Insultare il prof davanti ai colleghi di lavoro è reato

Essere insultato non fa piacere a nessuno, ma se l'episodio avviene nell'ambiente di lavoro, allora scatta il reato di ingiuria.

L'anno scolastico è impegnativo per gli studenti, ma la correzione delle verifiche, le interrogazioni, gli scrutini e le riunioni del consiglio di istituto possono essere stressanti anche per gli insegnanti. Addirittura, durante un consiglio di istituto di una scuola professionale siciliana, sono volate parolacce . E la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 37380/2011 depositata il 17 ottobre, ha affermato la responsabilità penale del Preside, reo di aver ammonito volgarmente un docente durante la riunione.Il caso. Il Preside ammonisce un docente con la frase lei dice solo stronzate . Processato e condannato per ingiuria articolo 594 c.p. in primo grado, in appello la sentenza diventa di assoluzione per insussistenza del fatto. Motivo dell'assoluzione? L'avverbio solo , anteposto alla parola volgare, non compariva nel racconto della persona offesa, quindi la frase non risultava indirizzata al modo di essere della persona offesa, ma a quanto la stessa aveva argomentato nella specifica circostanza.Pregiudizio per l'onore e il decoro? La persona offesa, però, presenta ricorso per cassazione osservando che il termine volgare utilizzato dal Preside, mantiene, a prescindere dalla presenza dell'avverbio, un significato offensivo, soprattutto perché pronunciato in un consesso di educatori con l'intenzione di umiliare.È il contesto che fa la differenza. La Corte Suprema, visto che l'episodio si è verificato durante una riunione di docenti di un istituto scolastico, in presenza di colleghi quotidianamente impegnati in un'attività professionale comune a quella del soggetto passivo e l'espressione contestata è stata pronunciata da un immediato superiore di quest'ultimo, ritiene che la condotta sia lesiva dell'onore e del decoro della persona offesa. Viene, quindi, accolto il ricorso con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello. In sintesi, il Collegio ha ritenuto che, ai fini della configurabilità di tale reato, è rilevante il contesto in cui è stata posta in essere l'illecita condotta.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 luglio - 17 ottobre 2011, numero 37380Presedente Calabrese - Relatore ZazaIn fattoCon la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna in data 21.6.2007, veniva assolto per insussistenza del fatto dall'imputazione del reato di cui all'articolo 594 c.p., contestato come commesso l'11.6.2002 nel corso di una riunione del consiglio di istituto della scuola professionale di Piazza della quale l'imputato era preside, rivolgendo al docente Speciale la frase lei dice solo stronzate .La conclusione assolutoria era assunta osservando che l'avverbio solo anteposto alla parola volgare non compariva nel verbale nella riunione e dello stesso racconto della persona offesa, e che di conseguenza la frase ne risultava indirizzata non al modo di essere di quest'ultima ma a quanto la stessa aveva argomentato nella specifica circostanza.Il ricorrente deduce violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della motivazione osservando che il termine stronzate , pur se privo dell'avverbio peraltro non escluso dallo stesso imputato, mantiene un significato offensivo soprattutto in quanto pronunciato in un consesso di educatori, e in quanto rivolto in presenza dei colleghi si riverbera necessariamente sul pensiero e quindi sul modo di essere della parte offesa, rivelando l'intenzione di umiliarla.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.Pur non considerando l'avverbio la cui formulazione veniva ritenuta non provata dalla Corte territoriale, non è invero possibile valutare la portata offensiva del termine oggetto dell'Imputazione, sotto il profilo della sua incidenza sulla persona del soggetto passivo piuttosto che sulla sola validità dell'opinione dallo stesso manifestata, in una prospettiva avulsa dal contesto nel quale l'espressione è pronunciata.Dei beni che costituiscono l'oggetto giuridico del reato in discussione, l'onore attiene alle qualità che concorrono a determinare il valore di un individuo, mentre il decoro concerne il rispetto o il riguardo di cui ciascun essere umano è comunque degno Sez. 5, numero 34599 del 4.7.2008, imp. Camozzi, Rv. 241346 il giudizio sulla lesione effettiva di detti beni non può pertanto prescindere dal considerare se, rispetto all'ambiente nel quale una determinata espressione è profferita, la stessa si limiti alla pur aspra critica di un'opinione non condivisa ovvero trasmodi nello squalificare la persona destinataria rispetto ai profili appena indicati.Nel caso in esame, la collocazione dell'episodio in una riunione di docenti di un istituto scolastico, lo svolgimento dello stesso in presenza di colleghi quotidianamente impegnati in un'attività professionale comune a quella del soggetto passivo e la provenienza dell'espressione contestata da un immediato superiore di quest'ultimo sono elementi sicuramente rilevanti nel definire l'incidenza lesiva della condotta, e la cui portata doveva pertanto essere esaminata ai fini di un compiuto giudizio sull'esistenza o meno di un pregiudizio per l'onore e il decoro della parte offesa nel proprio ambiente lavorativo ed umano.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo esame che tenga conto degli aspetti motivazionali appena indicati.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 13.7.2011