In tema di espropriazione contro il terzo proprietario e datore di ipoteca, e quindi di controversia distributiva, il debitore originario - ovvero diretto - si configura quale debitore legittimo e necessario e, quindi, deve essere ritualmente coinvolto, onde poter interloquire sulla sussistenza e sull’esatto ammontare di ciascun credito ammesso a concorrere alla ripartizione della somma ricavata nonché sull’estensione degli eventuali privilegi vantati dai creditori così, la sentenza del procedimento ad hoc, in cui si sia avuta pretermissione del debitore originario e quindi mancata integrità del contraddittorio, è inutiliter data e la nullità è rilevabile anche ex officio ed anche dal magistrato in sede di legittimità, con remissione al giudice di primo grado.
E’, quindi, illegittima, e va pertanto annullata, la sentenza di merito con cui, accertata la costituzione di società-terze in favore del debitore originario e nonostante la mancata chiamata in giudizio di quest’ultimo, non venga disposto il riversamento del ricavato agli organi fallimentari delle esecutate terze datrici di ipoteca e, di fatto, convalidata la liquidazione dei crediti-debiti. Il principio si argomenta dalla sentenza numero 8891/15, decisa il 22 gennaio 2015 e depositata il 4 maggio 2015. Il caso. Due creditori ipotecari avviavano procedure esecutive immobiliari nei confronti di due s.r.l., poi dichiarate fallite ed una delle quali rientrata in bonis , quali terze datrici di ipoteca in favore della ditta debitrice originaria, non chiamata in giudizio successivamente, venivano venduti i beni staggiti ma le relative somme non venivano riversate agli organi fallimentari. L’obbligazione “immediata e diretta” tra an e quantum dei crediti e dei privilegi la distribuzione della somma ricavata. In primis , vanno richiamati gli articolo 2745, 2752, 2770, 2772, 2855 c.c., 83, 105, 110, 111, 183, 189, 190, 281-bis, 281-quater, 334, 339, 342, 343, 371, 512, 602 e 603 c.p.c., 52 e 120 R.D. 16-03-1942 numero 267, 3 D.P.R. numero 634/1972, 3 D.P.R. 26-10-1972 numero 642, 10 d.lgs. numero 509/1990 nonché il R.D. 14-09-1931 numero 1175 e la l. 14-05-2005 numero 80. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di obbligazione, compravendita, illecito, debito-credito, responsabilità, procedimento, provvedimento e giudicato. Sul piano procedurale, 3 le osservazioni da effettuare. La prima sulla costituzione in giudizio, obbligatoria, in un procedimento di primo grado instaurato prima del 04-07-2009, mediante procura rilasciata a margine od in calce al ricorso ed al controricorso o, in mancanza, con atto pubblico o scrittura privata autenticata Cass. 27-08-2014 numero 18323 ed ord. 26-03-2010 numero 7241 . La seconda sull’impugnazione incidentale “tardiva” ovvero proposta oltre il termine ordinario annuale, sempre ammessa anche quando sia scaduto il termine per il gravame principale ed anche in caso di acquiescenza della parte alla sentenza, purchè presentata entro i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale sul punto, è da notare, però, che l’inammissibilità dell’impugnazione principale determina l’inefficacia di quella tardiva Cass. 27-06-2014 numero 14609, 24-04-2012 numero 6470, 11-06-2008 numero 15483 e 03-08-1990 numero 7827 . La terza sui rapporti tra impugnazione di sentenza non definitiva e sentenza definitiva, quest’ultima mai influente sulla prima mentre l’eventuale cassazione della sentenza non definitiva sull’ an debeatur travolge l’altra, se relativa al quantum Cass., numero 34/2011, numero 6130/1998, numero 451/1990 e Sez. Unumero numero 4751/1979 . In termini sostanziali, de iure condito , il destinatario principale degli atti propedeutici all’esecuzione è il debitore diretto egli resta, infatti, l’unico soggetto ad essere gravato dell’importo complessivo dei crediti e delle relative garanzie e, cioè, il destinatario ultimo degli effetti, pregiudizievoli o meno, del giudizio. Segnatamente, va ricordato che il processo esecutivo non si svolge nei confronti del terzo che, quindi, non è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione che sia stata proposta dal debitore o dal creditore Cass., Sez. III Civ., numero 13069/2007 . Rebus sic stantibus , ciò che va garantita, anche