Non c’è reato di falsa revisione dell’auto se non vi è accertamento del dolo nella motivazione del giudice

Perché sussista la falsità ideologica occorre che l’agente qualificato, nel documentare l’attività valutativa di cui è incaricato, dichiari di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti.

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 20054, depositata il 9 maggio 2013, in tema di falsità ideologica in certificati. La falsità della revisione. Nel caso di specie l’imputato era stato riconosciuto colpevole, sia in primo grado che davanti alla Corte di appello territoriale, del reato di cui all’articolo 481 c.p In particolare, nella sua qualità di responsabile tecnico di un’officina autorizzata alla revisione dei veicoli – dunque esercente un servizio di pubblica necessità – aveva attestato falsamente, nel certificato sostitutivo della carta di circolazione l’esito regolare della revisione, in realtà impossibile per lo stato particolarmente usurato degli pneumatici di un mezzo di trasporto. Infatti, nel corso di un controllo di routine operato da una pattuglia della Polizia stradale, risultava che l’officina autorizzata aveva rilasciato un certificato sostitutivo della carta di circolazione sul quale era stata apposta l’attestazione di revisione eseguita con esito regolare. Ciò nonostante che gli agenti di Polizia avessero verificato il superamento del limite minimo di legge degli intagli principali del battistrada, dato peraltro annotato come postilla sulla copia del certificato sostitutivo presente tra l’altro nel software informatico del prevenuto. Le doglianze sulla buona fede del tecnico d’officina. Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’imputato propone ricorso per cassazione contestando la decisione assunta sotto diversi profili. In primo luogo, la difesa contesta l’operatività dell’articolo 481 c.p. e dell’articolo 80 del cod. della strada in quanto oggetto della presunta falsificazione sarebbe stato un semplice certificato provvisorio, ad efficacia meramente interna, e non anche la carta di circolazione dove viene ordinariamente apposto il tagliando di regolare revisione rilasciato dalla motorizzazione civile. Ciò a dimostrazione dell’assenza di qualsiasi funzione probatoria nel documento rilasciato dall’imputato e descritto nell’imputazione. Inoltre, secondo la difesa dell’imputato, era stata ignorata in sede di appello la tesi della buona fede, essendo incorso il tecnico d’officina in una semplice leggerezza. In buona sostanza, secondo la difesa, la condotta posta in essere dall’agente era soltanto quella di avere dichiarato un’altezza di battistrada degli pneumatici di poco diversa da quella che a distanza di tempo gli agenti di polizia stradale avrebbero rilevato in termini incompatibili con la regolare revisione. Carenza della motivazione manca l’indicazione del dato falsificato. I giudici di Piazza Cavour dichiarano la fondatezza del ricorso, soffermandosi, come visto, sulla insussistenza della falsità ideologica. In effetti, il giudice di merito non ha chiaramente espresso i quali termini si sarebbe concretizzata la falsa attestazione da parte dell’imputato del rispetto del limite dell’altezza di battistrada degli pneumatici e, in particolare, quale sia stato il ragionamento per ritenere che la mancata constatazione della violazione di tale soglia, da parte dell’imputato, sia stata il frutto di una scelta dolosa e non piuttosto l’espressione di un giudizio frutto di un giustificabile e comunque opinabile errore di valutazione. Come si legge nella sentenza, gli Ermellini , ritengono che l’assenza nella motivazione del giudice quantomeno di sintomi più gravi in ordine alla sussistenza del reato, quali l’ampiezza del distacco fra il valore attestato e quello reale o la vicinanza del tempo in cui è avvenuta l’attestazione rispetto a quello della rilevazione della Polizia, rappresenta una vistosa aporia contenuta nella sentenza stessa. Essa è costituita dal mancato accertamento o comunque dalla mancata attestazione di quale sarebbe stato il dato falsificato, necessario presupposto del falso contestato. Da qui l’accoglimento del ricorso attinente la completezza della motivazione in punto di elemento psicologico del reato, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello territoriale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 marzo – 9 maggio 2013, numero 20054 Presidente Zecca – Relatore Vessichelli Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione M.R., avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 17 maggio 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di cui all'articolo 481 c.p L'imputato è stato ritenuto colpevole, quale responsabile tecnico di un'officina autorizzata alla revisione dei veicoli e dunque esercente un servizio di pubblica necessità, di avere attestato falsamente, nel certificato sostitutivo della carta di circolazione, l'esito regolare della revisione, in realtà impossibile per lo stato particolarmente usurato degli pneumatici. Il fatto risale al omissis . Il dato di fatto accertato nella sentenza impugnata era che, nel corso di un controllo operato da una pattuglia della Polizia stradale, risultava che, in relazione al veicolo Renault Megane tg , l'officina all'uopo autorizzata aveva rilasciato, nella