Ai fini della punibilità, infatti, è necessario che le aggiunte successive siano dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione dell’atto, e non solo delle mere correzioni o integrazioni.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9840/13, depositata il 1° marzo. La fattispecie. La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado in merito all’affermazione di responsabilità di un notaio, in relazione ai delitti di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici articolo 479 c.p. , per aver falsamente attestato la conformità all’originale di una copia, ad uso trascrizione, presentata all’Agenzia del Territorio, al fine di occultare la contraffazione dello stesso atto, consistita nel sovrapporre, nell’ultima riga del secondo foglio, il numero 17 a quello originale 24. Errore meramente materiale? Il notaio presenta ricorso per cassazione lamentando che la correzione operata sull’atto era finalizzata all’eliminazione di un errore meramente materiale, con lo scopo di tutelare l’esattezza contenutistico-materiale e la veridicità della dichiarazione negoziale. Inoltre, il notaio sapeva che l’atto sarebbe stato letto e controllato accuratamente dai funzionari dell’Agenzia del Territorio. Ma, al contrario, la S.C. ritiene infondato il ricorso e ribadisce un orientamento di legittimità già espresso, secondo cui le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo la regolare e definitiva formazione dello stesso, «integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento». Se le modifiche non sono mere correzioni o integrazioni, si configura il reato. Tuttavia, ai fini della punibilità, è necessario che le aggiunte successive «non si identifichino in mere correzioni o integrazioni», ma siano invece dirette a «completamento essenziale del relativo procedimento di formazione». Insomma, conclude la Cassazione, «la modifica mediante abrasione e sovrascrittura del numero di foglio del mappale, in quanto si traduce nel mutamento dell’oggetto del contratto, non può essere considerata un mero errore materiale».
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 gennaio – 1 marzo 2013, numero 9840 Presidente Zecca – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 04/10/2011, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del 27/02/2009 del Tribunale di Tolmezzo, quanto all'affermazione di responsabilità di C.P.G.A.R. , in relazione ai seguenti delitti a di cui agli articolo 479, 61, numero 2, cod. penumero , per avere, al fine di occultare il reato di cui al capo seguente, quale notaio rogante un contratto di compravendita, falsamente attestato la conformità all'originale di una copia, ad uso trascrizione, presentata all'Agenzia del Territorio di Udine, mentre, in realtà, aveva realizzato la contraffazione di cui al capo b b di cui all'articolo 476 cod. penumero , per avere, quale notaio rogante, nell'esercizio delle sue funzioni, alterato il sopra menzionato atto di compravendita, soprapponendo, nell'ultima riga del secondo foglio, il numero 17 a quello originale 24. 2. La Corte territoriale, dopo avere premesso che l'imputato non aveva contestato né la contraffazione, né di esserne l'autore, ha rilevato che la correzione operata in relazione ai dati catastali del bene oggetto della compravendita, per quanto di non raffinata esecuzione, non poteva essere ricondotta alla figura del reato impossibile, che avrebbe richiesto l'immediata riconoscibilità del falso anche ad una lettura non particolarmente attenta. Il fatto che, in concreto, il funzionario dell'Agenzia si fosse avveduto del falso non era rilevante, dal momento che le operazioni d'ufficio conseguenti alla presentazione di atti ai fini della trascrizione non necessariamente vengono delegate a dipendenti attenti ed esperti e che nella massa di documenti poteva accadere che la correzione sfuggisse, anche solo per un'illuminazione inadeguata. Quanto alle configurabilità del falso ideologico, la Corte d'Appello ha sottolineato che l'attestazione di conformità non era riferita alla volontà originaria delle parti contraenti, ma all'atto originale, al quale la copia prodotta non era sicuramente e scientemente conforme. 3. Nell'interesse del C.P. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, si lamenta erronea applicazione dell'articolo 476 cod. penumero e, in particolare, il fatto che la Corte si sia concentrata sulla questione relativa alla sussistenza di un reato impossibile, trascurando di prendere posizione sui profili della corrispondenza dell'atto alterato alla volontà originaria delle parti e della natura della correzione operata, finalizzata ad eliminare un errore meramente materiale. In definitiva, tale condotta, proprio perché tesa a garantire la corrispondenza tra l'oggetto indicato nel documento e l'accordo delle parti, era preordinata a tutelare lo stesso bene protetto dall'articolo 476 cod. penumero , ossia l'esattezza contenutistico - materiale e la veridicità della dichiarazione negoziale. 3.2. Con il secondo motivo, si lamenta erronea applicazione dell'articolo 49 cod. penumero , dal momento che la condotta era inidonea ad offendere il bene giuridico della pubblica fede. Al riguardo, si sostiene che la vantazione della potenzialità offensiva va condotta certo ex ante, ma in concreto e non in astratto, ossia, con riguardo al caso di specie, tenendo conto che l'imputato, svolgendo la professione di notaio da decenni e conoscendo l'ufficio dell'Agenzia del Territorio, sapeva che l'atto sarebbe stato letto e controllato accuratamente da funzionari competenti e in ambiente idoneo a consentire l'individuazione della correzione senza bisogno di particolari indagini. 3.3. Con il terzo motivo, si lamenta erronea applicazione dell'articolo 479 cod. penumero , per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che il notaio aveva dichiarato essere conforme all'originale una copia di atto pubblico così evidentemente e palesemente difforme da esso, da escludere in radice la configurabilità del falso ideologico, attesa l'incapacità concreta della condotta di conseguire uno scopo antigiuridico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte v,, ad es., Sez. 5, numero 23327 del 02/04/2004, Ferrara Rv. 228869 , le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento tuttavia, ai fini della punibilità, occorre che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni o integrazioni, che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione per i medesimi principi in tema di alterazione della cartella clinica, v. Sez. 5, numero 35167 del 11/07/2005, Pasquali, Rv. 232567 . La specifica efficacia fidefacente attribuita dall'ordinamento agli atti pubblici impone peraltro di considerare errori materiali le imprecisioni che o siano interpretabili come tali attraverso l'esame complessivo dell'atto ad es., nel caso esaminato da Sez. 5, numero 8044 del 19/03/1980, Sommamiccia, Rv. 145733, la correzione riguardava un errore di calcolo in una operazione aritmetica e non modificava il risultato dell'operazione esattamente indicato o siano comunque sicura espressione di un'inesattezza la cui rimozione non altera il contenuto dell'atto stesso. Per questa ragione, la modifica mediante abrasione e sovrascrittura del numero di foglio del mappale, in quanto si traduce nel mutamento dell'oggetto del contratto, non può essere considerata un mera errore materiale. 3. Con riguardo al carattere grossolano del falso, la motivazione della Cotte territoriale non esibisce alcuna manifesta illogicità, in quanto fa riferimento alla ragionevole idoneità dell'alterazione, per quanto di non raffinata esecuzione , a trarre in inganno i funzionari impegnati nel disbrigo delle pratiche burocratiche. Al riguardo, secondo l'orientamento espresso da questa Corte Sez. 5, numero 3711 del 02/12/2011, Baldin, Rv. 252946 , ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'articolo 49 c.p., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. È in questa esatta cornice di riferimento che si è collocato l'accertamento operato dal giudice di merito con la motivazione sopra ricordata. Il rilievo contenuto in ricorso, secondo cui l'imputato ben conosceva la specifica diligenza dei dipendenti dell'Agenzia del Territorio, non è idoneo a inficiare la logicità delle argomentazioni della Corte territoriale, in quanto finisce per rendere assolutamente incomprensibile, secondo ordinari criteri di ragionevolezza, l'azione posta in essere dal notaio. 4. Del pari infondato è il terzo motivo del ricorso, che discende dal rigetto del primo e del secondo motivo, giacché presuppone la non configurabilità del falso materiale ai sensi dell'articolo 49 cod. penumero 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.