in sede di liquidazione dei beni da espropriazione immobiliare, è, dunque, la partecipazione del debitore al processo esecutivo, a tutela del patrimonio Cass., numero 535/2012 , e, quindi, il contraddittorio. Il titolo esecutivo ed il precetto vanno notificati anche al terzo. In ambito di rapporti tra debitore originario, terzo datore di ipoteca e creditore, il debitore originario, contrariamente a quanto sostenuto da App. Venezia numero 1614/2012, riveste, in sede di opposizione esecutiva connessa all’espropriazione verso il terzo proprietario nonché di controversia distributiva, la qualità di litisconsorte necessario pertanto, anch’esso ha diritto, ratione temporis , ad essere ritualmente evocato nel relativo procedimento Cass., numero 4607/1994 e numero 19562/04 , a pena di nullità del provvedimento giurisdizionale di merito e cioè sia del primo che del secondo grado Cass., numero 29748/2011, numero 18113/2011, numero 17875/2011, numero 6546/2011, numero 19652/2004 e numero 2347/1976 . Ergo , il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 gennaio – 4 maggio 2015, numero 8891 Presidente Salmé – Relatore De Stefano Svolgimento del processo p.1. - Nelle procedure esecutive immobiliari nnumero 17/90 e 26/90 del tribunale di Padova, intentate dai creditori ipotecari Banca Nazionale del Lavoro e Mediovenezie nei confronti della Grosoli srl e della Grosoli Prodotti Alimentari srl quali terze datrici di ipoteca per il debito di tale Co.Re.Zoo., nelle quali erano intervenute prima la creditrice Unibeef e poi, riunite il 6.12.90, quindi - ai sensi dell'articolo 107 legge fall. - le curatele delle esecutate nelle more 21.12.94 dichiarate fallite, furono venduti i beni staggiti per complessivi L. 23.040.000.000 ma, pervenute alla fase di distribuzione, sulla distribuzione delle somme ricavate, non dispostone il riversamento agli organi fallimentari, insorsero tra i creditori ipotecari ed il curatore importanti controversie, sia quanto all'esistenza che sulla collocazione privilegiata di ingenti somme e fu dato corso al giudizio di cui all'articolo 512 cod. proc. civ. iscr. al r.g. col numero 2044/03 in data 11.4.03 . L'adito tribunale di Padova riconobbe la fondatezza delle pretese degli organi fallimentari ed il privilegio ipotecario di Mediovenezie per un modesto importo per spese pregresse, dichiarando inammissibili o rigettando le altre domande e condannando i creditori individuali ai due terzi delle spese di lite ma a detta sentenza, resa il 13 luglio 2005 col numero 1867, interposero separati appelli la Banca Nazionale del Lavoro e U.G.C. Banca spa quale succeditrice di Mediovenezie Banca spa , poi riuniti dal giudice di secondo grado e nei quali, intervenuta il 4.4.11 la chiusura del fallimento Grosoli srl, si costituì quest'ultima società, già in liquidazione e rientrata in bonis . La corte di appello lagunare ha poi pronunziato sentenza non definitiva, con cui ha rigettato tutte le doglianze, tranne quella avanzata da BNL sulla quantificazione degli importi dei crediti per INVIM sorti prima dell'iscrizione delle ipoteche e di quelli sorti successivamente, rimettendo al definitivo ogni determinazione sulle spese di lite ma per la sua cassazione dispiega in via principale ricorso la U.G.C. Banca spa, affidato a cinque motivi al quale resiste con controricorso, contenente a sua volta ricorso incidentale articolato su quattro motivi, la BNL sia al ricorso principale che a quello incidentale resistono, con separati rispettivi controricorsi, sia la Curatela del Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari srl che la Grosoli srl in liquidazione. Infine, per la pubblica udienza del 22.1.15, la ricorrente principale e le controricorrenti Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari srl e Grosoli srl in liq.ne depositano memorie ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., mentre la BNL spa deposita atto di costituzione di nuovi difensori, con mandato privo però di procura notarile. Motivi della decisione p.2. - Vanno affrontate alcuni questioni preliminari. p.2.1. In primo luogo, va esclusa la ritualità della costituzione dei nuovi difensori della Banca Nazionale del Lavoro spa, avv. Giovanni A. Malatesta e Beatrice Benettin, visto che la