Il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicurazione con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza del 22 novembre, numero 23706/16. Il caso. Il Tribunale rigettava il gravame proposto in relazione alla pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del sinistro stradale che lo vedeva coinvolto mentre era alla guida del proprio motociclo, urtato da un’autovettura che effettuava, senza segnalazioni, una manovra di inversione a “U”. Muove dunque ricorso per cassazione. Litisconsorzio necessario. Con il primo motivo, il ricorrente si duole non essersi dal giudice d’appello integrato il contraddittorio pur trattandosi di litisconsorzio necessario, attesa la pretermissione della comproprietaria dell’autovettura de qua. In tema di assicurazione della r.c.a., ex articolo 23 l. numero 990/69, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, «chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicurazione con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa ex articolo 18 della legge citata» cfr. Cass. numero 5538/11 . Dunque, se l’azione giudiziaria è stata in siffatta ipotesi proposta solo contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data. Nel caso di specie, il giudice d’appello non ha applicato il suddetto principio. Ciò comporta l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 giugno – 22 novembre 2016, numero 23706 Presidente Spirito – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 28/5/2013 il Tribunale di Torre Annunziata ha respinto il gravame interposto dal sig. E.D. in relazione alla pronunzia G. di P. Torre del Greco numero 1850/11, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. B.V. nonché ex articolo 149 d.lgs. numero 209 del 2005 della società Cattolica Assicurazioni s.c.a.r.l. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 19/8/2010 a Capaccio Scalo, allorquando mentre procedeva alla guida del proprio motociclo Piaggio tg. veniva urtato dall'autovettura Citroen Xantia tg. che asseritamente «effettuava repentinamente e senza segnalazione alcuna manovra di inversione ad U ». Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il D. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. Resiste con controricorso la società Cattolica Assicurazioni s.c.a.r.l. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione» dell'articolo 102 c.p.c., in riferimento all'articolo 360, 1° co. numero 3, c.p.c. Si duole non essersi dal giudice dell'appello integrato il contraddittorio pur trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa la pretermissione della sig. D. T., comproprietaria dell'autovettura Citroen Xantia de qua. Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma dell'articolo 23 L. numero 990 del 1969 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex articolo 18 della legge citata v. Cass., 9/3/2011, numero 5538 Cass., 25/9/1998, numero 9592. E già Cass., 24/5/1982, numero 3162 . Ne consegue che ove l'azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data v. Cass., 13/4/2007, numero 8825 Cass., 8/2/2006, numero 2665. V. altresì Cass., 9/3/2011, numero 5538 , come nel caso in cui venga in particolare omessa la proposizione della domanda nei confronti del comproprietario dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale asseritamente danneggiante cfr. Cass., 27/3/2007, numero 7487 . Orbene, nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello ha invero disatteso il suindicato principio, applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente Cod. ass. d.lgs. numero 209 del 2005 , nella specie ratione temporis applicabile, sia quella ordinaria ex articolo 144, che quella prevista all'articolo 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto come pure quella prevista all'articolo 141 in caso di danni al trasportato , essendo volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore cfr. Cass., 2/12/1014, numero 25421 . In particolare là dove ha omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della sig. D. T., dal ricorrente indicata quale comproprietaria del veicolo Citroen Xantia tg. . Dell'impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione.