Occupazione immobile senza titolo: l'assegnazione della casa coniugale è titolo idoneo a contrastare la domanda di rilascio anche se non espressamente allegata

A fronte di una domanda giudiziale di rilascio di un'abitazione, costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, l'eccezione con cui il convenuto deduca di avere il diritto di permanere nella detenzione dell'immobile per averne ricevuto l'assegnazione con un provvedimento giudiziale emesso nell'ambito di una causa di separazione coniugale.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 16574 depositata il 5 agosto 2016. Il caso. Con atto di citazione la sig.ra S. e i di lei figli, proprietaria ed usufruttuari di un appartamento, convenivano innanzi al competente Tribunale la sig.ra M., onde ottenere pronuncia di rilascio di detto immobile, asseritamente occupato senza titolo dalla sig.ra M Il Tribunale adito accoglieva la domanda degli attori, respingendo la richiesta di accertamento di intervenuta usucapione avanzata dalla convenuta. La sentenza veniva così impugnata dalla sig.ra M. che, in sede di appello, oltre alle eccezioni e domande già formulate in primo grado, deduceva l'intervenuta assegnazione giudiziale dell'immobile in seno al giudizio di separazione tra la sig.ra M. e il sig. S., figlio della sig.ra S La Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado, affermando che l'intervenuta assegnazione giudiziale eccepita espressamente per la prima volta in appello era da considerarsi eccezione nuova e dunque inammissibile ex articolo 345 c.p.c Ricorreva dunque in Cassazione la sig.ra M., contestando, tra gli altri motivi, la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione relativa all'assegnazione giudiziale dell'appartamento, rilevando come tale circostanza fosse già indicata nell'atto di citazione degli attori in primo grado, e che in ogni caso il provvedimento di assegnazione fosse stato prodotto nei termini processuali dalla ricorrente nel giudizio davanti al Tribunale. Il regime delle eccezioni. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha accolto il ricorso con riferimento all'eccezione qui considerata, chiarendo nuovamente la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, ed il differente regime di valutazione da parte del Giudice. Afferma infatti la Suprema Corte che le eccezioni in senso lato non sono subordinate alla specifica e tempestiva allegazione della parte e sono dunque ammissibili anche in sede di appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentari “ex actis”, non potendo ritenere le questioni rilevabili d'ufficio subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. E ricorda infatti la Suprema Corte che nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge riservi alla parte il potere di rilevazione o in quelle in cui il fatto costituente l'eccezione corrisponda all'esercizio di un diritto potestativo della parte, che richieda dunque una manifestazione di volontà, produttiva di effetti autonomamente o attraverso un accertamento giudiziale. L'eccezione di assegnazione giudiziale della casa in sede di separazione coniugale non rientra, secondo la Cassazione, in nessuno dei due casi sopra specificati, poiché l'efficacia impeditiva del diritto dell'attore al rilascio deriva direttamente dal provvedimento giudiziale di assegnazione e non dalla manifestazione di volontà dell'assegnatario dell'immobile di volersi avvalere degli effetti di tale provvedimento giudiziale. La Corte di Cassazione ha così enunciato il seguente principio di diritto, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte distrettuale a fronte di una domanda giudiziale di rilascio di un'abitazione, costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, l'eccezione con cui il convenuto deduca di avere il diritto di permanere nella detenzione dell'immobile per averne ricevuto l'assegnazione con un provvedimento giudiziale emesso nell'ambito di una causa di separazione coniugale.