persona del tecnico M.R., un certificato sostitutivo della carta di circolazione sul quale era stata apposta la attestazione di revisione eseguita con esito regolare e ciò nonostante che i poliziotti avessero verificato che gli pneumatici anteriori misuravano 2,5 mm a fronte di un limite minimo di legge di 1,6 mm . A tale accertamento si era aggiunto il fatto che gli stessi agenti di PG avevano successivamente verificato che la necessità di sostituire le gomme anteriori perché al limite era stata sia rappresentata dall'imputato alla conducente dell'auto peraltro titolare di una carrozzeria che aveva avuto in affidamento l'auto in questione sia annotata come postilla sulla copia dello stesso certificato sostitutivo presente nel software informatico del prevenuto. Deduce 1 l'inosservanza dell'articolo 481 c.p. e dell'articolo 80 codice della strada. La norma citata non sarebbe operativa nel caso di specie, in cui, oggetto della presunta falsificazione, sarebbe un semplice certificato provvisorio, ad efficacia meramente interna, e non anche la carta di circolazione su cui è destinato ad essere apposto il tagliando di regolare revisione rilasciato dalla motorizzazione civile. Tale rilievo serve anche a dimostrare che, nel caso di specie, l'iter di certificazione della regolare revisione non si era nemmeno concluso. In altri termini, difetterebbe, secondo la difesa, qualsiasi funzione probatoria nel documento rilasciato dall'imputato e descritto nell'imputazione. Nel caso di specie, infatti, manca, per non essere mai stata rilasciata, la attestazione di revisione regolare. Siffatta considerazione avrebbe dovuto essere valorizzata sul piano della configurazione del falso innocuo e della assenza di offensività nella condotta dell'imputato 2 il vizio della motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato, essendo stata ignorata la tesi della difesa sulla buona fede dell'imputato. Costui era incorso in una semplice leggerezza e, ad ogni buon conto, l'analisi dell'elemento psicologico era del tutto mancata essendo caduto, il giudice, nell'erroneo convincimento dell'essere il dolo in re ipsa . D'altra parte non era stato considerato che la condotta posta in essere dall'agente era soltanto quella di avere dichiarato un'altezza di battistrada degli pneumatici di poco diversa da quella che, a distanza di tempo, gli agenti della polizia stradale avrebbero rilevato in termini incompatibili con la regolare revisione 3 il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'assoluzione per la insufficienza della prova acquisita. Al riguardo, anche la postilla che l'imputato aveva annotato sulla copia del certificato rimasta in suo possesso, non aveva affatto natura confessoria del falso attestato, sostanziandosi nel mero riconoscimento che le gomme anteriori erano al limite 2 mm espressioni equivoche e certamente non riconducibili alla nozione di confessione stragiudiziale. Allo stesso modo, il giudice del merito aveva valorizzato, come prova della malafede dell'imputato, il fatto - riferito dalla conducente dell'auto sopra descritta - che essa avesse avuto l'ordine di cambiare gli pneumatici in realtà, quelle dichiarazioni non erano utilizzabili perché rese da persona che non le aveva ripetute nel dibattimento. Comunque, nel merito, quelle dichiarazioni stavano semplicemente ad attestare che l'imputato aveva dato indicazione, all'interessata, della esistenza di gomme usurate e non di pneumatici incompatibili con il superamento della revisione. In terzo luogo il giudice non aveva considerato le contestazioni dell'imputato a proposito delle modalità di misurazione del battistrada ad opera della polizia stradale, posto che il regolamento di esecuzione del codice della strada impone tale verifica con riferimento a punti precisi dello pneumatico zona centrale del battistrada 4 la mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata dall'elenco delle targhe dei veicoli revisionati, inviato al centro della motorizzazione il giorno in cui si sarebbe verificata la condotta in esame elenco che, se acquisito, avrebbe evidenziato la mancata indicazione della targa del veicolo controllato nel presente procedimento. L'illegittimità sta anche nel fatto che tale elenco, pure mai acquisito, è stato invece oggetto della motivazione del primo giudice 5 il vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena, assai superiore al minimo edittale. In data 14 marzo 2013 è stata depositata una memoria reiterativa dei recedenti motivi, peraltro tardiva. Il ricorso è fondato. Occorre premettere che è del tutto infondata, in realtà, la doglianza circa la natura del documento oggetto di presunta falsificazione ideologica - e connessa richiesta di riconoscimento di assenza di offensività nella condotta - tenuto conto che, alla stregua dell'articolo 80 comma 13 del codice della strada, dopo la esecuzione della revisione ed in attesa della annotazione, sulla carta di circolazione, di avvenuta regolare revisione da parte del competente ufficio pubblico, l'officina autorizzata alla esecuzione della revisione è anche autorizzata al rilascio di una certificazione provvisoria, abilitante alla circolazione perché sostituisce temporaneamente a tutti gli effetti, la carta di circolazione. E se quest'ultima ha natura di atto pubblico