Con la novella del 2011, l’articolo 36 c.p. non è stato sostituito da una nuova sanzione accessoria, bensì modificato nel suo contenuto ciò integra un’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, disciplinata dall’articolo 2, comma 4, c.p La pubblicazione telematica della sentenza di condanna, in sostituzione di quella su supporto cartaceo, rafforza la natura afflittiva di tale pena accessoria.
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4102/2016, depositata l’1 febbraio scorso. Il caso. La Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione del giudice di prime cure, disponeva la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto e per una sola volta, a cura della cancelleria ed a spese dell’imputato, su un quotidiano. I condannato ricorreva per cassazione, lamentando erronea applicazione dell’articolo 36 c.p., che nella versione attuale ed aggiornata non prevede la pubblicazione della sentenza di condanna su giornali cartacei, ma esclusivamente sul sito internet del Ministero della giustizia. In particolare, il ricorrente sottolineava come fosse compito della Corte territoriale, stante l’intervenuta modifica legislativa dell’articolo 36 c.p., modificare la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui disponeva la pubblicazione della sentenza su supporto cartaceo. Modifiche legislative dalla pubblicazione su carta a quella su internet. La Suprema Corte ha, innanzitutto, precisato come l’articolo 36 c.p., che prescriveva la pubblicazione della pronuncia di condanna, per una sola volta, su uno o più giornali, sia stato modificato in seguito alla data del commesso reato. Gli Ermellini hanno sottolineato che, inizialmente, la norma modificata contemplava la pubblicazione su supporto cartaceo, limitandola però all’indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del Ministero della giustizia, per un periodo di tempo stabilito dal magistrato o di quindici giorni, in assenza di specifica indicazione. Allo scopo di ridurre le spese di giustizia, il legislatore è successivamente intervenuto, con d. l. numero 98/2011 convertito in l. numero 111/2011 , modificando l’articolo 36, comma 2, c.p., con la definitiva eliminazione della pubblicazione della sentenza sui giornali. Osservando che, nel caso di specie, i fatti contestati al ricorrente erano stati commessi in epoca in cui era prevista la pubblicazione su supporto cartaceo, il Collegio ha affermato che il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi nel tempo, della normativa più favorevole al reo, devono trovare applicazione anche con riferimento alle pene accessorie. articolo 36 c.p., come modificato nuova pena accessoria o rimodulazione di quella vecchia? Gli Ermellini hanno delineato due distinti orientamenti il primo filone argomentativo depone a favore della irretroattività della pubblicazione telematica a fatti pregressi, certamente compatibile, a parere della Corte, con la prima modifica legislativa dell’articolo 36 c.p., che aggiungeva tale modalità di pubblicazione a quella cartacea. Il Collegio ha, però, evidenziato come l’ultima modifica della norma, risalente al 2011, abbia eliminato la pubblicazione cartacea, rimodulando di fatto la pena accessoria e privando il giudice del potere di scelta tra due distinte modalità. Quanto sopra, ha portato la Cassazione a ritenere che, con la novella del 2011, l’articolo 36 c.p. non sia stato sostituito da una nuova sanzione accessoria, bensì modificato nel suo contenuto ciò integrerebbe un’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, c.p. . Ratio della sanzione accessoria la prevenzione generale e speciale. La modalità di pubblicazione della sentenza di condanna attiene, quindi, alla definizione del contenuto della sanzione ed incide sulla sua funzione afflittiva. In considerazione della ratio della pena accessoria in esame, fondata nell’esigenza di prevenzione generale e speciale che deriva dalla dimostrazione della repressione dell’illecito, gli Ermellini hanno affermato che la pubblicazione telematica rafforza la natura afflittiva della pena accessoria. Tale strumento, infatti, permette una diffusione più capillare delle informazioni. Il ricorrente ha, nel caso di specie, beneficiato di un trattamento più favorevole e, ha chiosato il Collegio, non può nutrire alcun interesse a ricorrere. