La declatoria di incompetenza non riverbera effetti invalidanti sugli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza. Inoltre, la tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato, sicchè nel giudizio riassunto ben può essere utilizzata la consulenza tecnica espletata innanzi al giudice dichiaratosi incompetente.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21105, depositata il 7 ottobre 2014. Il caso. Il Tribunale di Bari, accogliendo l’eccezione del convenuto Comune, dichiarava la propria incompetenza in merito alla domanda di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di un terreno, del quale l’attore era comproprietario, trattandosi di controversia riservata alla competenza funzionale della Corte d’appello, avanti alla quale la parti venivano rimesse, con il termine di 60 giorni per la riassunzione della causa. Mancavano atti essenziali. La Corte d’appello rilevava che l’attore, pur avendo riassunto la causa ritualmente, non aveva depositato il fascicolo di parte relativo al giudizio svoltosi avanti al Tribunale, e osservava che non risultavano nemmeno depositati il decreto di occupazione d’urgenza, il decreto di espropriazione e il provvedimento contenente la stima degli immobili. Rilevate tali carenze, la Corte distrettuale rigettava la domanda, trattandosi di atti essenziali ai fini della decisione. Spettava alla Corte acquisire il fascicolo d’ufficio? L’uomo ricorreva allora in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 50 c.p.c. riassunzione della causa , in relazione alle norme e ai principi che regolano la traslatio judicii, sostenendo che i Giudici territoriali avevano rilevato la carenza di documentazione già prodotta avanti al Tribunale, dichiaratosi poi incompetente, ed allegata al fascicolo d’ufficio che la stessa Corte avrebbe, invece, dovuto acquisire. Sì, il giudice doveva ordinare l'acquisizione d’ufficio del fascicolo. Il motivo è fondato. Infatti, la Cassazione nell’affrontare il caso in esame ricorda che «il giudice dinnanzi al quale la causa sia riassunta dopo la declatoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adito, ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice a quo il fascicolo d’ufficio, come prescritto dall’articolo 126 disp. att. c.c., e la mancanza di tale fascicolo sia rilevante avendo la parte fatto riferimento nel giudizio di riassunzione ad un atto presente in esso o che in esso dovrebbe essere, deve ordinarne alla cancelleria l’acquisizione d’ufficio, ai sensi della predetta norma e, in mancanza, non può trattare conseguenza negativa a carico della parte da tale mancata acquisizione, in ragione della mancata acquisizione, in ragione della mancanza dell’atto» Cass., numero 10123/2011 . La Corte territoriale non ha considerato, ove avesse disposto, come più volte richiesto dal ricorrente, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio inerente al giudizio svoltosi davanti al Tribunale, che avrebbe reperito elementi utili ed adeguati per procedere alla determinazione dell’indennità. Invero, il Tribunale, prima di dichiararsi incombente, aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, che era stata svolta regolarmente. La declatoria di incompetenza non riverbera nessun effetto invalidante. Come ha spiegato il Collegio, risulto utile nel caso di specie il principio secondo cui «la declatoria di incompetenza non spiega di per sé effetti invalidanti sugli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza e, inoltre, la tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato ne discende che nel giudizio riassunto ben può essere utilizzata la consulenza tecnica espletata innanzi al giudice dichiaratosi incompetente» Cass., numero 2037/1989 . Sulla base di tali argomenti, la Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 marzo – 7 ottobre 2014, numero 21105 Presidente Salvago – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con sentenza numero 78 del 2003 il Tribunale di Bari, all'esito di attività istruttoria, accogliendo l'eccezione proposta dal convenuto Comune di Toritto, dichiarava la propria incompetenza in merito alla domanda di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di un terreno del quale l'attore S.A.U. era comproprietario, trattandosi di controversia riservata alla competenza funzionale, in unico grado, della Corte di appello di Bari, davanti alla quale le parti venivano rimesse, con termine di giorni sessanta per la riassunzione della causa. 1.1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, dopo aver rilevato che l'attore, che pure aveva ritualmente riassunto la causa, non aveva depositato il fascicolo di parte relativo al giudizio svoltosi davanti al Tribunale, osservava che non risultavano depositati il decreto di occupazione di urgenza, il decreto di espropriazione e il provvedimento contenente la stima degli immobili tale carenza, trattandosi di atti essenziali ai fini della decisione, comportava il rigetto della domanda. 1.2 - Per la cassazione di tale decisione lo S. propone ricorso, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Toritto. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 2 - Preliminarmente deve constatarsi l'infondatezza dell'eccezione di tardività della notifica del controricorso sollevata in memoria dalla difesa del ricorrente si sostiene, in particolare, che il termine, indicato nel 14 ottobre 2007, non sarebbe stato rispettato, in quanto la spedizione dell'atto risulta effettuata il giorno successivo. La prospettazione è inficiata da una fallace individuazione del dies a quo per la notifica del controricorso. Questa Corte ha già chiarito che la disciplina del computo dei termini dettata dall'articolo 155 c.p.c. e, in particolare, la previsione del comma 4 di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il relativo giorno è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, al termine di venti giorni stabilito dall'articolo 369, comma 1, c.p.c., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, dies a quo per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale. Ne consegue che l'ulteriore termine di venti giorni previsto dal successivo articolo 370, comma 1, per la notifica del ricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine finale per il deposito del ricorso per cassazione Cass., 5 giugno 2006, numero 13201 . Poiché nella specie il giorno previsto per il deposito del ricorso 24 settembre 2007 cadeva di domenica, la proroga di diritto al giorno successivo del termine iniziale per la notifica del controricorso comporta che la tempestività della stessa, effettuata il 15 ottobre 2007. 3 - Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 50 c.p.c., in relazione alle norme e ai principi che regolano la traslatio judicii, sostiene, con formulazione di idoneo quesito di diritto, che erroneamente la corte territoriale avrebbe rilevato la carenza di documentazione già prodotta davanti al Tribunale di Bari, poi dichiaratosi incompetente, ed allegata al fascicolo d'ufficio che la stessa Corte d'appello di Bari avrebbe dovuto acquisire. 3.1 - La censura è fondata. Infatti deve applicarsi il principio secondo cui il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adito, ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice a quo il fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'articolo 126 disp. att. cod. civ., e la mancanza di tale fascicolo sia rilevante avendo la parte fatto riferimento nel giudizio di riassunzione ad un atto presente in esso o che in esso dovrebbe essere, deve ordinarne alla cancelleria l'acquisizione d'ufficio, ai sensi della predetta norma e, in mancanza, non può trarre conseguenza negativa a carico della parte da tale mancata acquisizione, in ragione della mancanza dell'atto Cass. 9 maggio 2011, numero 10123 . Tale decisione, ben vero, si riferisce a un giudizio svoltosi davanti al giudice di pace, nel quale, com'è noto, non è presente la distinzione fra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte. Prescindendo da quest'ultimo aspetto, e focalizzando, quindi, l'attenzione sull'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio ai sensi dell'articolo 126 disp. att. c.p.c., non può omettersi di rilevare che la decisione impugnata per certi versi è assimilabile a una sorta di non liquet , ove si consideri che la natura del giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione o di opposizione alla stima non richiede all'attore particolari allegazioni, anche di natura probatoria, atteso il potere-dovere del giudice di procedere alla corretta applicazione, e prima ancora alla individuazione, dei criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria avviata dai pubblici poteri attività ermeneutica nella quale, in forza del principio iura novit curia, egli non è vincolato alle indicazioni delle parti Cass., 1 agosto 2013, numero 18435 Cass., 3 aprile 2007, numero 8361 Cass. 23 settembre 2005 numero 18681 e, nello stesso senso, tra altre, Cass. 13 giugno 2006 numero 13668, 13 luglio 2004 numero 12966, 2 marzo 2001 numero 3048 . Ed invero la corte territoriale, dopo aver paradossalmente dubitato dell'esistenza dei decreti di occupazione e di espropriazione dei quali, in narrativa, aveva persino indicato gli estremi cfr. Cass., 12 ottobre 2000, numero 13573 nonché, in motivazione, Cass., 1 agosto 2008, numero 20997 e Cass., 8 marzo 2007, numero 5337, nel senso che quando sia certo che il decreto di esproprio sia stato emesso, e che dunque si sia verificata la fondamentale condizione dell'azione di determinazione della indennità di esproprio, se la parte interessata non abbia depositato il decreto da cui discende il suo diritto all'indennità, il giudice non può limitarsi a dichiarare improcedibile l'azione, ma deve esaminare la domanda nel merito, dichiarandola eventualmente infondata ove l'assenza agli atti del provvedimento ablatorio non consenta in concreto l'accertamento di fondatezza della pretesa , non ha considerato che, ove avesse disposto, come ripetutamente richiesto dalla difesa dello S. , l'acquisizione del fascicolo d'ufficio inerente al giudizio svoltosi davanti al Tribunale, avrebbe reperito elementi utili e adeguati per procedere alla determinazione dell'indennità. Infatti, non è contestato che prima di dichiararsi incompetente, il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio, che era stata regolarmente espletata. Soccorre in proposito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la declaratoria di incompetenza non spiega di per sé effetti invalidanti sugli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza e, inoltre, la tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato ne discende che nel giudizio riassunto ben può essere utilizzata la consulenza tecnica espletata innanzi al giudice dichiaratosi incompetente Cass. Sez. unumero , 28 aprile 1989, numero 2037 Cass. 6 agosto 1994, numero 7309 Cass. 17 dicembre 1999, numero 14243, nonché la recente Cass., 10 maggio 2013, numero 11234, proprio in materia di indennità di occupazione a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale . 4 - L'accoglimento del primo motivo comporta - rimanendo assorbita la seconda censura, con la quale, sotto ulteriori profili, si denuncia la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio - la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, in ordine alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.