Niente etilometro, ma solo segni evidenti dell’ubriachezza: bastano per sanzionare l’automobilista

Confermata la sanzione, ossia due mesi di arresto, ammenda e patente sospesa per un anno, nei confronti di un automobilista. Sufficienti i comportamenti tenuti dall’uomo, come la sua incapacità a collaborare al test etilometrico, per contestare il reato di guida sotto gli effetti dell’alcool.

Camminata ‘precaria’, alito ‘pesante’, equilibrio ‘instabile’ E l’elenco potrebbe proseguire ancora a lungo. Perché sono numerosi i ‘segnali’ che permettono, con facilità, di acclarare l’ubriachezza di una persona. E questi ‘segnali’, sia chiaro, possono essere sufficienti anche per contestare il reato di “guida sotto l’influenza dell’alcool”, pur senza il sostegno dell’etilometro Cassazione, sentenza numero 22644, Quarta sezione Penale, depositata oggi . Tecnologia superflua. Nessun dubbio, per la verità, è stato già manifestato dai giudici di primo e di secondo grado all’automobilista fermato dalla polizia, difatti, viene comminata una «pena di due mesi di arresto, 4mila euro di ammenda» e «sospensione della patente di guida per un anno», tutto ciò per «aver circolato sulla pubblica via in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche». Decisiva la «manifestazione», da parte dell’uomo, di «indici sintomatici in equivoci dello stato di ebbrezza». Ma proprio questo elemento viene messo nel mirino dal legale dell’automobilista perché, viene domandato, i giudici di merito hanno «ritenuto l’impossibilità di soffiare nell’etilometro equivalente alla esistenza di un tasso di alcool nel sangue superiore a 0,5 grammi per litro»? E, soprattutto, perché non si è tenuto presente che «i sintomi di ebbrezza etilica sono solo esemplificativi, ma non costituiscono prova», a meno che non si ridimensioni l’addebito «alla fattispecie meno grave»? Netta la risposta che arriva dai giudici della Cassazione dai semplici «elementi sintomatici», pur «in mancanza dell’accertamento mediante test», è comunque possibile dedurre il reato di guida sotto l’effetto dell’alcool, «anche con riguardo alle ipotesi caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici». Ebbene, in questa vicenda è sicuramente da valutare come significativa, concludono i giudici – confermando la pronunzia emessa in secondo grado –, la «incapacità» dell’uomo, proprio per «effetto dell’ebbrezza alcolica», di «collaborare per l’accertamento del livello alcol metrico mediante l’apparecchiatura a disposizione degli accertatori».

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 febbraio - 27 maggio 2013, numero 22644 Presidente D’Isa – Relatore Esposito Ritenuto in fatto Con sentenza del 28/6/2012 la Corte d’Appello di Milano, escludendo l’aumento di pena per l’aggravante in ragione della ritenuta mancata contestazione, confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Varese che aveva dichiarato M.G. responsabile del reato di cui all’articolo 186, 1° e 2° lett. b C.d.S., per aver circolato sulla pubblica via in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche fatto del 10/3/2008 . Con la riduzione del rito, il M. era condannato alla pena di mesi due di arresto e € 4.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno. In fatto era accaduto che il rilievo del tasso alcolmetrico mediante alcoltest non aveva avuto esito a causa delle condizioni psicofisiche dell’imputato tali da non permettergli di soffiare la quantità minima necessaria per la rilevazione. La responsabilità in relazione al reato in questione era stata ritenuta, pertanto, in ragione della manifestazione, da parte dell’imputato di indici sintomatici inequivoci dello stato di ebbrezza. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’omessa e/o erronea motivazione in punto di riconducibilità della fattispecie contestata nell’alveo dell’articolo 186 comma 2 lett. B c.d.s. in alternativa l’inosservanza di legge con riferimento al combinato disposto degli articolo 192 C.P.P. e 186 comma 2 lett. B c.d.s. Rilevava vizio della motivazione per avere la Corte di merito ritenuto, l’impossibilità di soffiare nell’etilometro equivalente alla esistenza di un tasso di alcool nel sangue superiore a 0,5 g/l, osservando che i sintomi di ebbrezza etilica sono solo esemplificativi, ma non costituiscono prova ai fini della contravvenzione di cui alla lett. b dell’articolo 186 c.d.s., sicché se il giudice si avvale delle sole circostanze sintomatiche, in difetto di ulteriori accertamenti, il fatto sarà riconducibile alla fattispecie meno grave. Osservava, di conseguenza, che la condotta accertata poteva essere ritenuta esclusivamente significativa dell’illecito amministrativo di cui alla lett. a dell’articolo 186 c.d.s., per la quale non può essere disposto il rinvio all’autorità amministrativa in ragione del principio di irretroattività, operante anche per tale categoria di illeciti. Chiedeva, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il motivo di ricorso è infondato, sotto entrambi i profili prospettati. Sussiste, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell’accertamento mediante test, il reato di cui all’articolo 186 cod. strad. nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici, purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione Sez. 4, Sentenza numero 43017 del 12/10/2011 Rv. 251004 Sez. 4, Sentenza numero 279 40 del 07/06/2012 Rv. 253598 . Nel caso in argomento tale motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell’istante, per l’effetto dell’ebbrezza alcolica, di collaborare per l’accertamento del livello alcolmetrico mediante l’apparecchiatura a disposizione degli accertatori e per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, idonei a far ritenere superata la soglia di cui alla lett. b dell’articolo 186 cod. str. Nessun vizio di motivazione o di violazione di legge è pertanto ravvisabile. Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il rigetto comporta a carico del ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.