Il risultato dell’etilometro fa piena prova, anche se l’assorbimento dell’alcool è in fase ascendente

In presenza del dato certo dello stato di ebbrezza del conducente con un tasso alcolemico superiore al limite legale, seppur misurato a distanza di un certo lasso di tempo e dunque in fase ascendente, è viziata la motivazione che ritenga incerta la prova del fatto tipico, argomentando sul mero dato logico per cui la curva di assorbimento dell’alcol etilico raggiunge il suo picco massimo nel tempo di circa un’ora dall’ultima assunzione.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9863/15 depositata il 6 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva assolto l’imputato, seppur con formula diversa, riqualificando il fatto come illecito amministrativo di guida sotto l’influenza dell’alcool. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello impugna la sentenza per cassazione censurando la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui escludeva la responsabilità penale dell’imputato ritenendo che l’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro non fosse valido, in quanto lo scontrino riportava la dicitura «volume insufficiente» e ciò sia perché, se l’imputato avesse espirato un quantitativo maggiore di aria, la diluizione dell’alcool avrebbe evidenziato un tasso alcolemico ancora minore e sia perché, essendo trascorso un lasso di tempo di circa un’ora e mezza tra il sinistro e l’accertamento dello stato di ebbrezza, non poteva escludersi che l’imputato avesse ingerito alcool immediatamente prima. La verifica del funzionamento dell’etilometro. Nel riconoscere la fondatezza del ricorso, i Supremi Giudici osservano preliminarmente che secondo l’Allegato al d.m. numero 196/1990, recante il regolamento per l’individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza, gli strumenti devono procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misurazione. La questione della dicitura «volume insufficiente», quale circostanza atta ad escludere l’attendibilità della prova, è già stata esaminata dalla Corte di Cassazione la quale ha dunque avuto occasione di affermare che, premessa la volontarietà della condotta necessaria per il controllo, la mancanza di un’espirazione adeguata, in assenza di condizioni patologiche, non rileva come causa di non attendibilità della misurazione. L’andamento della curva di assorbimento dell’alcool è irrilevante. I Supremi Giudici riconoscono inoltre il vizio della manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma la mancanza di una prova certa del superamento dello stato di ebbrezza al momento del sinistro, per essere stato eseguito l’accertamento a distanza di circa un’ora e mezza dall’evento, sulla base del mero dato scientifico per cui la curva di assorbimento dell’alcool etilico, raggiungendo il suo tasso massimo nel giro di un’ora, si trovava in fase ascendente. L’esito positivo dell’alcoltest, in assenza di documentati malfunzionamenti dell’etilometro, costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria. In conclusione, ove si sia in presenza del dato certo dello stato di ebbrezza del conducente il cui un tasso alcolemico risulti superiore al limite legale, nonostante sia stato misurato a distanza di un’ora e mezzo dal sinistro e dunque in fase ascendente, è viziata la motivazione che ritenga incerta la prova del fatto tipico argomentando sul mero dato logico per cui la curva di assorbimento dell’alcol etilico raggiunge il suo picco massimo nel tempo di circa un’ora dall’ultima assunzione. Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 febbraio – 6 marzo 2015, numero 9863 Presidente Brusco – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 3/04/2014, riformando la formula assolutoria pronunciata in primo grado dal Tribunale di Alba in esito a giudizio abbreviato, ha riqualificato il fatto come violazione dell'articolo 186 lett. a d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, assolvendo l'imputato R.G. dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. II Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione. Il Procuratore ricorrente ha premesso che la Corte territoriale ha assolto l'imputato ritenendo che l'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro non fosse valido sia perché, pur essendo indicato un tasso pari a g/I 1,65 e 1,58, era altresì