Versa una cifra minore al coniuge divorziato: condannato anche se viene contestata la norma penale

Il reato di omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento, in caso di divorzio ex articolo 12 sexies l. numero 898/1970, di natura permanente, rientra nel più ampio paradigma di cui all’articolo 570, comma 2, numero 2 c.p., essendo nella prima ipotesi criminosa sufficiente accertare la volontaria sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno determinato dal giudice e non occorrendo, quindi, che dall’inadempimento consegua anche il far mancare i mezzi di sussistenza.

Questo il principio di diritto affermato dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza numero 4786, depositata l’11 agosto 2015, nella quale ha tracciato i confini applicativi, anche sotto il profilo processuale, delle due fattispecie incriminatrici dell’omesso versamento dell’assegno di mantenimento previste in via generale dall’articolo 570 c.p., ed in particolare, nel caso di divorzio, dall’articolo 12 sexies l. numero 898/1970. Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza? Il ricorrente, condannato in primo e secondo grado per aver versato all’ex moglie una somma inferiore a quella stabilita nell’assegno divorzile, deduceva la violazione dell’articolo 521 c.p.p. in quanto il giudice di prime cure ha sussunto il fatto concreto nella figura criminosa prevista nell’articolo 12 l. numero 898/1970, a fronte del diverso nomen iuris , ex articolo 570 c.p., contestato e mai modificato dal pm, con la conseguente violazione del diritto di difesa. Prima di esaminare la quaestio iuris , la Suprema Corte ricorda che i due reati hanno elementi costitutivi diversi. Infatti, in tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'articolo 12 sexies l. numero 898/1970, si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto Cass., numero 44086/2014 , necessario, invece, ai fini della sussistenza del delitto punito dall’articolo 570, comma 2, numero 2, c.p In quest’ultimo caso, nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale Cass., numero 15/2014 . Autonomia “formale” dei due reati. Dunque, l’articolo 12 sexies l. numero 898/1970 introdotto dall’articolo 21 l. numero 74/1987 delinea una fattispecie di reato, nella parte precettiva, del tutto autonoma rispetto all'articolo 570 c.p La condotta è puntualmente definita dall'articolo 12 sexies «Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articolo 5 e 6 della presente legge si applicano le pene .». Si tratta di un reato omissivo proprio, di carattere formale, essendo individuato il soggetto attivo soltanto in chi è tenuto alla prestazione dell'assegno di divorzio e consistendo la condotta nell'inadempimento dell'obbligo economico stabilito dal provvedimento del giudice. Poiché il richiamo all'articolo 570 c.p. è limitato soltanto alla pena, ciò comporta due importanti conseguenze 1 il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell'articolo 12 sexies all'articolo 570 c.p. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità 2 in mancanza di sicuri elementi testuali orientativi scaturenti dal testo legislativo, il generico rinvio, quoad poenam , all'articolo 570 c.p. deve intendersi riferito alle pene reclusione e multa alternative previste dal comma 1 di quest'ultima disposizione e non a quelle cumulative previste dal comma 2 , in sintonia con il rapporto di proporzione e con il criterio di stretta necessità della sanzione penale che costituisce l'opzione più favorevole all'imputato. Come chiarito dalle Sezioni Unite, non c'è dunque alcuna necessità di ricorrere ad argomenti contenutistici o di affinità sostanziale o di contiguità repressiva , che - in materia penale, retta dai principi di tassatività e determinatezza - rischiano di sospingere pericolosamente l'interprete all'integrazione del testo legislativo, con esorbitanza dal proprio ambito istituzionale e applicazione analogica in malam partem SSUU, numero 23866/2013 . Affinità “sostanziali” delle due figure criminose. I giudici di legittimità tuttavia ricordano che pur presentando i reati di cui all’articolo 12 sexies l. numero 898/1970 e 570, comma 2, numero 2, c.p. presupposti ed elementi strutturali diversi, ritengono che il primo reato rientri nel più ampio paradigma normativo del secondo, differenziandosi soltanto perché nel caso di assegno divorzile occorre solo stabilire se vi sia stato inadempimento anche parziale, mentre nell’ipotesi prevista dall’articolo 570 c.p. occorrerà accertare lo stato di bisogno proprio la più grave condotta in quest’ultimo caso giustifica un trattamento sanzionatorio maggiormente severo . Decisione in linea con la giurisprudenza della CEDU. Gli Ermellini ritengono che non ci sia stata in ogni caso alcuna violazione del principio processuale della necessaria correlazione tra imputazione e sentenza in quanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, in un precedente riguardante proprio il nostro Paese sentenza 11.12.2007, numero 25575, Drassich contro Italia , ha ravvisato la violazione dell’articolo 6 della CEDU nel cui contenuto precettivo della disposizione convenzionale vi è il diritto di essere informato dell’accusa nella riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio senza aver dato la possibilità all’imputato di essere informato e di predisporre l’adeguata difesa, riguarda l’ipotesi in cui il titolo di reato ravvisato sia più grave. Solo in questo caso, invero, l’imputato subisce conseguenze più sfavorevoli per effetto del mutamento del nomen iuris e, quindi, il diritto al