Qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante ricorso per cassazione.
Con la sentenza numero 21170, depositata il 17 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Rompe il finestrino di una Mercedes vuole rubarla o solo danneggiarla? Un giovane ventenne, viene imputato per aver compiuto «atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del veicolo Mercedes classe A , con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nella rottura del vetro anteriore della portiera lato destro del veicolo». Il Tribunale lo assolve dal reato di tentato furto. La Corte d’Appello, rivedendo la qualificazione giuridica della condotta, lo condanna per danneggiamento aggravato a 3 mesi di reclusione. Correlazione tra accusa e condanna rispettata? Il ragazzo ricorre per cassazione, sostenendo la violazione dell’articolo 521 c.p.p. ed il proprio diritto di difesa, costituzionalmente previsto, nonché violazione delle regole della formazione della prova, essendo stata dedotta la sua responsabilità dalla mera presenza di tracce del suo sangue nella macchina di cui è stato rotto il finestrino. Legittima una qualificazione giuridica diversa di un fatto storico identico. La Suprema Corte ricorda di aver già stabilito, a Sezione Unite, che «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio del diritto di difesa». Non c’è alcuna violazione «quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione». Il giudice può ben dare una qualificazione giuridica diversa quando «il fatto storico addebitato rimanga identico». Nel caso di specie, la condotta contestata consisteva nella rottura del vetro del veicolo. Rispetto a tale condotta materiale l’imputato ha avuto piena possibilità di difendersi, visto che è solo stata depurata della finalità di impadronirsi del veicolo. Riqualificazione possibile fino in appello. La Suprema Corte affronta anche il profilo di garanzia del contraddittorio nel caso di riqualificazione giuridica del fatto. La CEDU, nel caso Drassich c/o Italia, ha affermato che il processo equo impone che l’imputato, informato dell’accusa, deve essere messo in grado di discutere in contraddittorio su ogni profilo che lo investe. La Corte ribadisce un proprio principio di diritto, isolando ancor di più l’unico precedente difforme. Il diritto di difesa è garantito anche quando la Corte d’Appello riqualifichi giuridicamente il fatto, senza dare possibilità alcuna all’imputato di interloquire, poiché tale diversa qualificazione può essere sempre contestata in Cassazione. In questo caso così è avvenuto, ed il ricorrente non ha contestato la nuova qualificazione giuridica, anche perché non ne aveva alcun interesse, integrando una fattispecie criminosa meno grave. Gli Ermellini rigettano quindi il ricorso, anche perché correttamente è stato considerata come prova che offre piena attendibilità l’accertamento ematico, al pari delle impronte digitali.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 – 17 maggio 2013, numero 21170 Presidente Esposito – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6/6/2012, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza 16/7/2009 del Tribunale di Cosenza, in data 16/7/2009, che aveva assolto M.F. dall'imputazione di tentato furto aggravato di un'autovettura Mercedes classe A, dichiarava l'imputato colpevole del reato di danneggiamento aggravato, così riqualificata l'originaria imputazione e lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione di reclusione, previa concessione delle generiche equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali deduce a Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articolo 125 e 521 cod. proc. penumero Al riguardo eccepisce la violazione del principio della correlazione fra l'imputazione e la sentenza dolendosi che la Corte territoriale abbia effettuato una immutazione del fatto senza concedere all'imputato la possibilità di difendersi dalla nuova imputazione b Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articolo 125 e 192 cod. proc. penumero . Al riguardo si duole di violazione delle regole che governano la formazione della prova indiziaria, eccependo che da un unico indizio il ritrovamento di tracce ematiche nell'autovettura danneggiata non poteva essere tratta la prova della responsabilità del prevenuto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, in punto di violazione del principio di correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza, la censura è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l’”iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione Cass. Sez. U, Sentenza numero 36551 del 15/07/2010 Ud. dep. 13/10/2010 Rv. 248051 da ultimo Sez. 3, Sentenza numero 36817 del 14/06/2011 Ud. dep. 12/10/2011 Rv. 251081 . 2. Ed invero, in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, senza incorrere nella violazione dell'obbligo della correlazione, allorché il fatto storico addebitato rimanga identico, in modo che non risulti in concreto pregiudicato il diritto di difesa. E la nozione di fatto , di cui agli articolo 521 e 522 c.p.p., va inteso nel significato adottato nel linguaggio corrente, ed indica l'accadimento di ordine naturale, nelle sue connotazioni e circostanze oggettive e soggettive, di talché, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta con la conseguenza che tra il fatto contestato e quello accertato non si rinvenga un nucleo comune identificativo della condotta ma si riscontri, invece, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolva in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte del quale si verifichi un reale pregiudizio dei diritti della difesa trovandosi l'imputato nell'impossibilità di difendersi. 