riportata l'indicazione & lt volume insufficiente& gt , sia perché se l'imputato avesse espirato un quantitativo maggiore di aria la diluizione dell'alcol in un quantitativo di aria più abbondante avrebbe evidenziato un tasso inferiore, sia perché, essendo stato effettuato l'accertamento un'ora e mezzo dopo il sinistro provocato dall'imputato, non poteva escludersi che quest'ultimo avesse ingerito alcol immediatamente prima, quando ancora non si trovava in stato di ebbrezza. Tale argomentazione, secondo il Procuratore ricorrente, è manifestamente illogica sia perché, malgrado il volume insufficiente, è stato possibile pervenire a un risultato certo e utilizzabile, sia perché, se fosse vero che maggiore è l'aria espirata più bassa è la concentrazione di alcol in essa rilevabile, i soggetti con minor espansione polmonare per le più ridotte dimensioni fisiche, come le donne, risulterebbero subito comunque ubriachi, sia perché non è mai stato sostenuto che l'imputato potesse avere ingerito alcol tra il momento del sinistro e il momento dell'accertamento dei tasso alcolemico, per cui sostenere che l'imputato abbia potuto ingerire un quantitativo molto rilevante di alcol subito prima di mettersi alla guida e di causare l'incidente significherebbe accogliere una tesi basata sull'assunto che l'intervento degli agenti dopo un incidente stradale a seguito dei quale viene accertato lo stato di ebbrezza dei conducente non consente la prova del reato perché, avvenendo l'intervento a inevitabile distanza di tempo, non sarebbe mai possibile escludere l'ipotesi della guida dopo l'ingestione dell'alcol ma prima che tale sostanza abbia fatto effetto. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondatamente proposto. 2. E' bene ripercorrere sinteticamente le argomentazioni che hanno portato a due pronunce assolutorie nelle fasi di merito. 2.1. Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato ritenendo che il tempo intercorso tra la cessazione della condotta di guida essendo avvenuto il sinistro alle 18,30 e l'esperimento della prova mediante etilometro effettuata alle ore 20,09 , nonché la dizione & lt volume insufficiente& gt sugli scontrini riportanti un tasso alcolemico pari a 1,65-1,58 g/I non consentissero di ritenere provata la condotta materiale del reato, in assenza di sintomi evidenti di stato di ebbrezza alcolica. 2.2. A seguito di appello del Procuratore Generale, la Corte territoriale è pervenuta alla pronuncia assolutoria con la diversa formula sopra indicata sulla base di tali argomentazioni a è notorio che la curva di assorbimento dell'alcol etilico raggiunge il picco di tasso alcolemico nel giro di un'ora dal momento dell'ultima assunzione di alcol b al momento del test la curva di assorbimento si trovava nella fase discendente c non poteva escludersi che un'ora e mezza prima del test la curva fosse all'inizio della fase ascendente d mancava la prova certa dell'avvenuto superamento del limite di legge, quantomeno 0,80 g/I, già alle ore 18,30 e la dicitura & lt volume insufficiente& gt non consentiva di ritenere affidabile il risultato dell'alcoltest anche perché è notorio che, maggiore è il volume espirato, minore dovrebbe essere il relativo tasso alcolemico f l'elemento sintomatico dell'alito vinoso riferito dai verbalizzanti alle ore 19,00 non consentiva di ritenere provato il superamento del limite di 0,80 g/I, necessario per la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza. 3. Giova premettere che, a norma dell'articolo 3.8 dell'Allegato al d.m. 22 maggio 1990, numero 196 Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza & lt gli strumenti devono procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misura, visualizzandone il risultato prima e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito. Il risultato della misurazione deve essere fornito soltanto dopo la verifica dei buon funzionamento. Quando una anomalia, un difetto o un segnale di errore sono rilevati, particolarmente in sede di controllo di buon funzionamento, lo strumento non deve fornire un risultato che possa essere considerato valido& gt . Non emerge dalle sentenze di merito che gli scontrini utilizzati per documentare il tasso alcolemico rilevato, non recassero la dicitura & lt autotest corretto& gt . La rilevanza dell'ulteriore dicitura menzionata nella sentenza