contraddittorio deve essere assicurato informando l’imputato e il suo difensore dell’eventualità di una qualificazione giuridica del fatto diversa da quella contestata in tal senso, Sez. VI, numero 45807/2008 si è adeguata al dictum europeo . Nel caso di specie, invece, non occorreva alcuna contestazione, essendo stata attribuita al fatto una qualificazione giuridica meno grave come detto, la sanzione penale del delitto di cui all’articolo 12 sexies l. numero 898/1970, attraverso il rinvio quoad penam all’articolo 570, comma 1, c.p., è più tenue pena detentiva alternativa a quella pecuniaria di quella prevista dalla condotta omissiva regolata e punita dal comma 2 dell’articolo 570 c.p. ove le pena detentiva e pecuniaria si applicano congiuntamente. Avvicinamento delle condotte omissive punite dai due reati. In verità, i perimetri di punibilità delle due fattispecie incriminatrici sono divenuti meno certi con conseguenze riduzione dell’autonomia dei due reati a seguito all'estensione alla separazione della previsione di cui all'articolo 12 sexies l. numero 898/1970 ad opera dell'articolo 3 l. numero 54/2006 sull’affidamento congiunto. A seguito di tale interpolazione normativa, integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza Cass., numero 27989/2014 . L’articolo 3 l. numero 54/2006 sanziona infatti la violazione degli «obblighi di natura economica», senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte Cass., numero 1653/2014 . Di conseguenza, mentre può essere realizzata la violazione dell'articolo 12 sexies l. numero 898/1970 o dell'articolo 3 l. numero 54/2006, senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell'articolo 570, comma 2, numero 2, c.p., il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, commette un unico reato, quello previsto dall'articolo 570, comma 2, numero 2, c.p. Cass., numero 44629/2013 la violazione meno grave l'omissione di versamento dell'assegno di mantenimento per il principio di assorbimento, volto ad evitare il bis in idem sostanziale, perde, infatti, la sua autonomia e viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione della norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell'assegno di mantenimento .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 maggio – 11 agosto 2015, numero 34786 Presidente Conti – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1, G.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dl Milano, in data 24-112014, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto dl cui all'art, 12 sexies I. 898/70, per aver versato alla moglie, G.P., una cifra inferiore a quella cui era tenuto, pari ad euro 1500 mensili, ad eccezione del mesi dl maggio 2006 e maggio 2007, nei quali non aveva versato nulla. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'imputato si è avvalso dei diritto di effettuare una compensazione, rateale, con un credito, accertato giudizialmente con sentenza irrevocabile della Corte d'appello civile dl Torino, che il ricorrente vantava nei confronti dell'ex moglie, per l'ammontare di circa € 8000, e che non era possibile recuperare diversamente, avendo il G.già esperito la procedura esecutiva, con esito, in parte qua, infruttuoso. 2.1,Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'articolo 521 cod. proc. penumero , poiché soltanto in sentenza il giudice dl primo grado ha attribuito alla fattispecie concreta la qualificazione giuridica ex art, 12 sexies 1, 898/70, a fronte del diverso nomen iuris , ex art, 570 cod. penumero , contestato e mai modificato dai pubblico ministero, con il conseguente vulnus al diritto di difesa. 2.2.Con il terzo motivo, Il ricorrente rappresenta di aver provato, sia documentalmente che per testimoni, di aver pagato la mensilità relativa al maggio 2007, sia pure con ritardo, così come ha provato dl aver pagato la mensilità del maggio 2006. Non e comunque ravvisabile il dolo, avendo l'imputato regolarmente pagato tutti i mesi ed essendo il ritardo ascrivibile ad un disguido, imputabile alla banca. Così come non è ravvisabile il dolo relativamente ai circa 1000 euro in più, trattenuti dall'imputato rispetto all'ammontare del credito vantato nei confronti della moglie. Ad ogni modo, tutte le eventuali condotte illecite commesse fino ai 23 maggio 2007 sono ampiamente prescritte, 2.3,Con l'ultimo motivo dl ricorso, il ricorrente lamenta che la Corte non abbia motivato in merito alla mancata concessione della conversione della pena, ex articolo 53 i. 689/81, benché l’imputato sia incensurato, abbia sempre pagato alla moglie ll dovuto e sia senz'altro solvibile. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata, Considerato in diritto 1. II primo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. Costituisce infatti ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006 , il controllo dei giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva ' tenuta sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti Cass Sez. 3, numero 37006 del 27 9-2006 , Piras, Rv, 235508 Sez. E , n, 23528 dei fi-8-2006, Bonlfazi ,Rv. 234155 . Ne deriva che Il giudice di legittimità , nei momento dei controllo dalia motivazione , non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione del fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con I limiti dl una plausibile opinabilità di apprezzamento , atteso che l'articolo 608, comma 1, iett e , cod, proc. penumero non consente alla Corte di cassazione una diversa Interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge , non può divenire giudice dei contenuto della prova , non competendogli un controllo sul significato concreta dl ciascun elemento probatorio. Questo controllo à riservato al giudice dl merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione cfr , ex plurimis , Cass. Sez 3 numero 8570 dei 14-1-2003, Rv, 223469 Sez fer, , numero 38227 dei 3+9-2004, Rinaldi ¡ Sez 5, numero 32688 dei 5-7-2004 , Scarcella Sez. 5 , n,22771 dei 15-4-2004 , Antonelli . 