procura è stata loro conferita con atto la cui sottoscrizione è stata autenticata in data 12.1.15 dai medesimi ma la novella dell'articolo 83 cod. proc. civ. si applica soltanto ai giudizi iniziati in primo grado dopo il 4.7.09, sicché nel giudizio di cassazione, ove il procedimento sia stato - come nella fattispecie - instaurato prima di tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'articolo 83, secondo comma, cod. proc. civ. Cass. 27 agosto 2014, numero 18323 Cass., ord. 26 marzo 2010, numero 7241 . p.2.2. Ancora, è infondata l'eccezione dei controricorrenti Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari srl e Grosoli srl in liquidazione circa la tardività del ricorso incidentale dispiegato dalla BNL, fondata sull'adduzione della sottrazione del relativo termine alla sospensione feriale e della conseguente terminativa scadenza al 25.7.13. Ora, in base al combinato disposto di cui agli articolo 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva, da proporsi con il controricorso nel giudizio di cassazione, anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile Cass. 27 giugno 2014, numero 14609 Cass. 24 aprile 2012, numero 6470 Cass. 11 giugno 2008, numero 15483 Cass. 3 agosto 1990, numero 7827 . Pertanto, dispiegato appunto come ricorso incidentale, il gravame della BNL poteva essere proposto anche al di là del termine ordinario annuale, purché entro i quaranta giorni dalla notificazione di quello principale e tanto è appunto accaduto nella specie, risultando quello spedito per la notifica il 3.9.13, a fronte del compimento della notifica del ricorso principale avutasi in data 1.8.13 ed anche non computando la sospensione feriale dei termini in considerazione della natura della controversia. p.2.3. Infine, è inammissibile la documentazione prodotta all'udienza di discussione dalla ricorrente principale infatti, a prescindere finanche dai dubbi indotti dalla mancata prova della notificazione della medesima alle controparti nelle forme dell'articolo 372 cod. proc. civ., la sentenza pronunziata dalla corte di appello a conclusione del giudizio di gravame nel cui corso è stata resa la sentenza non definitiva oggetto del presente ricorso non è relativa all'ammissibilità di quest'ultimo. Ed invero, tralasciata pure la carenza di prova sul suo passaggio in giudicato, per elementari principi in tema di rapporti tra impugnazione di sentenza non definitiva e sentenza definitiva, quest'ultima non potrebbe mai influire sulla prima, perché l'eventuale cassazione della non definitiva sull' an debeatur travolgerebbe l'altra, se relativa al quantum, ai sensi dell'articolo 336 cpv. cod. proc. civ. Cass. 3 gennaio 2011, numero 34 Cass. 19 giugno 1998, numero 6130 Cass. 25 gennaio 1990 numero 451 Cass. Sez. Unumero , 11 settembre 1979, numero 4751 . p.3. - Ciò posto, si osserva che la causa ha ad oggetto una controversia distributiva, regolata dall'articolo 512 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2006 [e quindi anteriore alla sostituzione ad opera dell'articolo 2, comma 3, lett. e , d.l. 14 marzo 2005, numero 35, convertito con mod. dalla I. 14 maggio 2005, numero 80], sviluppatasi all'epilogo di una duplice procedura di espropriazione contro i terzi proprietari ai sensi degli articolo 602 ss. cod. proc. , proseguita nonostante la dichiarazione di fallimento di entrambe le società esecutate e, pervenuta alla fase successiva alla liquidazione dei beni, senza devoluzione dell'intera somma ricavata alle curatele dei rispettivi fallimenti per il riparto in quella sede. p.3.1. Ora, la corte di appello di Venezia ha, nella gravata sentenza, individuato le questioni ad essa devolute nell'ammissibilità delle domande formulate dalla società fallita, tornata in bonis , Grosoli srl nell'ammissibilità delle domande riconvenzionali di Grosoli srl e Grosoli Prodotti Alimentari srl, dirette al riconoscimento di rivalutazione e interessi nell'ammissibilità della domanda di Mediovenezie avente ad oggetto la restituzione di L. 5.290.836.500 oggetto di appello da parte di BNL nell'ammissibilità della domanda di BNL relativa a credito di L. 6.352.134,22 oggetto di appello da parte di UGC nella natura prededucibile dei crediti della procedura fallimentare relativi