocchiaro – Relatore Rubino Svolgimento del processo e ragioni della decisione E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione F.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza la Dental Aesthetic's s.numero c., chiedendo il risarcimento dei danni per errata esecuzione di interventi protesici la domanda veniva accolta, nel 1995, e la società condannata al risarcimento dei danni in favore dell'attore l'appello della società veniva accolto, ma la sentenza d'appello veniva cassata con rinvio da questa Corte con sentenza del 2000 in sede di rinvio la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza numero 76 del 2003, confermava nuovamente la sentenza di primo grado la sentenza d'appello subiva la cassazione con rinvio ed il giudizio di rinvio veniva riassunto, nel 2009, nei confronti di T.G. e P., in quanto la società, divenuta nel frattempo Centro Dentistico Specialistico San Francesco di T. P. e c. s_n_c. era stata cancellata dal registro delle imprese il terzo giudizio di appello si è concluso con la sentenza numero 1265 del 2014 con la quale la Corte d'Appello di Bologna ha - per la terza volta - confermato la condanna al risarcimento danni in favore del Ferri, già pronunciata dal Tribunale di Piacenza nel lontano 1995. T.G. e T. P., in proprio e numero q. di soci e liquidatori del Centro Dentistico Specialistico San Francesco di T. P. e c. s.numero c. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza numero 1265 del 2014 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 19 maggio 2014, non notificata. Resiste con controricorso F.D., il quale preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale per il giudizio di cassazione. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile. Nella intestazione del ricorso si legge che i ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'avv. P.S. del Foro di Piacenza per mandato 20.11.2009 a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello in pari data. Dagli atti non risulta esser stata depositata altra procura, in particolare non la procura speciale, prescritta a pena di inammissibilità dall'articolo 365 c.p.c Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudi2io davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa . tra le altre, Cass. numero 5554 del 2011, Cass. numero 19226 del 2014 . Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia stata conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio ovvero, come nella specie, a margine dell'atto depositato nel giudizio di appello. Manca del tutto, pertanto, il conferimento del mandato al difensore per la proposizione della odierna impugnazione articolo 83, 365 e 369 cod. proc. civ. . Consegue l'inammissibilità del ricorso in esame per difetto di procura. L'esito negativo della questione pregiudiziale, sulla sussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore, esime dall'esaminare nel merito ed anche dal dover riportare i motivi di ricorso. Si aggiunga che, quanto alla regolamentazione delle spese, questo giudizio vede come unico soccombente lo stesso difensore - e non anche la parte da lui nominata - essendo l'atto di conferimento della cd. rappresentanza tecnica, nella specie mancante, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l'esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito, nei cui confronti quella attività non spiega altrimenti, come in questo caso, effetto alcuno. Atteso che lo stesso difensore è parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità. Tanto, in applicazione del principio affermato dalle Sez. Unumero 10 maggio 2006, numero 10706, secondo il quale In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di adone o di impugnazione promossa dal difensore senta effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nelgiudh2io o nella fase digiudizio di che trattasi come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso , l'attività dei difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem . non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurarjone di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di poten& lt iale destinataria delle situazioni derivanti dal processo . L'inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi, anche in riferimento alla pronuncia della condanna alle spese a carico del difensore. Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile . E' stata depositata memoria dal ricorrente in data 11.11.2015, e memoria dal controricorrente A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, ritenuto che non siano necessarie altre osservazioni rispetto a quanto esposto nella relazione, ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 18 deve darsi atto pertanto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso liquida a carico dell'avv. P.S. le spese di lite sostenute dai controricorrenti, che liquida in curo 4.000,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali. Ai sensi dell'articolo 13 co. 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.