Archiviazione e proscioglimento per la particolare tenuità del fatto incassano il favore delle Commissioni

Si legge nel comunicato stampa diffuso da Montecitorio «Per favorire la deflazione del carico processuale penale, senza peraltro intaccare il principio della obbligatorietà dell’azione penale, viene proposto di introdurre nel c.p.p. l’istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Infatti, in presenza di vicende che, pur astrattamente valutabili sul piano penale, presentino un grado di offensività particolarmente ridotto, il processo penale può essere definito, secondo i casi, con una formula di archiviazione o di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto».

Per una rapida definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. Obiettivo della proposta è favorire la deflazione del carico processuale penale. Fermo restando il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, si introdurrebbe nel codice di rito «un istituto deflattivo in presenza di vicende che, pure astrattamente valutabili sul piano penale, risultino di così scarsa offensività da non giustificare l’impiego della costosa risorsa del processo». Come verificare la tenuità del fatto? Per accertare la particolare tenuità del fatto, la proposta di legge – all’articolo 3, che inserisce l’articolo 530-bis c.p.p. - individua i seguenti parametri - le modalità della condotta - l’occasionalità della condotta. In particolare, «la condotta può essere ritenuta non occasionale quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero quando ha commesso in precedenza o successivamente altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto è stato ritenuto di particolare tenuità» - l’esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della condotta. Cosa accade se c’è tenuità del fatto? Il nuovo testo della proposta di legge prevede, nei casi di particolare tenuità del fatto - la declaratoria d’ufficio con sentenza della particolare tenuità del fatto in ogni stato e grado del processo, con una modifica all’articolo 129 c.p.p. articolo 1 , - che la richiesta di archiviazione al giudice da parte del PM debba essere notificata alla persona offesa che potrà entro 10 giorni prendere visione degli atti e presentare opposizione articolo 5, che novella l’articolo 408 c.p.p. , anche se non abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione, - la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, con una modifica all’articolo 425 c.p.p. articolo 2 , - la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, con l’introduzione dell’articolo 530-bis c.p.p. articolo 3 . Cosa succede in caso di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto? Queste le conseguenze - l’obbligo per il giudice di pronunciarsi anche sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, analogamente a quanto attualmente fa in relazione alle sentenze di condanna articolo 6, che novella l’articolo 538 c.p.p. ovvero alla estinzione del reato per amnistia o per prescrizione articolo 7, che novella l’articolo 578 c.p.p. - l’efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dei confronti del prosciolto per particolare tenuità del fatto nonché nel giudizio per responsabilità disciplinare articolo 8, che sostituisce l’articolo 651 c.p.p., e articolo 9, che novella l’articolo 653 c.p.p. - l’iscrizione per estratto nel casellario giudiziale del provvedimento con il quale l’imputato è stato prosciolto per particolare tenuità del fatto articolo 10, co. 2 . Si segnala che, in base alla normativa vigente, i decreti con cui il giudice accoglie la richiesta di archiviazione del p.m. non debbono essere iscritti nel casellario giudiziale. Alla stessa stregua, il decreto di archiviazione per particolare tenuità debba essere iscritto nel casellario giudiziale. Altri ambiti di intervento. In particolare, il nuovo testo della proposta di legge, con finalità di coordinamento, interviene inoltre su - procedimento penale minorile disciplinato ex D.P.R. numero 448/1998, dove è già previsto il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, nel caso di tenuità del fatto e di occasionalità del comportamento. - rito penale dinanzi al giudice di pace ex d.lgs. numero 274/2000, dove in particolare l’articolo 11 della proposta abroga l’articolo 34, che attualmente esclude la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. La finalità perseguita con l’abrogazione pare essere quella di applicare anche ai procedimenti davanti al giudice di pace la disciplina generale sulla particolare tenuità introdotta nel c.p.p

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