v. rv 214404 conformi Sezioni Unite numero 10929 del 1981 Rv. 151243 rv 236926 - determinando, in caso di falsificazione, la violazione degli articolo 476, 479, 482 e 489 cp a seconda delle evenienze concrete v., per la configurazione del falso ideologico ad opera di pubblico ufficiale rv 239437, conformi Rv. 246079 numero 8260 del 1993 Rv. 194972, numero 2804 del 1995 Rv. 201002 - la falsa attestazione di revisione regolare apposta sul certificato sostitutivo della stessa, ad opera del titolare della officina autorizzata dal Ministero, alla esecuzione della procedura di revisione, - pubblico ufficiale in base alla giurisprudenza evocata - certamente non sarebbe priva di rilievo penale, come prospettato dalla parte, apparendo semmai suscettibile di qualificazione giuridica diversa. Infatti, ciò che determina la sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 479 cp, è la qualità di pubblico ufficiale e la falsa attestazione, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Questo tema, unitamente ad altro aspetto della decisione che di seguito si evidenzierà, sono la ragione dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata che questa Corte ritiene di disporre. Ed invero, quanto al primo profilo, si nota che lo stesso giudice dell'appello, a pagina 5 della sentenza impugnata, qualifica come pubblico ufficiale il responsabile della attestazione di revisione del veicolo senza trarre da tale affermazione le pur necessarie conseguenze in tema di qualificazione giuridica del reato, trascurando cioè che, quello contestato, è il delitto di cui all'articolo 481 cp che punisce condotte di soggetti diversi dal pubblico ufficiale. Quanto al secondo profilo, poi, si da atto che nel terzo motivo di ricorso ci si lamenta, in sostanza, della incompletezza della motivazione riguardante la materialità del reato in contestazione e cioè la asserita falsità della attestazione di regolare revisione compiuta. Tale falsità viene fatta discendere dalle seguenti prove 1 il rilievo che l'imputato stesso avrebbe apposto, in calce al certificato rimasto nel software del suo computer e stampato, una postilla a penna, con l'indicazione deve sostituire le gomme anteriori - sono al limite e 2 dal rilievo che la conducente della vettura sottoposta a controllo aveva riferito la Polizia stradale di essere in procinto di cambiare le gomme perché usurate, essendo ciò indispensabile per ottenere, dall'imputato, il rilascio della carta di circolazione. A monte di tali prove vi era, poi, 3 la attestazione dei poliziotto dell'essere, il battistrada di alcune gomme, al di sotto del limite stabilito. Il giudice del merito ha anche aggiunto pagina 3 della sentenza impugnata che il rapportino tecnico redatto di pugno dall'imputato attestava che gli pneumatici anteriori misuravano 2,5 mm, a fronte di un limite minimo di legge di millimetri 1,6 . Tale motivazione risulta, come è evidente, manchevole su punti qualificanti per la decisione tenuto conto che il giudice a quo non illustra adeguatamente la ragione per la quale la attestazione di regolare revisione, rilasciata dall'imputato, debba ritenersi ideologicamente falsa. Perché sussista la falsità ideologica occorre infatti che l'agente qualificato, nel documentare l'attività valutativa di cui è incaricato, dichiari di avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utilizzato elementi in realtà inesistenti Sez. 5, Sentenza numero 39360 del 15/07/2011 Ud. dep. 02/11/2011 Rv. 251533 . Nel caso di specie, tenuto conto che la fonte normativa di settore l. 19 febbraio 1992, numero 142, articolo 66 prevede che la profondità degli intagli principali del battistrada debba essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli, il giudice del merito non ha chiaramente espresso in quali termini si sarebbe concretizzata la falsa attestazione da parte dell'imputato del rispetto di tale limite e, in particolare, quale sia stato il ragionamento per ritenere che la mancata constatazione della violazione di tale soglia, da parte dell'imputato, sia stato il frutto di una scelta dolosa e non piuttosto l'espressione di un giudizio frutto di un giustificabile e comunque opinabile errore di vantazione. Certamente l'ampiezza del distacco fra il valore attestato e quello reale nonché la vicinanza del tempo in cui è avvenuta la attestazione in esame rispetto a quello della rilevazione da parte della Polizia stradale possono costituire sintomi più che gravi in ordine alla sussistenza del reato. Di essi tuttavia non è traccia nella motivazione, la quale contiene la vistosa aporia costituita dal mancato accertamento o comunque dalla mancata attestazione di quale sarebbe stato il dato falsificato effettiva altezza del battistrada , necessario presupposto del falso contestato, ed altresì dalla omessa analisi della postilla scritta a mano dell'imputato e delle dichiarazioni della conducente del veicolo, quali eventuali prove del fatto che gli pneumatici potevano essere stati ritenuti dall'imputato, semplicemente usurati, in entità, tuttavia, non inferiore ai minimi di legge. In tale prospettiva e in tali limiti appare accoglibile anche il secondo motivo di ricorso attinente la completezza della motivazione in punto di elemento psicologico del reato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.