Incidente in bici andando a lavoro, negato l’infortunio in itinere. Trasporto pubblico più funzionale...

La vittima, una donna, richiama esigenze di salute e familiari per giustificare il ricorso alle due ruote, ma per i giudici la valutazione è completamente diversa. Vista la location del tragitto e i tempi di percorrenza, sarebbe stato più razionale scegliere l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Basta con le automobili, meglio trovare alternative, magari la bicicletta, per muoversi in città si risparmiano soldi e si guadagna in salute. Forse Perché ci si può ritrovare senza indennizzo, a seguito dell’incidente subito sulle due ruote andando a lavoro molto più comodo, e quindi razionale, ricorrere all’impiego del trasporto pubblico Cassazione, ordinanza numero 7970, Sesta sezione, depositata oggi . Percorso interrotto Molto più economico e salutare utilizzare la bicicletta. Così questo è lo strumento scelto da una donna per andare a lavoro, seguendo quello che pare un trend destinato a diffondersi sempre più, soprattutto nelle grandi città. Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo soprattutto nel confronto quotidiano con le automobili. E l’incidente, purtroppo, non è un’ipotesi rara Pecunia e salute. Infortunio in itinere, ovviamente, è la valutazione della donna, che chiede ed ottiene l’indennità da parte dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro positiva, in questo senso, la decisione del Tribunale. Ma, per i giudici d’Appello, la visione è diversa nessuna compensazione economica. Per quale ragione? Perché la donna non ha dimostrato, in maniera netta, «la necessità di utilizzare il mezzo privato per recarsi al luogo di lavoro», lungo un percorso collocato «in pieno centro urbano» e, sottolineano i giudici, «servito da mezzi di trasporto pubblico». Seguendo questa falsariga, poi, in Appello viene anche affermato che «l’utilizzo del mezzo pubblico» avrebbe portato alla donna «maggiore comodità e minore disagio nel conciliare esigenze lavorative e familiari», anche considerando i ristretti tempi – 30 minuti – di percorrenza. E tale ottica viene condivisa anche in Cassazione, a cui la donna ricorre, contestando, ovviamente, il mancato riconoscimento dell’infortunio in itinere. Elemento centrale, secondo il legale, è quello relativo alle «condizioni di salute e familiari» della donna, non tenute in considerazione dai giudici ma che «consigliavano l’uso della bicicletta». Per i giudici di terzo grado, invece, tale valutazione era smentita da quanto stabilito in Appello più funzionale sarebbe stato il ricorso al trasporto pubblico. Di conseguenza, è da negare l’indennità per l’infortunio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 24 aprile – 18 maggio 2012, numero 7970 Presidente Battimiello – Relatore De Renzis Fatto e diritto 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza numero 4993 del 2010, in accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL contro la decisione del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda proposta da M.D., diretta ad ottenere l’indennità a seguito di infortunio occorsole il 5 agosto 2003, allorché, nel percorrere con la propria bicicletta il percorso dalla casa al luogo di lavoro, la stessa era rimasta vittima di un incidente stradale. La Corte territoriale ha ritenuto, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, che non fosse stata dimostrata da parte dell’appellata la necessità di utilizzare il mezzo privato la bicicletta per recarsi al luogo di lavoro, trovandosi il percorso dalla abitazione al luogo di lavoro in pieno centro urbano ed essendo servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiano in corsie preferenziali. La stessa Corte ha aggiunto che l’utilizzo del mezzo pubblico avrebbe potuto far conseguire all’appellata maggiore comodità e minore disagio nel conciliare esigenze lavorative e familiari, ma non rappresentava una necessità, atteso che il tempo occorrente a coprire il percorso con il mezzo pubblico, di circa 30 minuti, non impediva alla D. di far fronte ai suoi impegni. La D. ricorre con un unico articolato motivo, cui resiste l’INAIL con controricorso. 2. La ricorrente contesta la decisione di appello per avere negato il riconoscimento dell’infortunio in itinere, sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione le condizioni di salute e familiari che consigliavano l’uso della bicicletta, al posto del mezzo pubblico, nel percorrere il tragitto casa luogo di lavoro. Il ricorso così proposto non merita adesione, atteso che tende ad ottenere il riesame del merito della causa opponendo un diverso apprezzamento alle valutazioni del giudice di merito circa la necessità dell’utilizzo della bicicletta da parte della D., fondate su adeguata e logica motivazione con riferimento agli anzidetti profili sulla necessità dell’utilizzo del mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro e sull’assenza di alternative si richiama precedente e consolidato orientamento di questa Corte cfr da ultimo Cass. ordinanza numero 22759 del 3 novembre 2011 . Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 30,00 per esborsi, oltre € 1500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.