Non andare in mediazione o fermarsi al primo incontro può essere molto pericoloso

Nella mediazione demandata o comunque in quella obbligatoria , non si può considerare realizzata la condizione di procedibilità se ci si è fermati all’incontro preliminare informativo. Si rischia l’improcedibilità e il rigetto della domanda .

Ennesimi provvedimenti assai interessanti del Tribunale di Roma, in persona del dott. Moriconi della XIII sezione, non nuovo a ordinanze e sentenze importanti in materia, sempre innovative e ben motivate. Il caso. Due sentenze diverse, quindi, ma entrambe molto interessanti e da leggere con estrema attenzione. La prima veniva emessa in una causa per risarcimento del danno da sinistro stradale, in cui la CTU aveva chiaramente stabilito la responsabilità della parte convenuta, escludendo la corresponsabilità di parte attrice, come invece sostenuto dalla compagnia assicurativa, secondo la quale l’attrice non indossava la cintura di sicurezza, circostanza invece esclusa senza dubbio alcuno dal CTU. A seguito della consulenza, il Tribunale inviava le parti in mediazione, con un’articolata ordinanza in cui, prima di tutto, formulava la proposta del giudice ex articolo 185- bis c.p.c., informando le parti che chi non fosse stato d’accordo con tale proposta, avrebbe dovuto poi indicarne a verbale i motivi inoltre, come detto, nel caso di non accettazione della proposta, inviava le parti in mediazione, con una serie di avvertenze. Tra queste, ricordava che al procedimento di mediazione è richiesta l’effettiva partecipazione delle parti, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente, motivando adeguatamente il tutto sia con le ben note considerazioni sul fatto che la mediazione nelle materie obbligatorie non si possa fermare all’incontro informativo altrimenti l’obbligatorietà non avrebbe senso , sia che se il Giudice decide di inviare le parti in mediazione, ha già effettuato un’ampia valutazione sulla mediabilità della questione. La Compagnia decise di non accettare la proposta sulla base di due motivi di merito. Di conseguenza, l’attore introduceva il procedimento di mediazione presso l’Organismo Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Dal verbale emergeva però e la circostanza è veramente sorprendente oltre che censurabile, vista la lettera della legge e la chiarissima ordinanza del Tribunale , che all’incontro di mediazione comparivano esclusivamente gli avvocati delle parti. Addirittura, per parte attrice il legale esibiva procura in cui sosteneva che la parte non avrebbe partecipato per motivi familiari. Nel verbale risultavano poi cancellate le parti relative alle informative che il mediatore deve effettuare alle parti a proposito della natura, dello scopo e delle finalità del procedimento di mediazione, nonché dei benefici fiscali inoltre, non veniva dato atto che il mediatore avesse chiesto alle parti e ai loro avvocati di esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. Infine, si leggeva che le parti congiuntamente davano atto, semplicemente, di aver tentato di raggiungere un accordo, senza esiti positivi, anche sulla base dell’ordinanza del Giudice, e che quindi dichiaravano che non sussistevano i presupposti per proseguire la mediazione. Di conseguenza, secondo il Tribunale, non è stata data esecuzione all’ordinanza, e le parti non in maiuscolo in sentenza hanno esperito alcuna mediazione, addirittura nemmeno la fase introduttiva, con le relative conseguenze, che esamineremo a breve. Per quanto riguarda la seconda sentenza in esame, si tratta di un caso di responsabilità medica, in cui peraltro le conseguenze per non aver partecipato alla mediazione saranno forse ancora più gravi di quelle del caso precedente. Anche in questo caso, vi era stato espletamento di una CTU, che aveva stabilito la responsabilità del medico e della casa di cura per i danni subiti dall’attore. Di conseguenza, il Tribunale aveva emesso la stessa ordinanza come nel caso precedente, chiedendo alle parti di esprimersi sulla proposta ex articolo 185- bis c.p.c. e in caso di mancata accettazione, di specificarne i motivi a verbale, e infine ordinando loro di presentare istanza di mediazione, in caso di mancato accordo sulla proposta. Data la mancata accettazione della proposta, si apriva la procedura di mediazione, alla quale però la casa di cura riteneva di non partecipare, benché ritualmente convocata, e l’esperimento è stato quindi chiuso senza nemmeno poter entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti, con le conseguenze che esamineremo a breve. La mancata partecipazione al procedimento di mediazione o l’assenza delle parti, causando l’impossibilità di prosecuzione della mediazione o di trovare l’accordo, possono portare a conseguenze molto gravi come il rigetto della domanda o la condanna per responsabilità aggravata possono anche essere desunti pesanti elementi di prova a carico dei responsabili. Secondo le due sentenze in commento, le conseguenze per i comportamenti descritti possono essere molto pesanti. Nella prima, in cui le parti hanno partecipato esclusivamente tramite i loro legali e non personalmente, il Tribunale ha ribadito che la partecipazione personale delle parti all’incontro di mediazione è obbligatoria, e che se l’istante intende svolgere effettivamente la mediazione demandata, non fermandosi all’incontro informativo, e ciò a differenza della parte che non intenda procedere, deve dichiararlo e farlo verbalizzare dal mediatore, distinguendo in questo modo la sua posizione da quella della parte renitente. In questo modo, nel caso in cui la parte istante sia parte attrice, il mancato svolgimento della mediazione non comporterà l’improcedibilità della domanda, ma anzi, ove il diniego della controparte non sia giustificabile, l’applicazione a carico di questa dell’articolo 8 d.lgs. numero 28/10, oltre ricorrendone i presupposti , dell’articolo 96 c.p.c Nel caso in esame, questo non è accaduto, con la grave conseguenza che il Tribunale, avendo ritenuto che la mediazione non si sia minimamente svolta, ha dichiarato improcedibili le domande dell’attore, iure proprio e iure hereditatis . Nella seconda sentenza, ove possibile, le conseguenze sono state ancora più gravi il Tribunale, infatti, vista l’assenza della casa di cura al procedimento di mediazione, mentre parte attrice e istante era regolarmente presente, non solo ha ritenuto di sanzionare la clinica per la mancata ingiustificata presenza, ma con ampio e articolato ragionamento ha desunto argomenti di prova da questo comportamento, ai sensi del d.lgs. numero 28/10, dichiarando anche gravemente colpevole la casa di cura a causa della sua mancata partecipazione. Di conseguenza, ha stabilito la responsabilità della casa di cura e del medico, condannandoli al risarcimento del danno in favore dell’attore, desumendo elementi di prova dal suo comportamento, ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., come previsto dal d.lgs. numero 28/10. Non solo ha condannato la clinica al pagamento della sanzione, pari al contributo unificato, per la mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione. Infine, sempre in virtù di detto ingiustificato comportamento, l’ha condannata al pagamento, in favore dell’attore, di ulteriori € 10.000,00 ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., per responsabilità aggravata. In sintesi non andare in mediazione o non comportarsi secondo la legge può essere molto pericoloso.

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