a spese per atti conservativi o di esecuzione compiuti nel procedimento esecutivo od a spese per manutenzione e conservazione degli immobili appelli di BNL e UGC nella natura prededucibile e privilegiata dei crediti per ICI esposti dagli organi fallimentari appelli di BNL e UGC nel mancato riconoscimento dei crediti di Mediovenezie per L. 71.505.854 per spese precedenti l'esecuzione immobiliare appello UGC nella natura privilegiata dei crediti pure esposti dalla curatela fallimentare per INVIM appello BNL e UGC . p.3.2. Avverso la gravata sentenza della corte territoriale la U.G.C. Banca spa articola cinque motivi di ricorso principale e - col primo motivo si duole di violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 642, nonché dell'articolo 2772 cod. civ. in particolare, essa lamenta l'erroneità del riconoscimento del privilegio al credito per l'INVIM decennale sugli immobili venduti in proporzione al tempo anteriore e posteriore alle iscrizioni ipotecarie essendo invece quello unitariamente maturato - allo scadere del decimo anno e cioè addì 1.1.93 - in data successiva a queste ultime iscritte nel 1986 e non spettando quindi su alcuna parte alcun privilegio, ai sensi dell'articolo 2772, co. 4, cod. civ., né potendosi applicare l'articolo 111 legge fall., per essere il fallimento intervenuto in tempo successivo alla maturazione doglianza avverso la quale i controricorrenti Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari srl e Grosoli srl in liquidazione, nei rispettivi controricorsi, invocano Cass. 21643/10 a sostegno della sussistenza del privilegio per INVIM decennale, comunque ricordando che essa sarebbe comunque stata dovuta in sede di procedura esecutiva e che per essa l'Ufficio del Registro di Padova si era ritualmente insinuato al passivo - col secondo motivo prospetta violazione degli articolo 52 e 120 r.d. 16 marzo 1942, numero 267, nonché degli articolo 105, 110 e 111 cod. proc. civ. deduce, in particolare, che le domande in cui ha insistito la società rientrata in bonis , siccome terza assoggettata all'espropriazione, rientravano appunto - contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale e come evidente ad esempio per i crediti da compenso al curatore - tra quelle derivanti dal fallimento ed al riguardo la Grosoli srl in liquidazione reclama la sua piena legittimazione a prendere parte alle controversie che riguardano, in ogni sua fase, il procedimento esecutivo pur sempre nei suoi confronti dispiegato, avendo interesse al soddisfacimento di quel credito, già azionato dalla curatela, che altrimenti rimarrebbe a suo carico, con ingiustificato arricchimento dei creditori procedenti a danno di chi ha, con propri mezzi, anticipato le relative spese - col terzo motivo lamenta violazione dell'articolo 512 cod. proc. civ. e degli articolo 183, 189, 190, 281-bis e 281-guater cod. proc. civ., per essere malamente stata ritenuta nuova la domanda di non collocazione del credito da mutuo BNL in via privilegiata rispetto a quello di UGC dovendo essa invece reputarsi mera esplicitazione delle richieste già ritualmente formulate con la nota di precisazione del credito in data 12.12.02, o comunque mera e consentita precisazione della domanda originariamente proposta ai sensi dell'articolo 512 cod. proc. civ. ed a tanto ribatte la controricorrente e ricorrente incidentale BNL, insistendo invece per l'inammissibilità, derivante dalla novità o tardività, della domanda di collocazione del grado ipotecario del credito derivante da mutuo ipotecario dell'aprile 1986, rispetto alla sede indicata come sua propria nell'udienza di discussione delle note di precisazione dei crediti - col quarto motivo si duole di violazione degli articolo 2745 e 2770 cod. civ., in relazione al riconoscimento di una invece non dovuta prededuzione - oltretutto, a seguito di confusione concettuale di essa qualità procedurale del credito con la prelazione qualità sostanziale del credito invece spettante - per spese relative ad assicurazione contro gli incendi degli immobili, a contributi consortili, all'aggiornamento dei dati catastali ed al compenso del curatore mancando una motivazione effettiva sulla reale sussistenza dell'utilità per i creditori e sul punto i