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 gennaio 2016 – 1 febbraio 2016, numero 4102 Presidente Fiandanese – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 30.01.2014 la Corte d'appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Genova in data 17.05.2012 nei confronti di D.A.F. e di D. B Con detta pronuncia era stata disposta la pubblicazione della sentenza, per estratto e per una sola volta a cura della cancelleria ed a spese dell'imputato sul quotidiano Il Secolo XIX. 2. Avverso detta pronuncia, nell'interesse di D.A.F. e di D. B., viene proposto ricorso per cassazione per lamentare erronea applicazione dell'articolo 36 cod. penumero avendo la Corte territoriale omesso di riformare sul punto la sentenza di primo grado applicando l'attuale versione dell'articolo 36 cod. penumero , che non contiene più alcun riferimento alla pubblicazione della sentenza di condanna su giornali cartacei ma, al contrario, consente oggi al giudice di ordinare la pubblicazione esclusivamente sul sito internet del Ministero della Giustizia. Considerato in diritto 1. II ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riformato la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva disposto la pubblicazione della sentenza di condanna su un quotidiano, pur in presenza dell'intervenuta modifica legislativa dell'articolo 36 cod. penumero che aveva provveduto ad eliminare il riferimento alla pubblicazione della sentenza sulla carta stampata consentendo soltanto la pubblicazione della stessa sul sito del Ministero della Giustizia. 3. Come è noto, l'articolo 36 cod. penumero ha subìto - rispetto alla sua originaria formulazione che, nella specie, prevedeva che la sentenza di condanna fosse pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice articolo 36 cod. penumero , comma 4 - talune modifiche che sono intervenute dopo la data del commesso reato. 3.1. Riservando l'analisi ai casi di pubblicazione della sentenza di condanna espressamente previsti dalla legge con riferimento quindi a reati diversi da quelli puniti con la pena dell'ergastolo in ordine ai quali la pubblicazione è sempre prevista, va detto che, in un primo momento, la norma, per effetto della novella di cui alla L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 67 e alla L. 23 dicembre 2009, numero 191, articolo 2, comma 216, prevedeva che la sentenza di condanna fosse pubblicata per una sola volta in uno o più giornali designati dal giudice , così come era originariamente contemplato, ma con la precisazione ulteriore articolo 36, comma 4 che la pubblicazione nei giornali . doveva essere fatta unicamente mediante l'indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito dei ministero della Giustizia e prevedeva, dunque, che la sentenza di condanna fosse anche pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni e, in mancanza di determinazione temporale, per la durata di quindici giorni. 3.2. Successivamente il legislatore, al dichiarato fine di ridurre le spese di giustizia , è nuovamente intervenuto con la novella di cui al D.L. 6 luglio 2011, numero 98, articolo 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, numero 111. All'esito di tale ultimo intervento legislativo, è venuta meno la tradizionale modalità di pubblicazione sui giornali ed è stato modificato l'articolo 36, comma 2, cod. penumero , eliminando l'inciso per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice . Inoltre, è stata abolita l'ultima parte dell'articolo 36, comma 4 - aggiunta dalla L. 23 dicembre 2009, numero 191 - che prevedeva l'inciso salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet dei sito dei Ministero della Giustizia . Dopo quest'ultima novella, la pubblicazione della sentenza avviene, quindi, solamente attraverso il sito internet dei Ministero della Giustizia. 3.3. I fatti - in relazione ai quali è stata disposta la pena accessoria di cui si discute - risalgono al 23.07.2009 e, all'epoca, era solo prevista la pubblicazione sulla stampa della sentenza di condanna. Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie Sez. 3, sent. numero 48526 del 05/11/2009, dep. 18/12/2009, B., Rv. 245408 sicché la prima questione da risolvere è se, nella specie, si verta in tema di introduzione di una nuova pena accessoria ovvero della rimodulazione delle modalità esecutive della pena accessoria già prevista dal codice penale. La prima tesi, che attesterebbe l'irretroattività dell'applicazione della pubblicazione telematica a fatti pregressi, era indubbiamente sostenibile sulla base della prima novella ex L. numero 191 del 2009, perché la pubblicazione telematica si aggiungeva a quella cartacea, sebbene quest'ultima ne usciva leggermente ridimensionata andando eseguita unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della