Dopo 30 anni il Governo Monti manda in archivio tutta la disciplina che ancora regolamentava le vendite straordinarie. E lo fa con l’articolo 2 - rubricato « Libertà di praticare sconti » - dello schema di decreto legge in materia di liberalizzazioni. Il testo del provvedimento dovrebbe essere licenziato nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri.
Cosa prevede la «Libertà di praticare sconti»? L’articolo 2 n oggetto stabilisce «1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, numero 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, numero 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, numero 287 e gli articolo 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l’entità delle riduzioni. 2. Sono abrogate le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all’amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà disciplinate dal primo comma. 3. Sono altresì abrogati l’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, l’articolo 3, comma 1, lettera f , limitatamente alle parole da “tranne” a “prodotti”, del decreto legge 4 luglio 2006, numero 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, numero 248, e comunque ogni altra disposizione incompatibile con quanto stabilito ai commi 1 e 2». Perché questa scelta? Secondo il Governo, la norma intende attribuire ad ogni singolo operatore la facoltà di mettere a punto la propria strategia commerciale, facendo ricorso, senza vincoli, a soluzioni notoriamente attraenti per la clientela, come sconti, saldi o vendite straordinarie. Tale innovazione è finalizzata ad incentivare il mercato concorrenziale, a determinare un effetto “volano”, avvantaggiando il consumatore finale. Con il secondo comma vengono abrogate le norme vigenti che prevedono obblighi preventivi di comunicazione all’amministrazione e, in generale, vincoli incompatibili con la liberalizzazione. Concorrenza da tutelare. Sta di fatto che, se con il comma 3 dell’articolo 2 dello schema di decreto viene direttamente abrogata la disposizione che rappresenta la fonte primaria della disciplina in materia di vendite straordinarie, ovvero l’articolo 15, d.lgs. numero 114/1998, il Governo non tiene in alcuna considerazione il fatto che molte regioni avevano autonomamente normato queste fattispecie di vendite. E’ pur vero che la soppressione dei vincoli in materia di sconti può rientrare nella materia della tutela della concorrenza articolo 117, comma 2, lett. e , Cost. e quindi nella competenza statale, ma evidentemente, per il Governo, il mero richiamo all’articolo 3, d.l. numero 223/2006, inserito nell’inciso successivo, dovrebbe essere considerato sufficiente ad attribuirsene la competenza. Soprattutto in relazione al fatto che, proprio con specifico riferimento a tale articolo 3, d.l. numero 223/2006, la Corte costituzionale si è già pronunciata sentenza numero 430/2007 . A maggior dettaglio si rileva che l’articolo 3 rubricato «Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale » , d.l. numero 223/2006 legge conv. 248/2006 il cui articolato sarà modificato dal decreto legge in corso di emanazione, dispone che «1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e ed m , della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni a –e omissis f l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti f-bis omissis 2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione». L’inciso in grassetto sarà oggetto dell’abrogazione . Ma come pare evidente dalla lettura delle sopraindicate disposizioni, al lavoro di taglia incolla, è sfuggito il comma 2 dell’articolo 3, d.l. numero 223/2006. Ciò in quanto se vengono abrogate tutte le disposizioni in materia di sconti, non aveva alcun senso mantenere nell’articolato né il sopraindicato comma 2, né – a dire il vero – la stessa lett. f . Le norme abrogate. Ciò che conta, in sostanza, è che con la manovra di liberalizzazione in materia di sconti viene abrogato l’articolo 15 - «Vendite straordinarie» - d.lgs. numero 114/1998 il quale ancora per poco dispone che «1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. 5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. 6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione». Le vendite sotto costo. I commi da 7 a 9 dell’articolo 15, d.lgs. numero 114/1998 disciplinano ma anche in questo caso sarebbe più corretto affermare disciplinavano le vendite sottocosto «7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati. 8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, numero 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, numero 287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3. 