Se il rilevamento a distanza avviene in presenza di agenti, la contestazione può essere differita. E l'omologazione degli apparecchi si riferisce al tipo di modello, non al singolo esemplare.
Se l'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità è direttamente gestita dagli organi di polizia, la contestazione dell'infrazione può anche essere differita inoltre l'omologazione riguarda il singolo modello di apparecchio, non il singolo esemplare è quanto stabilisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 14217 del 27 giugno.Il caso. un'automobilista si opponeva al verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, rilevata mediante apparecchiature elettroniche direttamente gestite dalla Polizia Municipale. In primo grado l'opposizione veniva accolta, e il Tribunale respingeva l'appello del Comune che, infine, proponeva ricorso per cassazione.Il verbale di contestazione è stato ritenuto illegittimo per due ragioni distinte il difetto di contestazione immediata e l'omessa produzione del certificato di omologazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità.Non c'è obbligo di contestazione immediata per accertamenti con apparecchi gestiti dalla polizia stradale e nella loro disponibilità. Con il primo motivo di ricorso, viene censurata la sentenza laddove considera legittimo l'accertamento della violazione dei limiti di velocità, compiuto con strumenti elettronici, solo nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi. Il Collegio precisa i termini della questione, accogliendo il ricorso del Comune l'inserimento in un decreto prefettizio dei tratti stradali sui quali posizionare gli apparecchi è condizione di legittimità per le sole apparecchiature di rilevamento a distanza e non anche di quelle gestite direttamente dagli organi di polizia i c.d. telelaser , come è avvenuto nel caso di specie. L'articolo 142, comma 1 bis, lettera f, infatti, prevede che per gli accertamenti delle infrazioni compiuti per mezzo di apparecchi elettronici di rilevamento, gestiti direttamente dalla Polizia stradale e nella loro disponibilità, non vi è obbligo di contestazione immediata. Nel caso di specie, l'atto impugnato appare, quindi, legittimo.L'omologazione riguarda il singolo modello, non il singolo esemplare. Con altro motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza per aver considerato inidonea l'apparecchiatura usata per il rilevamento in ragione dell'omessa produzione del certificato di omologazione. La S.C. ritiene fondati i motivi di ricorso la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità riguarda il singolo modello, non il singolo esemplare.Il ricorso, pertanto, è accolto.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 16 dicembre 2010 - 27 giugno 2011, numero 14217Presidente Petitti - Relatore De ChiaraPremesso in fattoche nella relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. si legge quanto segue 1. - Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l'appello del Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig. ra M.T C. a verbale di accertamento di violazione dell'articolo 142 codice della strada eccesso di velocità rilevata nel 2005 mediante apparecchiatura Velomatic 512 direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l'illegittimità dell'atto per due ragioni difetto della contestazione immediata pur essendo stato l'accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi dell'articolo 4 D.L. 20 giugno 2002, numero 121 conv., con modif., in l. 1 agosto 2002, numero 168 omessa produzione del certificato di omologazione dell'apparecchiatura Velomatic 512 matr. . utilizzata per l'accertamento, che doveva quindi ritenersi inidonea.Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per quattro motivi, cui la parte intimata non ha resistito.2. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1 bis lett. e , c.d.s. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari , tuttavia l'utilizzo di apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle violazioni dell'articolo 142 c.d.s. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell'articolo 4 d.l. cit 3. - Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nuovamente violazione di norme di diritto, si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell'ipotesi di cui alla lett. e del comma 1 bis dell'articolo 201 c.d.s 4. - I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.La tesi del Giudice di pace, infatti, è smentita, dal rilievo che l'accertamento eseguito ai sensi dell'articolo 4 d.l. numero 121/2002, cit., è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f dell'articolo 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e ed f del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è - a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame direttamente gestita dall'organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l'inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell'articolo 4 d.l. cit. è condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni articolo 4, comma 1, d.l. cit. , non anche di quelle direttamente gestite - come nella specie dagli organi di polizia sulla legittimità dell'utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nnumero 376 e 17905 del 2008 .5. - Con il terzo motivo di ricorso, sempre denunciando violazione di norme di diritto, si osserva che l'omologazione si riferisce al tipo di apparecchiatura destinata all'accertamento delle infrazioni stradali, non a ciascun esemplare di essa, per cui la certificazione richiesta dal Tribunale non era necessaria.6. - Con il quarto motivo, infine, denunciando vizio di motivazione, si deduce che l'efficienza dell'apparecchiatura doveva presumersi sino alla prova, da fornirsi dall'opponente, del difetto di costruzione, installazione o funzionamento.7. - Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, ed accolti per l'assorbente considerazione che, come questa Corte ha già avuto plurime occasioni di osservare, la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall'articolo 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495, come modificato dall'articolo 197 d.P.R. 16 settembre 1996, numero 610, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici cfr. Cass. 29333/2008 ed ivi ulteriori riferimenti .Considerato in dirittoche detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell'articolo 380 bis, terzo comma, c.p.c. che non sono state presentate conclusioni o memorie che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384, primo comma ult. parte, c.p.c., con il rigetto dell'opposizione proposta davanti al Giudice di pace che le spese dell'intero giudizio, sia di merito sia di legittimità, su cui questa Corte deve provvedere ai sensi dell'articolo 385, secondo comma, c.p.c., vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'opposizione condanna la parte opponente, attuale intimata, alle spese processuali, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, 150,00 per diritti e 250,00 per onorari, quanto al giudizio di primo grado, Euro 50,00 per esborsi, 200,00 per diritti e 300,00 per onorari, quanto al giudizio di appello, e in Euro 200,00 per esborsi e 400,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.