La qualifica di pertinenza si fonda su concreti segni esteriori

Per qualificare un’area edificabile come pertinenza «è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius aedificandi».

Il caso. Una S.p.A. impugnava gli atti impositivi con cui il Comune richiedeva il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili Ici, nel prosieguo per terreni ritenuti edificabili, sostenendo che l’area fosse esente dal tributo perché pertinenza di un fabbricato, alla cui utilità era destinata come parcheggio. Il ricorso era accolto dal Giudice di prime cure, con sentenza confermata in appello. Nell’ordinanza numero 10090 del 2012, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Comune, cassa con rinvio la pronuncia impugnata. L’attribuzione della qualità di pertinenza si fonda sul criterio fattuale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’attribuzione della qualità di pertinenza ex articolo 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, numero 504 è fondata sul criterio fattuale, vale a dire sulla «destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra» secondo la definizione contenuta nell’articolo 817 c.c. pertanto, per qualificare un’area edificabile come pertinenza di un fabbricato «è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius aedificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile ad libitum» excerpta da Cass., sez. trib., 30 novembre 2009, numero 25127, in CED Cass. , Rv. 610459, sentenza ai più nota per aver impropriamente dato applicazione in materia di Ici alla clausola antielusiva generale di matrice pretoria, fondata sull’abuso del diritto . L’accertamento dei presupposti ex articolo 817 c.c. deve essere attuato sulla base di «concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione» diversamente opinando, «sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso» Cass., sez. trib. pres. Altieri, rel. D’Alonzo , 29 ottobre 2010, numero 615621, ibidem . Le dichiarazioni contrattuali non soddisfano il criterio fattuale. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale motivava la tesi della natura pertinenziale dell’area sulla base delle dichiarazioni formulate nel contratto di locazione, nonché in virtù della presenza di sbarre a delimitazione dell’area utilizzata a posteggio. Secondo la Suprema Corte, le dichiarazioni contrattuali non sono idonee a soddisfare il richiamato «criterio fattuale». Per quanto concerne la presenza di sbarre, il Collegio rileva che tale elemento, pur attenendo alla conformazione dei luoghi, non esprime una trasformazione radicale dell’area, essendo rimovibile ad libitum . Il Giudice del gravame ha inoltre omesso di accertare a la sussistenza di opere volte al livellamento del terreno, alla realizzazione di un sottofondo, alla creazione di un sistema di drenaggio e scarico delle acque e b se l’asservimento dell’area al fabbricato risultasse nella denuncia Ici e fosse stato valutato ai fini della terminazione del valore imponibile del fabbricato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 22 marzo - 19 giugno 2012, numero 10090 Presidente Merone – Relatore Cosentino Fatto e diritto Il Comune di Caravaggio ricorre contro I. Assicurazioni spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato due avvisi di accertamento ICI emessi rispettivamente per gli anni 2004 e 2005, relativi ad un area edificabile di proprietà della I. Assicurazioni spa, ritenendo tale area esente dal tributo in quanto pertinenza di un fabbricato, alla cui utilità era destinata come parcheggio. I. Assicurazioni spa e il suo avente causa a titolo particolare R.I. spa, resistono con controricorso. All'esito del deposito della relazione ex articolo 380 bis cpc, la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 22.3.12. per la quale entrambe le parti hanno presentato memorie. Il ricorso del Comune si fonda su due motivi. Con il primo motivo, relativo al vizio di violazione di legge ex articolo 360 numero 3 cpc, si denuncia la violazione degli articoli 1 e 2 D.Lgs. numero 504/1992 e 817 c.c. in cui il giudice di merito sarebbe incorso qualificando l'area in questione come pertinenza, ancorché essa non sia funzionalmente e stabilmente destinala ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, né sia priva di valore e di potenzialità edificatoria autonoma in proposito il ricorrente sottolinea come sull'area in questione non risultino apposti vincoli, né la destinazione urbanistica della stessa abbia subito alcuna variazione, né lo stato dei luoghi abbia subito alcuna modifica oggettiva che ne sterilizzi la potenzialità edificatoria, né, infine, il preteso vincolo pertinenziale sia stato menzionato in sede di denuncia ICI. Col secondo motivo, relativo al vizio di motivazione ex articolo 360 numero 5 cpc, il ricorrente censura che la sentenza gravata abbia ritenuto la natura pertinenziale dell'area in questione sul solo rilievo che la stessa è delimitata da sbarre che richiamano l’'utilizzo a posteggio , trascurando che il fabbricato principale è circondato da altra area scoperta, pur essa destinata a parcheggio, e che l’area in questione, per gli anni oggetto di imposta aveva un proprio autonomo accatastamento particella 6808 . Premessa l'infondatezza dell'eccezione dei contro ricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per mancata specifica individuazione dei motivi apparendo invece le censure del ricorrente sufficientemente delineate sia con riferimento alla violazione di legge che con riferimento al vizio di motivazione, a nulla rilevando l'identità tra il presente ricorso ed altro proposto contro altra sentenza resa tra le stesse parti sul medesimo argomento si ritiene che i due motivi di ricorso - che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente - siano manifestamente fondati. Preliminarmente va ricordato l'insegnamento di questa Corte che in tema di imposta comunale sugli immobili ICI . l'articolo 2 del d.lgs. numero 504 del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della casa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'articolo 817 cod. civ. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile ad libitum In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria che aveva fondato la prova della natura pertinenziaie di un'area edificabile rispetto ad un fabbricato industriale sul mero rilascio della concessione per la costruzione di una recinzione unica intorno al fabbricato ed al terreno edificabile, oggetto della pretesa fiscale così Cass. 25027/09, nella cui motivazione, peraltro, si precisa che come già chiarito in Cass. 19639/09, al contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene tassata deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità conformi, Cass. 22844/10 e Cass. 22128/10, nella quale ultima si precisa altresì che In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree perfinenziali, prevista dall'articolo 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, numero 504, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti dì cui all'articolo 817 cod. civ., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso. Tanto premesso in linea di diritto, rileva la Corte che, nella specie, la sentenza gravata ha motivato il proprio convincimento sulla natura pertinenziale e quindi la non soggezione all’ICI dell'area in questione sulla scorta di tre rilievi a la pertinenzialità è dichiarata nell'atto pubblico b la pertinenzialità è dichiarala nel contratto di locazione c l'area è delimitata da sbarre che richiamano l'utilizzo a posteggio. I primi due rilievi concernono declaratorie contrattuali e quindi non attengono a quello che la prima delle due massime sopra trascritte definisce il criterio fattuale , vale a dire la conformazione dello stato dei luoghi il terzo rilievo attiene alla conformazione dello stato dei luoghi ma, poiché una sbarra di chiusura di un'area è rimuovibile ad libitum, non esprime, di per se stesso, quella radicale trasformazione dell'area, idonea a sterilizzare in concreto e stabilmente lo ius edificandi, che l’articolo 2 DLgs. 504/92 richiede per poter escludere l'assoggettamento all’ICI di un'area edificabile. La Commissione Tributaria Regionale ha quindi omesso di accertare a per un verso, se in concreto lo stato dei luoghi presentasse le caratteristiche a cui i principi di diritto sopra trascritti ancorano il riconoscimento del vincolo pertinenziale ai fini dell'esclusione della soggezione all’ICI né, al riguardo, appaiono concludenti le considerazioni svolte nella memoria di parte controricorrente secondo cui l'area in questione avrebbe formato oggetto di opere volte al livellamento del terreno, alla realizzazione di un sottofondo, alla creazione di un sistema di drenaggio e scarico delle acque, giacché nella sentenza gravata manca appunto qualunque accertamento sulla sussistenza ed eventuale consistenza di opere di tal genere b per altro verso, se per gli anni di imposta per cui è causa il preteso asservimento dell'area in questione al fabbricato adibito a supermercato risultasse evidenziato nella denuncia ICI e valutato ai fini della determinazione del valore imponibile del fabbricato. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciali e regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.