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive» . In attuazione delle sopraindicate disposizioni è stato anche emanato il D.P.R. 6 aprile 2001 numero 218, «Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, numero 114». L’articolo 1 di tale decreto stabilisce che «per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114». In sostanza, cosciente o nolente, il Governo ha abrogato anche la disciplina vincolistica in materia di vendite sottocosto che, secondo gli originali auspici, avrebbe dovuto rappresentare un limite al suo utilizzo. Ciò in quanto tali vendite andavano a discapito del commercio tradizionale a tutto vantaggio delle grosse catene commerciali. Peraltro, da una prima lettura della norma, si potrebbe dedurre anche l’implicita abrogazione delle recenti disposizioni in materia di sconti sui libri. Le indicazioni dell’Antitrust. Proprio un anno fa, con il parere AS785, del 5 gennaio 2011, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sollecitava i presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei Ministri, ad adottare misure a favore della libertà d’impresa. Si può certo dire che è stato ascoltato. Ecco il testo della segnalazione di cui il Governo Monti ha evidentemente tenuto conto «L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio del potere di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, numero 287, intende formulare alcune osservazioni in merito all’articolo 3, comma 1, lettera f , della legge numero 248/2006, laddove esso prevede, per quanto riguarda la distribuzione commerciale, l’eliminazione di qualsiasi autorizzazione preventiva e qualsiasi limitazione “di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti”. L’Autorità, pur rilevando come, nel complesso, il processo di liberalizzazione e semplificazione amministrativa avviato dalla legge numero 248/06 in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi, abbia di fatto garantito agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti ed un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, osserva che la sopra citata prescrizione appare ancora penalizzante sia per gli operatori del settore che per i consumatori. Lo scopo di tale disposizione pare essere quello di salvaguardare i saldi di fine stagione che, rispetto alle semplici vendite promozionali, riguardano prodotti aventi le caratteristiche della stagionalità e/o della rispondenza ai dettami della moda del momento e sono finalizzati ad evitare una perdita di valore commerciale degli stessi, consentendo al commerciante di esaurire i prodotti destinati a diventare meno commerciabili nell’anno successivo. La restrizione pare però inidonea a raggiungere lo scopo che essa si prefigge, poiché l’unico effetto che essa consegue è quello di restringere la libertà degli operatori economici di definire la propria strategia commerciale infatti, coloro che desiderino attuare sia una vendita promozionale che un saldo si trovano costretti, per effetto della citata disposizione, a selezionare i capi destinati alla vendita promozionale, tenendoli distinti da quelli necessariamente diversi, come disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera f destinati alla vendita in saldo, realizzabile solo nei periodi stabiliti dalla normativa regionale. Se, dal punto di vista degli operatori commerciali, la disposizione in esame comprime sproporzionatamente la libertà di iniziativa economica, per quanto riguarda i consumatori essa può dar luogo a dannosi fenomeni di elusione, ed in particolare a strategie di promozione che, nel tentativo di apparire diverse e distinte rispetto alle vendite promozionali per non ricadere nell’ambito del divieto ex articolo 3, comma 1, lettera f , della legge numero 248/06 , possono creare ingiustificate disparità di trattamento tra i consumatori stessi. Ciò può accadere nel caso in cui alcuni operatori commerciali, anche d’intesa con associazioni, adottino iniziative volte a consentire la vendita di prodotti a prezzi scontati presso i negozi convenzionati con tali associazioni esclusivamente a favore degli iscritti, asseritamene al fine di favorire la clientela “fidelizzata”, più che di promuovere l’acquisto di determinati prodotti. Per i tempi e le modalità con cui tali iniziative vengono realizzate, è evidente che l’intento è meramente quello di eludere il divieto di effettuare vendite promozionali di prodotti nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione più in generale, possono rappresentare una forma di elusione della norma le iniziative di ‘prevendita’ della merce in saldo riservata dai negozianti a gruppi prescelti di clienti. Di fatto, le conseguenza negative di tali scelte commerciali vengono sopportate dai consumatori non iscritti alle associazioni convenzionate o comunque non destinatari delle offerte di “prevendita”, che non sono in grado di usufruire della stessa scelta e delle stesse vantaggiose condizioni economiche offerte agli iscritti. L’Autorità auspica, pertanto, una modifica in senso pro-concorrenziale della disposizione in esame, sì da eliminare le restrizioni che essa genera a carico degli operatori commerciali e, contestualmente, i sopra descritti fenomeni distorsivi della libertà di scelta dei consumatori».