controricorrenti Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari srl e Grosoli srl in liquidazione argomentano, nei rispettivi controricorsi, per l'applicabilità dell'articolo Ili legge fall., come interpretato da questa Corte di legittimità in punto di riferimento delle quote di spese prededucibili imputabili alla liquidazione dei beni ipotecati ed a questo fine necessarie, soffermandosi sul compenso al curatore fallimentare e, poi, sul credito ICI - col quinto motivo adduce infine violazione degli articolo 2855 cod. civ. e 339 e 342 cod. proc. civ., lamentando l'erroneità del rigetto della sua doglianza in punto di riconoscimento di spese precedenti l'esecuzione immobiliare e relative a pubblicità commerciale quanto al primo punto, sostenendo la necessità - già condivisa da alcuna giurisprudenza di merito - di un'interpretazione estensiva della nozione di spese relative all'iscrizione di ipoteca quanto al secondo punto, ritenendo sufficiente la riproposizione delle critiche già disattese in primo grado ed irrilevante la carenza di una specifica confutazione della sentenza di primo grado, qualificata decisiva, nel senso dell'inammissibilità della censura, dalla corte territoriale ed a tale doglianza ribatte BNL nel suo controricorso, negando il privilegio ipotecario a tutte le spese anteriori alla procedura esecutiva di cui si tratta ed al contempo invocandolo per le spese per pubblicità commerciale, anche per l'inammissibilità, quale motivo di appello, della mera reiterazione della domanda di primo grado. p.3.3. La Banca Nazionale del Lavoro, col suo ricorso incidentale - col primo motivo, si duole di violazione degli articolo 512 e 112, nonché degli articolo 183, 189, 190, 281-bis e 281-quater cod. proc. civ., sostanzialmente censurando il rilievo ufficioso dell'inammissibilità per tardività della domanda di manleva da essa proposta nei confronti di UGC Banca per £ 5.290.836.500, oltre interessi legali dal 30.5.01 per essere, a sua detta, quel rilievo precluso dalla mancata tempestiva reazione della controparte - col secondo e col terzo motivo di ricorso incidentale, unitariamente illustrati, lamenta violazione e falsa applicazione dapprima degli articolo 3 d.P.R. numero 634/72 e 2772 cod. civ., nonché, poi, degli articolo 10 d.lgs. numero 509/90 e 2752 cod. civ. censurando l'applicata interpretazione estensiva di una norma speciale, quale il t.u. sulla finanza locale r.d. 14.9.31 numero 1175 , per il riconoscimento del credito ICI, nonché evidenziando l'anteriorità temporale dell'iscrizione ipotecaria 1986/87 rispetto alla maturazione del credito per INVIM decennale e sul primo punto i controricorrenti Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari srl e Grosoli srl in liquidazione, nei rispettivi controricorsi, invocano Cass. 21643/10 a sostegno della sussistenza del privilegio per INVIM decennale, comunque ricordando che essa sarebbe comunque stata dovuta in sede di procedura esecutiva e che per essa l'Ufficio del Registro di Padova si era ritualmente insinuato al passivo - col quarto motivo, infine, adduce violazione e falsa applicazione degli articolo 52 e 120 legge fall., e degli articolo 105, 110 e 111 cod. proc. civ. sostenendo equivalere la chiusura del fallimento Grosoli srl per riparto dell'attivo a rinunzia alla riscossione di altri eventuali crediti e comunque essere quelli riconosciuti alla società rientrata in bonis senz'altro crediti del fallimento, relativi a spese da esso sostenute o nel suo interesse assunte, con conseguente loro improcedibilità come riconosciuto anche da Cass. 5438/08 mentre la Grosoli srl in liquidazione ribatte reclamando la sua piena legittimazione a prendere parte alle controversie che riguardano, in ogni sua fase, il procedimento esecutivo pur sempre nei suoi confronti dispiegato, avendo interesse al soddisfacimento di quel credito, già azionato dalla curatela, che altrimenti rimarrebbe a suo carico, con ingiustificato arricchimento dei creditori procedenti a danno di chi ha, con propri mezzi, anticipato le relative spese. p.4. - La complessità e l'annosità della vicenda non può esimere questa Corte dal rilievo, anche ufficioso, dell'originaria non integrità del contraddittorio, per la centrale importanza del principio