Con la circolare numero 28/E del 25 settembre 2014, l'Agenzia delle Entrate fornisce, ai soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità, le istruzioni per il rilascio del visto, previsto dalla Legge di Stabilità 2014, per le compensazioni di crediti superiori a 15 mila euro. Il documento contiene in allegato la check list dei riscontri da effettuare, per ciascuna tipologia di dichiarazione, per l'apposizione del visto, nonché i fac-simile dei moduli per le comunicazioni all'Agenzia.
I soggetti legittimati, gli adempimenti preliminari, i controlli, gli ambiti di applicazione e le sanzioni. Con la circolare numero 28/E del 25 settembre 2014, l'Agenzia delle Entrate affronta tutti gli aspetti applicativi del rilascio del visto di conformità previsto dall'articolo 1, comma 574, della Legge numero 147/2013 legge di Stabilità 2014 per le compensazioni di crediti superiori a 15 mila euro relativi imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e IRAP. Il documento di prassi fornisce ai professionisti le istruzioni relative a tutti gli adempimenti necessari per il rilascio del visto, e contiene inoltre, in allegato, la check list dei riscontri da effettuare per ciascuna tipologia di dichiarazione, nonché i fac-simile dei moduli per le comunicazioni all'Agenzia. Soggetti legittimati. I soggetti, che possono apporre il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a , del D.Lgs. numero 241/1997 ai fini della compensazione prevista dall’articolo 1, comma 574, della Legge numero 147/2013, sono •gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro •i responsabili dell'assistenza fiscale R.A.F. dei CAF Imprese e quelli dei CAF Dipendenti che potranno apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali, secondo il D.Lgs. numero 241/1997, già svolgono l’attività di assistenza fiscale •gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. In alternativa al visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis c.c. possono effettuare la compensazione dei crediti se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 5, del D.P.R. numero 322/1998. Per gli Enti locali e per le Regioni, la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori ha la stessa valenza giuridica del visto. Comunicazioni preliminari all'amministrazione finanziaria. I professionisti che intendono attività di assistenza fiscale, nella quale rientra l'apposizione del visto di conformità, devono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, e devono altresì comunicare i loro dati identificativi e una serie di altre informazioni tra cui l’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza e di procedimenti penali pendenti in fase di giudizio per reati finanziari alla Direzione regionale delle Entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. Il professionista può prestare l’assistenza fiscale dal momento di invio della comunicazione dalla data di presentazione della comunicazione la Direzione regionale provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti previsti e a richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. Non è necessaria una nuova comunicazione per l'apposizione del visto di cui all'articolo 1, comma 574, della Legge numero 147/2013 se il professionista ha già comunicato in precedenza all’Agenzia delle entrate di voler apporre il visto di conformità per altra tipologia di compensazioni ad esempio per i crediti IVA tuttavia, se la polizza assicurativa già presentata è limitata a determinate dichiarazioni, la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l’ulteriore attività di visto. Controlli e check list. Il rilascio del visto di conformità implica la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti. La circolare chiarisce che con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando la verifica della liquidazione della dichiarazione, nonché il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il controllo può comunque essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito, che possono riguardare, tra l'altro, duplicazioni di versamento, errato versamento di ritenute, crediti d’imposta, imposte sostitutive e eccedenze dell’anno precedente relativamente alla verifica dell’esposizione del credito nella relativa dichiarazione. Limitatamente alle dichiarazioni relative al suddetto periodo d’imposta, il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi. Come già detto, il documento di prassi contiene, in allegato, la check list dei riscontri da effettuare per ciascuna tipologia di dichiarazione. Ambito di applicazione e sanzioni. Richiamando i chiarimenti già forniti nella circolare numero 10/E/2014, l'Agenzia ricorda che il limite dei 15 mila euro, superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti e non alla compensazione verticale. Inoltre, detto limite si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione, e non alla loro somma, anche se, nel caso in cui il contribuente voglia utilizzare in compensazione un singolo credito superiore a 15 mila euro, il professionista deve apporre il visto su tutta la dichiarazione, anche se in questa sono presenti altri crediti utilizzati o meno di importo inferiore alla soglia. Il professionista che voglia compensare crediti emergenti dalla propria dichiarazione può apporre da sé il visto, senza bisogno di rivolgersi a soggetti terzi. Le sanzioni per l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli sono quelle previste dall’arti. 39, comma 1, lettera a , primo periodo, del D.Lgs. numero 241/1997 sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582 . In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti, nonché l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità. fonte www.fiscopiu.it
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