Giustizia. Tuttavia, la L. 15 luglio 2011, numero 111, ha rimodulato il contenuto della pena accessoria, sostituendo alla tradizionale modalità di esecuzione della pubblicazione sul supporto cartaceo della stampa periodica, quella telematica abolendo il potere dei giudice di selezionare lo strumento della pubblicazione, tanto che questa Corte ha affermato che la modifica apportata all'articolo 36 cod. penumero , dal D.L. 6 luglio 2011, numero 98, articolo 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, numero 111, non ha dato luogo ad una nuova sanzione accessoria, ma ne ha diversamente modulato il contenuto, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via internet, fatto che integra un fenomeno di successione di leggi nel tempo regolato dall'articolo 2, comma 4, cod. penumero Sez. 3, sent. numero 37840 del 08/05/2013, dep. 16/09/2013, P.G. in proc. Giordano, Rv. 257218 Sez. 3, sent. numero 38935 del 09/07/2013, dep. 20/09/2013, P.G. in proc. Patricola, Rv. 256413 . La sostituzione del mezzo della pubblicazione attiene, infatti, alla definizione del contenuto della sanzione e comunque incide sulla relativa funzione afflittiva la cui cifra è data, da un lato, dalle spese della pubblicazione della sentenza di condanna che sono a carico del condannato e, dall'altro, dalla funzione di prevenzione e di difesa sociale della pena, posto che la ratio della pubblicazione della sentenza di condanna risponde all'esigenza di prevenzione generale e speciale che consegue alla dimostrazione, resa palese proprio dalla diffusione della notizia attraverso la pubblicazione, della repressione dell'illecito con il conseguente discredito gettato sul suo autore specie in un settore, come quello dell'evasione fiscale, dove il danno criminale sta nella sottrarre all'erario le risorse da destinare alle esigenze collettive e rende evidente, a parte rei, la disubbidienza al precetto costituzionale articolo 53 Cost. che obbliga tutti a concorrere, senza sottrazione di risorse, alle spese pubbliche in rapporto alla propria capacità contributiva. Peraltro, il dato riguardante l'afflittività delle spese a carico del condannato, che conseguono alla pubblicazione della sentenza di condanna, pare recessivo rispetto alle tradizionali ragioni che costituiscono il fondamento della pena accessoria de qua e ciò non soltanto perché si pongono come un effetto dell'applicazione della sanzione ma anche perché rappresentano un effetto solo eventuale, posto che, proprio le difficoltà sottese al recupero delle spese anticipate dall'erario per la pubblicazione della sentenza su supporto cartaceo, hanno determinato le modifiche normative dell'articolo 36 cod. penumero . 3.4. Ne deriva che, come questa Corte ha già affermato cfr., Sez. 3, numero 38935 del 09/07/2013, cit., in motivazione , la pubblicazione telematica rafforza il carattere afflittivo della pena accessoria, poiché alla diminuzione o eliminazione della spesa per la pubblicazione corrispondono la capillare diffusione delle informazioni offerta dal sistema telematico in ragione del libero accesso ai documenti pubblicati ed alla loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca e la tempestività della pubblicazione che le diverse forme cartacee certamente non assicurano. 4. Pertanto, la modifica apportata all'articolo 36 cod. penumero , dal D.L. 6 luglio 2011, numero 98, articolo 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, numero 111, non ha introdotto nel sistema penale una nuova pena accessoria, ma ne ha diversamente modulato il contenuto, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via internet, fatto che integra un fenomeno di successione di leggi nel tempo regolato dall'articolo 2 cod. penumero , comma 4, con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in quanto maggiormente afflittiva Sez. 3, sent. numero 43298 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Floris, Rv. 260979 . 5. Sulla base di questi principi, appare evidente come il ricorso sia privo del requisito dell'interesse avendo i ricorrenti beneficiato di un trattamento sanzionatorio di minor rigore rispetto a quello di cui è stata invocata l'applicazione da qui l'inammissibilità del ricorso. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non consegue, invece, la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in presenza di questione di particolare rilevanza ed oggetto di contrasto giurisprudenziale cfr., Sez. U, numero 43055 del 30/09/2010, dep. 03/12/2010, Dalla Serra, Rv. 248380 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.