RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 10 GIUGNO 2015, numero 12059 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA “CAUSA PETENDI”. Pluralità di domande con molteplicità di oggetti - Omessa indicazione della “causa petendi” per ciascuna di esse - Loro nullità - Sussistenza - Fondamento. Qualora siano giudizialmente proposte più domande nella specie, alcune alternative tra loro ed altre subordinate al mancato accoglimento delle prime , l’omessa indicazione della “causa petendi” per ciascuna di esse, anche in relazione alla pluralità di negozi ed atti che le riguardano, ne rende assolutamente incerto l’oggetto, attesa la molteplicità delle possibili combinatorie e la postulazione di un inammissibile ruolo attivo e selettore da parte del giudice, determinandone, pertanto, la corrispondente nullità, ex articolo 164, terzo comma, e 163, terzo comma, nnumero 3 e 4, Cpc. I precedenti i Sez. 3, Sentenza 12156/1992 nel caso di domanda di accertamento della inefficacia di un contratto preliminare l’omessa indicazione della relativa “causa petendi” ne rende assolutamente incerto l’oggetto, data la pluralità delle astratte possibili cause di inefficacia dei contratti e delle forme assoluta, relativa, temporanea che questa può assumere, e ne determina conseguentemente, la nullità ai sensi dell’articolo 163 comma terzo Cpc, che non è sanabile, trattandosi di vizio inerente alla “editio actionis”, con i meccanismi della convalidazione indicati dagli articolo 156 comma terzo e 164 Cpc, restando salva la possibilità di successive precisazioni ed integrazioni, che però non sono ammesse dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni articolo 184 cod. proc. civ. , ne’ tanto meno con la comparsa conclusionale. ii Sez. 1, Sentenza 16876/2010 nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l’onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l’attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel “petitum”. iii Sez. 1, Sentenza 28669/2013 in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l’atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell’articolo 163, terzo comma, nnumero 3 e 4, Cpc. Tuttavia, perché sussista la nullità dell’atto di citazione ex articolo 164, quarto comma, cod. proc. civ. è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l’azione, in quanto l’incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l’intero contenuto dell’atto. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela fallimentare, sebbene ipotizzati indistintamente in capo a tutti i convenuti, essendo stati specificamente individuati nell’atto di citazione sia i periodi in cui ciascuno aveva ricoperto la carica, sia le condotte, individuali o in concorso, ad essi imputate . iv Sez. 2, Sentenza 1681/2015 la nullità dell’atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell’articolo 164, quarto comma, Cpc, postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell’atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell’oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall’inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese .