Manca la contestazione, raddoppia il tempo per l’impugnazione

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire. Perciò, l’opposizione deve ritenersi proponibile non entro 30, bensì entro 60 giorni.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 23904, depositata il 10 novembre 2014. Il caso. Il gdp di Palermo dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da un privato contro l’intimazione di pagamento emessa da una società di riscossione, ritenendola tardiva, perché depositata in cancelleria oltre il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 22 l. numero 689/1981 opposizione all’ordinanza-ingiunzione . L’attore ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 204-bis c.d.s ricorso al gdp , contestando al giudice di non aver considerato che l’opposizione avesse una funzione recuperatoria, non avendo egli mai ricevuto notifica del verbale presupposto. Di conseguenza, il termine per l’opposizione avrebbe dovuto essere di 60 giorni, come previsto proprio dall’articolo 204-bis c.d.s Funzione “recuperatoria”. La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire. Perciò, l’opposizione deve ritenersi proponibile non entro 30, bensì entro 60 giorni, che costituisce un termine applicabile anche al ricorso contro i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del c.d.s Nel caso di specie, il gdp, al contrario, aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine di 30 giorni stabilito dall’articolo 22 l. numero 689/1981. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la decisione all’ufficio del gdp di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 14 ottobre – 10 novembre 2014, numero 23904 Presidente/Relatore Petitti Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2014 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti. Ritenuto che il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della legge numero 689 del 1981 depositata il 29 luglio 2011, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da T.G. avverso l'intimazione di pagamento emessa da Serit Sicilia s.p.a., notificata il 20 maggio 2011 che il Giudice di pace ha rilevato che l'opposizione è stata depositata in cancelleria il 16 luglio 2011, e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 22 della citata legge numero 689 del 1981 che per la cassazione di questa ordinanza T.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi che l'intimata non ha svolto difese che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti «[ ] Con il primo motivo di ricorso il T.G. denuncia violazione dell'articolo 240 recte 204 bis comma 1 del codice della strada D.LGS 285/92 , in relazione all'articolo 360 c.p.c. comma 1 numero 3, perché in contrasto con l'articolo 23 della legge 689/81 , dolendosi del fatto che il Giudice di pace non abbia considerato che l'opposizione aveva funzione recuperatoria, non avendo egli mai ricevuto la notifica del verbale presupposto, sicché il termine per l'opposizione era, nel caso di specie, di sessanta giorni, come stabilito dal citato articolo 204-bis del codice della strada. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alle ragioni per le quali non gli è stata concessa la possibilità di contestare i vizi di notifica che avevano determinato il mancato pagamento della multa. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come esattamente rilevato dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicché l'opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada Cass. numero 3647 del 2007 Cass. numero 17132 del 2007 Cass. numero 12505 del 2011 Cass. numero 21043 del 2013 . Il Giudice di pace non ha tenuto conto di tale orientamento e ha erroneamente ritenuto applicabile il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 22 della legge numero 689 del 1981. Il ricorso si appalesa quindi fondato. Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 375, numero 5, cod. proc. civ., perché lo stesso possa essere ivi accolto» che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa, per nuovo esame dell'opposizione, al Giudice di pace di Palermo, in persona di diverso magistrato che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Palermo, in persona di diverso magistrato.