Conta sulla riuscita della transazione. L'avvocato risarcisce il cliente se fa scadere i termini dell'appello

di Carmen Ceschel

di Carmen CeschelSussiste la responsabilità professionale dell'avvocato che, ricevuto mandato per una controversia, nelle more dei termini per proporre appello si disinteressa alle trattative per il raggiungimento di un accordo stragiudiziale di cui è stato incaricato un secondo legale.La questione. Un legale era stato incaricato di occuparsi di una controversia in materia di scioglimento di una comunione ereditaria e la sentenza di primo grado era risultata sfavorevole ai suoi clienti. Subito dopo la sentenza, i clienti, senza revocare l'incarico conferito per la controversia, avevano conferito mandato ad un secondo avvocato, perché concludesse un accordo transattivo. Il legale incaricato di occuparsi della causa, nel frattempo, non depositava alcun atto di appello, sicché la controparte, forte di una sentenza ormai definitiva a sé più favorevole rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere con la transazione, non concludeva l'accordo.I clienti, quindi, citavano a giudizio l'avvocato, chiedendo il risarcimento dei danni per mancato o negligente adempimento del mandato difensivo.Obbligo di coordinamento in caso di incarico a due legali per una stessa controversia. Il problema riguarda, essenzialmente, gli obblighi dell'avvocato se, a seguito della sentenza di primo grado, il proprio cliente conferisca mandato ad altro legale senza revocare l'incarico precedentemente conferito per tutelare stragiudizialmente le proprie ragioni.L'avvocato si difende contestando l'incompatibilità tra due contemporanei incarichi e ritenendo che, ai sensi dell'articolo 1724 c.c., il conferimento dell'incarico al secondo legale per le trattative stragiudiziali avrebbe comportato la revoca dell'altro mandato.Nessuna legge sancisce l'incompatibilità. La Corte di Cassazione, al contrario, dando ragione ai clienti, chiarisce, in primo luogo, che l'incompatibilità tra due incarichi contemporanei non è prevista da alcuna disposizione di legge in particolare, i due incarichi sono caratterizzati da diverse finalità, di cui l'una di proporre l'impugnazione in tempo utile non esclude l'altra di esperire una trattativa di componimento della vertenza , richiedendo solamente un adeguato coordinamento. Inoltre, la differenza tra i due incarichi rende sicuramente infondata la tesi di una implicita revoca.Il mandato ricevuto dall'avvocato non era stato revocato a seguito della sentenza di primo grado. Ne deriva che egli avrebbe dovuto proporre appello, per tutelare le ragioni dei suoi clienti, a meno che non si fosse raggiunto un accordo transattivo. L'avvocato, invece, aveva ritenuto, con estrema superficialità e, quindi, con colpa grave , che fosse stato concluso l'accordo, sulla base di mere informazioni atecniche rese dal proprio cliente, senza accertarsi se la transazione, implicante la disposizione di diritti patrimoniali anche immobiliari, si fosse perfezionata nella dovuta forma scritta, con la sottoscrizione da parte di tutti gli interessati, così venendo meno al compito primario ed essenziale, connotante il rapporto professionale forense, di mettere a disposizione del cliente la propria esperienza e le proprie conoscenze tecniche.