impugnata, ossia & lt volume insufficiente& gt , a sostegno dell'inattendibilità della prova mediante etilometro, è questione presa in esame dalla Corte di legittimità, che ha già avuto modo di affermare che, premessa la volontarietà della condotta necessaria ai fini del controllo, la mancata adeguata espirazione, cui consegue l'emissione di scontrino indicante la dicitura & lt volume insufficiente& gt ma con indicazione del tasso alcolemico , in assenza di fattori condizionanti l'emissione di aria quali patologie atte a incidere sulle capacità respiratorie del soggetto , non può essere ritenuta tale da rendere l'esito dell'esame inattendibile Sez. 4, numero 22239 del 29/01/2014, Politano', Rv. 259214 . Ne consegue che, nella descritta situazione, alternativamente, o gli esiti dell'esame sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato, secondo l'esito del test effettuato, o conducono a ritenere configurabile il reato di cui all'articolo 186, comma 7, cod. strada in ragione della dimostrata indisponibilità del soggetto a sottoporsi validamente all'accertamento Sez. 4, numero 1878 del 24/10/2013, dep. 2014, Di Giovanni, Rv. 258179 Sez. 4, numero 11499 del 6/02/2013, Benza, numero m. . 4. Va, in ogni caso, rilevato che la motivazione offerta dalla sentenza impugnata risulta viziata da manifesta illogicità per la ragione che, a fronte di un tasso alcolemico pari a 1,65-1,58 g/I accertato alle ore 20,09, ossia un'ora e mezza dopo che il conducente aveva provocato il sinistro, vi si trova affermata la mancanza di prova certa dell'avvenuto superamento del limite di legge al momento del sinistro in ragione del mero dato scientifico per cui la curva di assorbimento dell'alcol etilico raggiunge il picco di tasso alcolemico nel giro di circa un'ora dall'ultima assunzione, ritenendosi generico il dato sintomatico dell'alito vinoso rilevato dai Carabinieri alle ore 19,00 ed omettendosi l'esame di tali emergenze istruttorie in correlazione con le circostanze spazio-temporali in cui l'accertamento è stato eseguito. 4.1. E', infatti, ripetutamente affermata nella giurisprudenza di legittimità la massima secondo la quale & lt Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, in tutte le ipotesi previste dall'articolo 186 cod. strada, lo stato di alterazione alcolica può essere accertato con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale& gt , essendo, pertanto, dovere del giudice non soffermarsi esclusivamente al dato strumentale ma esaminare tutti gli elementi a sua disposizione al fine di accertare la condotta tipica del reato Sez. 4, numero 22241 del 26/02/2014, Addabbo, Rv. 259222 Sez. 4, numero 30231 del 04/06/2013, Do Nascimento, Rv. 255870 Sez. 4, numero 27940 del 07/06/2012, Grandi, Rv. 253598 . 4.2. Va considerato, per altro verso, che l'indicazione normativa di precisi parametri numerici per la configurabilità delle fattispecie penalmente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non possa ritenersi ancorata al semplice stato di ebbrezza ma anche all'accertamento specifico e non meramente sintomatico del loro superamento, solo in presenza del quale vi è certezza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare Sez. 4, numero 36889 del 16/04/2014, Pilati, Rv. 260298 . L'esito positivo dell'alcoltest costituisce, pertanto, prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento Sez. 4, numero 17463 del 24/03/2011, Neri, Rv. 250324 . 4.3. In presenza del dato certo dello stato di ebbrezza del conducente con tasso alcolemico superiore al limite di 0,80 g/I in fase discendente a distanza di un'ora e mezza da un sinistro stradale dal medesimo provocato, risulta dunque viziata la motivazione che ritenga incerta la prova del fatto tipico sul mero argomento logico per cui la curva di assorbimento dell'alcol etilico raggiunge il picco di tasso alcolemico nel giro di circa un'ora dall'ultima assunzione. 4.4. Ove il giudice di merito abbia ragione di dubitare del fatto che il tasso alcolemico rilevato sia corrispondente ai valori legalmente fissati per la rilevanza penale del fatto al momento della condotta, ha dunque l'onere di esaminare tutti gli elementi istruttori a sua disposizione per fornire congrua motivazione che escluda la valenza probatoria del dato numerico. 5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino per nuovo esame.