L’iscrizione a ruolo della cartella per spese processuali non deve (più) essere preceduta dall’invito al pagamento

In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenze penali di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. numero 69/2009, che ha modificato l’articolo 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento.

Così l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 21778/17 depositata il 13 settembre. Il fatto. La pronuncia origina dalla controversia relativa ad una cartella di pagamento iscritta a ruolo in virtù di una sentenza penale di condanna al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, rilevando la mancanza della notifica dell’invito al pagamento da parte dell’ente impositore, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il Ministero della Giustizia impugna la pronuncia con ricorso in Cassazione ponendo ai Supremi Giudici la questione relativa al momento in cui è venuto meno per gli uffici giudiziari l’obbligo di notificare l’invito al pagamento di cui all’articolo 212 d.P.R. numero 115/2002 prima di procedere all’iscrizione a ruolo per le spese processuali. Invito al pagamento. Il contesto normativo di riferimento è costituito dall’articolo 227-ter d.P.R. numero 115/2002 Riscossione mediante ruolo , come modificato dalla l. numero 69/2009, norma secondo la quale entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo. L’articolo 212 citato risulta dunque incompatibile con l’attuale articolo 227-ter a partire dalla data di entrata in vigore della predetta l. numero 69/2009 ovvero il 4 luglio 2009 . In conclusione la Corte accoglie il ricorso formulando il principio di diritto per cui «in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenze penali di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 – data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, numero 69, che ha modificato l’articolo 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 – non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dall’articolo 212 d.P.R. numero 115/2002, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del citato articolo 227-ter».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 2 marzo – 13 settembre 2017, numero 21178 Presidente Amendola – Relatore Barreca Fatto e diritto Rilevato che con la sentenza impugnata, pubblicata il 7 luglio 2015, il Tribunale di Lecce ha deciso sull’opposizione proposta da P.S. nei confronti del Ministero della Giustizia e di Equitalia Sud spa avverso la cartella di pagamento specificata in atti, emessa per la riscossione dell’importo di Euro 82.754,92, iscritto a ruolo dall’Ufficio campione penale della Corte d’appello di Bologna in virtù di sentenza penale di condanna al pagamento delle spese processuali emessa nei confronti del P. in solido con il coimputato per quanto ancora qui rileva, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per effetto dell’annullamento della partita di credito e del conseguente sgravio della cartella di pagamento impugnata ha quindi regolato le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero della Giustizia a rifondere al P. spese e competenze liquidate complessivamente nell’importo di Euro 5.635,00, oltre accessori il Tribunale ha ritenuto che, se si fosse deciso nel merito, sarebbe stato fondato il motivo di opposizione relativo alla mancata notifica dell’invito al pagamento, quale adempimento posto a carico dell’ente impositore a norma dell’articolo 212, commi 1 e 2, d.p.r. numero 115 del 2002, non rilevando l’abrogazione di tale ultima disposizione, con effetto a decorrere dal termine fissato dall’articolo 1, comma 372, della I. 24.12.2007 numero 244 in particolare, ha reputato rilevante il fatto che la sentenza penale fosse passata in giudicato il 29 dicembre 2006, richiamando il precedente di questa Corte numero 14528/13 con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, impugna la condanna alle spese, per “violazione dell’articolo 227 ter del D.P.R. numero 115/02 ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. l’intimato non si difende ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ. il decreto è stato notificato come per legge. Considerato che la questione di diritto posta dal ricorso consiste nell’individuare la data a decorrere dalla quale è venuto meno per gli uffici giudiziari l’obbligo di notificare l’invito al pagamento previsto dall’articolo 212 del d.P.R. numero 115 del 2002 prima di procedere all’iscrizione a ruolo del credito per le spese processuali il cui pagamento sia dovuto in forza di sentenza penale passata in giudicato le norme da prendere in considerazione sono quelle riportate nel ricorso, precisamente l’articolo 227 ter del d.P.R. numero 115 del 2002, come sostituito dall’articolo 67, comma 3, lett. i , della legge 18 giugno 2009 numero 69 che, per quanto qui rileva, prevede che, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio ovvero, dalla data della relativa convenzione, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione a ruolo l’articolo 68, comma 1, lett. c della legge numero 69 del 2009 che ha abrogato l’articolo 1, comma 372, della legge numero 244 del 2007 col quale era stata differita l’abrogazione dell’articolo 212 del T.U. di cui al d.P.R. numero 115 del 2002 sebbene a seguito di questa abrogazione non risulti espressamente abrogato, in via definitiva, l’articolo 212 citato che prevede l’invito al pagamento , si deve ritenere che la norma risulti attualmente incompatibile con quella dell’articolo 227 ter dello stesso d.P.R., come modificata a far data dal 4 luglio 2009 cioè dalla data di entrata in vigore della su citata legge numero 69 del 2009 che era stata preceduta dal d.l. numero 228/08 conv. nella legge numero 133/08, che aveva introdotto altra modifica dello stesso articolo, qui non rilevante pertanto, non contenendo le leggi citate alcuna norma transitoria o di diritto intertemporale, è da ritenere che, quanto meno per i ruoli formati dopo il 4 luglio 2009 come è nel caso di specie, in cui il ruolo è stato formato nel 2012 , l’iscrizione del credito per spese di giustizia da parte dell’ufficio giudiziario non debba più essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento quindi, è fondato il motivo di ricorso laddove il Ministero evidenzia come la data rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 227 ter del d.P.R. numero 115 del 2002, nel testo attualmente in vigore, non sia quella del passaggio in giudicato della sentenza penale che dà luogo al titolo esecutivo, bensì la data in cui l’ufficio avvia la riscossione mediante la formazione dei ruoli la massima tratta dalla sentenza di questa Corte numero 14528/13, su cui ha fondato la decisione il giudice a quo In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali e delle pene pecuniarie relative a sentenza penale di condanna emessa in procedimenti definiti prima del 1 gennaio 2008, l’omissione della notificazione dell’invito al pagamento, previsto dall’articolo 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, anteriormente all’iscrizione ruolo, determina un’irregolarità formale dell’attività di riscossione che può essere fatta valere dal debitore con opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli articolo 617 cod. proc. civ. e 226 del d.P.R. citato, numero 115, nel termine fissato dalla prima norma, decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento va letta tenendo conto della motivazione da questa si evince che procedimenti definiti prima del 1 gennaio 2008 sta ad indicare -come nel caso ivi portato all’attenzione del collegio la definizione davanti all’ufficio giudiziario competente del procedimento di iscrizione a ruolo del credito per spese di giustizia e l’avvio della riscossione esattoriale tanto è vero che, come osserva il Ministero qui ricorrente, in quel caso le cartelle di pagamento erano state emesse già nell’anno 2004 e, come si legge nella motivazione della sentenza, non vi era contestazione sul fatto che fosse applicabile il testo originario dell’articolo 212 del d.P.R. numero 115/02 pertanto, tenuto conto delle modifiche apportate all’articolo 227 ter del d.P.R. numero 115 del 2002 dall’articolo 67, comma 3, lett. i della legge 18 giugno 2009 numero 69 va affermato il principio di diritto per cui In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 numero 69, che ha modificato l’articolo 227 ter del d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dall’articolo 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del citato articolo 227 ter il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito ai sensi dell’articolo 384, ult. co., cod. proc. civ. considerata la novità della questione posta dal ricorso essendovi precedenti di legittimità riferiti a norme oramai abrogate , si ritiene che le spese del giudizio di merito possano essere compensate per la stessa ragione vanno compensate le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di merito tra il Ministero della Giustizia e P.S. compensa interamente tra le parti anche le spese del presente giudizio di legittimità.