1.1, Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha evidenziato che la somma non versata o superiore agli 8000 euro del quali G. era creditore. Ciò che, del resto, risulta anche dal ricorso presentato, sebbene il ricorrente quantifichi la differenza in circa 1000 euro. Per quanto attiene poi al mese dl maggio 2007,non è emersa alcuna giustificazione per la totale omissione dei versamento. Come si vede , l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, dei tutto Idoneo a rendere Intelligibile l'lter logico-giuridica seguito dai giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma, in parte qua, della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile ,sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. Anche il secondo motivo di ricorso ò infondato. Non sussiste infatti violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza laddove l'imputato venga condannato per il reato di cui all'art, 12 sexies i, 1-12-1970 numero 898, in luogo del contestato delitto di cui all'articolo 570 cod. penumero ., poiché, pur presentando le due ipotesi criminose presupposti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dall’articolo 12 sexles rientra nei più ampio paradigma di cui all'articolo 570 comma 2 n,2, cod. penumero , essendo, nella prima ipotesi, sufficiente accertare la volontaria sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dai giudice e non occorrendo, quindi, come riconosciuto dalla corte costituzionale, con sentenza n, 472 dei 1989, che dall'inadempimento consegua anche ll far mancare i mezzi di sussistenza elemento invece necessario ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 570 cod. penumero Cass. , Sez. 8, numero 7824 del 2-5 2000, Rv. 220572 . In ogni caso, Il principio affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo , con sentenza 11-12-2007 , n, 25575 , Drassich c. Italia , che ha ravvisato la sussistenza di una violazione dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dalie libertà fondamentali nella riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio, senza aver dato all'imputato la possibilità dl esserne informato e di predisporre la più opportuna difesa , riguarda l'ipotesi in cui il titolo di reato ravvisato sia più grave e dunque l'imputato venga a subire conseguenze sfavorevoli per effetto del mutamento dei nomen iuris Sez. VI 15-5-12 n, 24631 , rv, numero 253109 . Solo in questa ipotesi occorre ritenere che il diritto al contraddittorio, investendo ogni profilo dell'accusa, vada assicurato, informando l'imputato e il suo difensore dell'eventualità di una qualificazione giuridica dei fatto diversa da quella contestata Cass. Sez, VI , 12-11-2008 , numero 45807 . Ma, nei caso in disamina, non occorreva alcuna contestazione, essendo stata attribuita ai fatto una qualificazione giuridica meno grave articolo 12 sexies I. 898/70 di quella enunciata nell'imputazione art, 570 co 2 numero 2 cod. penumero . E comunque il contraddittorio sul mutamento del titolo dei reato deve ritenersi rispettato allorquando sia intervenuto all'esito del giudizio di primo grado , in quanto , con i motivi di appello , l'imputato é posto nella condizione di interloquire in merito alla diversa qualificazione giuridica Sez VI 14-2 12 numero 10093 , rvi numero 251981 . 3. Infondato é anche l'asserto formulato dal ricorrente in merito all'intervenuta prescrizione del reato. Il delitto di cui all'articolo 12 sexies I. 898/70 è di natura permanente. La consumazione di esso cessa quindi con l'adempimento integrale dell'obbligo ivi previsto ovvero con la deliberazione della sentenza di primo grado Sez 6 n 5423 del 20-12015 , Rv. 262064 . Nel caso in disamina, l'imputazione individua le coordinate cronologiche dell'addebito nel periodo maggio 2006 - gennaio 2008, onde il termine prescrizionale matura nel luglio 2015. 4. Benché la problematica sia estranea ai motivi dl ricorsa, occorre, trattandosi di un profilo esaminabile ex officio, rilevare l'illegalità della pena comminata. Le Sezioni unite, risolvendo un potenziale contrasto interpretativo in merito alla questione dell'applicabilità, quoad poenam, del comma primo ovvero del comma secondo dell'articolo 570 cod, pen, all'ipotesi dl violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, dl cui all'articolo 12-sexies legge numero 898 del 1970, hanno stabilito che il rinvio all’articolo 570 cod, penumero , effettuato dalla norma dl cui all' art, 12-sexies, deve intendersi riferito alle pene alternativamente previste dal comma pruno della disposizione codicistica Sez. U. numero 23866 del 31-1-2013}. I giudici di merito hanno Invece applicato sia la pena pecuniaria che quella detentiva. Ciò impone l’annullamento con rinvio dalia sentenza impugnata, sui punto. In sede di rinvio, il giudice di merito, ove dovesse irrogare la pena detentiva, potrà esaminare la richiesta di conversione formulata dall'imputato. Ciò determina l’ultroneità dalla disamina dalia relativa doglianza. 5.La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio, sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Il ricorso va rigettato nei resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.