della necessità di rispettare quest'ultimo e la persistenza dei seri conseguenti rischi per gli sviluppi del giudizio. p.4.1. Infatti, come accennato nell'esordio della motivazione della stessa qui gravata sentenza pag. 9, secondo periodo dei Motivi della decisione , la controversia distributiva di cui si tratta trova origine in un'espropriazione contro il terzo proprietario e quindi, con tutta evidenza, ai sensi degli articolo 602 ss. cod. proc. civ. , essendo le esecutate terze datrici di ipoteca in favore del debitore - tradizionalmente definito originario o diretto - Co.Re.Zoo Ciononostante, quest'ultimo non risulta mai ritualmente coinvolto in giudizio ed a giustificazione di tanto nessuna allegazione ad esempio, sulla consistenza originaria o sulle eventuali vicende modificative o perfino estintive, che peraltro avrebbero imposto il coinvolgimento dei suoi successori è mai neppure sottoposta a questa Corte. p.4.2. Eppure, tale soggetto deve necessariamente essere coinvolto nel procedimento espropriativo cfr. Cass. numero 4607/94, numero 19562/04 l'articolo 603 cod. proc. civ., comma 1, prevede che il titolo esecutivo ed il precetto debbano essere notificati anche al terzo, con ciò dando per implicito che il destinatario principale degli atti propedeutici all'esecuzione debba essere il debitore diretto l'articolo 604 cod. proc. civ., comma 2, dimostra che, nel processo, la posizione del debitore si affianca a quella del creditore e la sua presenza è imprescindibile, perché l'uno e l'altro devono essere sentiti ogniqualvolta le norme che regolano il processo prevedano tale garanzia per il soggetto esecutato. Questa conclusione è in piena consonanza con la ratio ispiratrice del particolare procedimento di espropriazione contro il terzo proprietario, dato che sin dalla Relazione al progetto definitivo del codice di rito civile veniva posto in evidenza come solo attraverso la partecipazione del debitore al processo esecutivo può essere attuato il suo indubbio interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque, a fare in modo che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso perché il creditore possa soddisfarsi interamente, o nella maggior misura possibile, sul bene del terzo, sì che le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse o, comunque, limitate al massimo così, testualmente, Cass. 17 gennaio 2012, numero 535 . p.4.3. Ma la qualità di litisconsorte necessario del debitore originario o diretto è stata affermata pure quanto alle opposizioni esecutive connesse all'espropriazione condotta nei confronti del terzo proprietario. In tali controversie, invero, tale debitore assume, assieme al creditore, la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti pertanto, le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa su beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non lo sia stata dai giudici di merito, va rilevata pure d'ufficio dal giudice di legittimità, con necessaria remissione della causa al giudice di primo grado Cass. 29 dicembre 2011, numero 29748 Cass. 5 settembre 2011, numero 18113 Cass. 31 agosto 2011, numero 17875 Cass. 22 marzo 2011, numero 6546 Cass. 29 settembre 2004, numero 19652 Cass. 4607 del 1994, cit. Cass. 23 giugno 1976, numero 2347 . p.4.4. Tale conclusione deve essere estesa anche alle controversie distributive. Infatti, è evidente che, per il concreto ambito di queste, è interesse immediato e diretto proprio di colui per il cui debito le procedure esecutive sono state intraprese - e, con la distribuzione, si avviano alla conclusione fisiologica e potenzialmente anche solo in parte satisfattiva - quello di interloquire sulla sussistenza e sull'esatto ammontare di ciascuno dei crediti ammessi a concorrere alla ripartizione della somma ricavata, come pure sulla sussistenza e sull'estensione degli eventuali privilegi reciprocamente vantati dai creditori, attese le conseguenze evidenti sull'estinzione od anche soltanto sulla riduzione dell'importo complessivo dei crediti stessi e delle relative garanzie, di cui il debitore originario o principale rimane pur sempre l'unico ad essere gravato. Non può pertanto prescindersi, ad irrinunziabile tutela del soggetto in concreto interessato - siccome destinatario