La Procura della Repubblica di Milano ha messo a disposizione alcune indicazioni operative relative alla presentazione degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita per il c.d. divorzio breve.
Con provvedimento dello scorso 9 giugno, la Procura della Repubblica di Milano ha aggiornato le linee guida per la presentazione degli accordi in tema di divorzio breve, con riferimento alla l. numero 142/2014 e alla l. numero 55/2015, in vigore dallo scorso 26 maggio. Le condizioni termini e avvisi alle parti. Dalle nuove disposizioni risulta che l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, sottoscritto da entrambe le parti e da almeno un avvocato per parte, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro 10 giorni dalla data certificata di conclusione. Tale termine, precisano da Milano, deve essere considerato perentorio e valido sia per le «negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali» la presentazione tardiva dell’accordo comporterà l’irricevibilità dello stesso, con la conseguente necessità di dover presentare un nuovo patto. L’avvocato deve espressamente dare atto di aver tentato di conciliare le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell’importanza, per l’eventuale figlio minore, di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. Egli dovrà inoltre certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Documentazione e attestazioni. A corredo dell’accordo concluso con convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti in carta semplice una serie di documenti che la Procura milanese ha indicato in forma di elenco, distinguendo gli accordi per la separazione da quelli per il divorzio. A titolo esemplificativo, l’accordo di separazione dovrà essere corredato dall’estratto dell’atto di matrimonio e dallo stato di famiglia, mentre per il divorzio è necessario l’atto integrale di matrimonio e, tra gli altri, la copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa. Nell’allegato sottostante è disponibile l’elenco completo e dettagliato dei documenti che devono essere presentati, delle necessarie attestazioni che devono ugualmente accompagnare l’accordo di separazione assistita, nonché dei criteri per individuare la Procura competente. L’accordo dovrà inoltre essere corredato da una scheda di sintesi, anch’essa disponibile in allegato. Il nulla osta del p.m Il pubblico ministero provvederà al rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione all’accordo entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione, «salvo imprevisti». Il ritiro della copia autenticata dell’accordo è a cura di uno degli avvocati che hanno sottoscritto l’atto, mentre l’originale rimarrà agli atti dell’Ufficio. Precisano infine le linee guida che i 10 giorni lavorativi «previsti per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile decorreranno dalla data di consegna della copia autenticata dell’accordo stesso».
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