3. Siffatta situazione non risulta essersi verificata nel caso di specie, atteso che la contestazione originaria imputava al prevenuto “atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del veicolo Mecedes classe A, tg. OMISSIS di proprietà di G.A. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nella rottura del vetro anteriore della portiera lato destro del veicolo”. In sostanza la condotta contestata consisteva nella rottura del vetro anteriore dell'autoveicolo, commessa allo scopo di compiere il furto, intento non riuscito per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. 4. La condanna inflitta all'imputato per il reato di danneggiamento aggravato dell'autovettura prende in considerazione la stessa condotta materiale contestata all'imputato la rottura del vetro anteriore della portiera del veicolo, oggetto - in ipotesi - del tentativo di furto , depurandola della finalità di impadronirsi del veicolo. Non v'è dubbio che in ordine a tale condotta materiale, l'imputato abbia avuto piena possibilità di difendersi, trattandosi di un fatto enucleato dall'imputazione originaria. 5. Rimane un ulteriore profilo da esaminare, vale a dire in quali termini debba essere comunque assicurata all'imputato la garanzia del contraddittorio, a fronte della possibilità di diversa qualificazione giuridica del fatto, alla luce della nota pronunzia della Corte EDU nel caso Drassich c/o Italia. Per la Corte Europea, il processo equo impone che l'imputato, una volta informato dell'accusa e cioè dei fatti e della qualificazione giuridica a essi attribuita, deve essere messo in grado di discutere in contraddicono su ogni profilo che li investe. Contraddittorio che deve essere garantito anche là dove l'ordinamento - come nel caso italiano - riconosca al giudice il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione ab origine ascritta all'imputato. 6. Di conseguenza sebbene l'articolo 521 c.p.p., comma 1, consenta al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo d'imputazione, senza esigere l'instaurazione di un previo contraddicono sul punto, nondimeno la norma citata deve essere letta in coordinazione con l'articolo 6, comma 3, lett. a e b , della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, di cui si è detto. 7. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte Suprema con riferimento allo specifico tema qui trattato, enunciando il principio - che va ribadito - secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione del fatto operata dal giudice d'ufficio Sez. 6, numero 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754 . Da tale principio una isolata pronunzia di questa Corte ha tratto la conclusione che è nulla la sentenza d'appello con la quale sia stata attribuita al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto Cass. Sez. 5, Sentenza numero 6487 del 28/10/2011 Ud. dep. 17/02/2012 Rv. 251730 . 8. A differenti conclusioni è pervenuta questa Sezione con la Sentenza numero 45795/2012 Rv. 2543571 che il Collegio condivide. Con tale arresto, la S.C. ha rilevato che “nel caso Drassich, il mutamento della qualificazione giuridica del fatto fu operato dalla Corte di Cassazione con la sentenza che definì il giudizio. In tal modo l'imputato fu privato della possibilità di interloquire e di contestare la nuova qualificazione giuridica del fatto. Qualora, invece, il mutamento della qualificazione giuridica del fatto sia operato in appello, la garanzia del contraddittorio è comunque assicurata dal fatto che l'imputato può interloquire e contestare la nuova qualificazione giuridica del fatto, mediante il ricorso per cassazione, attinendo la qualificazione giuridica a profili di legittimità, e non di merito, che ben possono essere denunziati con il ricorso per cassazione”. Di conseguenza deve essere ribadito il seguente principio di diritto “qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddicono resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione”. 9. Nel caso di specie il ricorrente ha invocato la violazione del principio di correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza ma nulla ha dedotto per contestare la qualificazione giuridica data al fatto dalla Corte territoriale, non avendo, peraltro, alcun interesse a contestare una qualificazione giuridica che ridimensiona notevolmente la gravità del fatto reato. 10. Ugualmente infondate sono le censure sollevate con il secondo motivo in punto di violazione delle regole che governano la formazione della prova indiziaria di cui all'articolo 192, II comma, cod. proc. penumero L'accertamento ematico costituisce, al pari del rilievo delle impronte digitali, una prova che offre piena garanzia di attendibilità e non ha bisogno di elementi sussidiari di conferma. Essa dimostra, in modo inoppugnabile la presenza di tracce di sangue dell'imputato all'interno dell'autovettura oggetto di effrazione violenta del vetro del finestrino. La coincidenza temporale fra la presenza di tracce di sangue e l'effrazione del vetro costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dai quali legittimamente la Corte ha tratto la prova della responsabilità del prevenuto per il reato di danneggiamento aggravato, in conformità alla regola di giudizio di cui all'articolo 192, II comma, cod. proc. penumero . 11. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.