ultimo degli effetti, pregiudizievoli o meno, del giudizio - alla risoluzione di quelle controversie, dal garantirgli di partecipare al giudizio che le definisce. E tanto senza dubbio nel regime anteriore alla riforma del 2006 e quindi nella fattispecie essendo stato in primo grado il giudizio intrapreso in data 11.4.03 , allorquando esse erano articolate su di un ordinario giudizio di cognizione e quindi con piena ed istituzionale attitudine al giudicato proprio sulle appena individuate centrali questioni della sussistenza ed entità sia dei crediti ammessi a concorrere alla distribuzione della somma ricavata, sia di quei privilegi. p.4.5. Resta impregiudicata la questione dell'estensibilità o meno di tale principio anche al regime successivo alla riforma, dipendendone la soluzione dall'ambito dell'efficacia - endoesecutiva o meno - che si voglia riconoscere alla stabilità dei deformalizzati accertamenti demandati al giudice dell'esecuzione ai fini della risoluzione delle controversie stesse, ovvero alle opposizioni agli atti esecutivi intraprese avverso i medesimi. § 4.6. Va fatta applicazione del seguente principio di diritto in caso di espropriazione contro il terzo proprietario ai sensi degli articolo 602 e seguenti cod. proc. civ., nella controversia distributiva ai sensi dell'articolo 512 cod. proc. civ. - nel testo anteriore alla novella di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e , d.l. 14 marzo 2005, numero 35, convertito con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005, numero 80 - è legittimo e necessario litisconsorte anche il debitore originario o diretto, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti e dei privilegi posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti ne consegue che le sentenze rese in un giudizio ai sensi del richiamato articolo 512 cod. proc. civ. in un'esecuzione promossa su beni del terzo, in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore originario o diretto sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con cassazione delle sentenze di merito e remissione della causa al giudice di primo grado. p.5. - Pertanto, in applicazione dell'articolo 383, co. 3, cod. proc. civ., non si ha altra scelta che - pronunziando sui ricorsi e pur non potendo esaminarli nel merito, tanto da lasciare impregiudicate tutte le questioni da quelli sollevate - cassare le sentenze di primo e secondo grado e rimettere la causa al tribunale di Padova, giudice di primo grado ed in persona di diverso giudicante, affinché riesamini la controversia una volta restaurata l'integrità del contraddittorio, in applicazione della disciplina dell'articolo 512 cod. proc. civ. vigente al momento dell'originaria instaurazione della domanda, cioè quella anteriore alla riforma del 2006 su richiamata restando in questa sede precluso l'esame degli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentale ed a maggior ragione del merito della controversia, siccome finora trattata a contraddittorio non integro. La necessità di una compiuta riconsiderazione dell'intera complessa controversia induce a rimettere al giudice del rinvio ogni determinazione anche sulle spese dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità. p.6. - È appena il caso di precisare che non può trovare applicazione l'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228, in tema di reiezione in rito o nel merito dell'impugnazione, anche incidentale norma che si applica alle impugnazioni proposte a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi del co. 18 dell'articolo 1 della stessa legge 228 del 2013 . Infatti, per il suo carattere eccezionale, tale norma è di stretta interpretazione e la cassazione senza rinvio ufficiosamente disposta non può ricondursi né al rigetto, né alla declaratoria di inammissibilità od improcedibilità dei ricorsi pertanto, nessuno è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. P.Q.M. La Corte, pronunziando sul ricorso principale e su quello incidentale, ai sensi degli articolo 383, comma 3, e 354 cod. proc. civ. cassa l'impugnata sentenza e rimette le parti al tribunale di Padova, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, numero 228, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.