Il reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste a prescindere dal numero delle volte in cui il singolo soggetto ha posto in essere personalmente condotte criminose, sicché anche il coinvolgimento in un solo episodio penalmente rilevante è compatibile con la partecipazione. L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste anche quando vi sia un vincolo stabile che accomuna il fornitore con coloro che acquistano la droga per cederla, a loro volta, ai consumatori.
Ecco i recentissimi principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. V Penale, nella sentenza numero 34686, depositata il 7 agosto 2015. Droga S.p.A. Una complessa indagine ha portato all’applicazione della custodia in carcere di un buon numero di soggetti, tutti indagati – tra le altre cose – anche di aver fatto parte di una associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. La decisione del Supremo Collegio giunge in risposta ad una serie di ricorsi depositati dalle difese avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma, che confermava la ricorrenza degli estremi della struttura associativa. Tra le doglianze sollevate, una in particolare un solo episodio basta per far parte di un sodalizio criminoso? Vediamo come rispondono gli Ermellini. Una premessa metodologica i limiti del sindacato di legittimità nelle vicende cautelari. Prima di entrare nel vivo delle singole questioni, la Suprema Corte ricorda ai ricorrenti quali sono i propri limiti di giudizio, e lo fa richiamando un suo consolidato orientamento. In materia di provvedimenti cautelari, la Cassazione non può “revisionare” gli elementi di fatto delle vicende sottoposte alla sua attenzione. Nemmeno la consistenza degli indizi, o le caratteristiche soggettive del sottoposto alla misura possono essere oggetto del suo sindacato. E’ un orientamento, quest’ultimo, che ha una facile spiegazione il giudizio di legittimità si concentra sempre e comunque anche quando abbia ad oggetto un’ordinanza cautelare sul provvedimento impugnato e sull’eventuale esistenza di vizi che lo inficiano. Cosa verificherà, a questo punto, la Suprema Corte? Se la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi è congrua, per esempio. E per fare ciò – affermano da piazza Cavour – si prendono in prestito le regole logico-giuridiche che presidiano l’apprezzamento delle prove, adattandole però al particolare contesto del provvedimento cautelare che si fonda soltanto su indizi e non mira ad affermare responsabilità, ma “semplicemente” si fa per dire, dati gli effetti devastanti della cautela “una qualificata probabilità di colpevolezza”. Cosa occorre per “entrare nel giro”? Anche le più scafate e temibili associazioni criminali dedite al traffico di droga non si sono mai del tutto emancipate dallo schema operativo tipico delle altre – lecite, s’intende – reti commerciali. Quelle che, per intenderci, sono funzionali alla produzione e distribuzione di un prodotto qualunque. Ci sono i produttori, i grossisti magari graduati su più livelli di “importanza” e i dettaglianti, per i quali ultimi va di moda l’appellativo anglosassone di pushers . Tutte e tre le qualifiche “commerciali” sono perfettamente compatibili, se ci pensiamo un attimo, con la partecipazione ad un sodalizio criminale. La normativa sugli stupefacenti prevede una specifica figura delittuosa modellata secondo lo schema del classico reato associativo almeno tre soggetti dediti stabilmente al traffico di stupefacenti. Qual è, però, la “condotta minima” che occorre accertare anche a livello indiziario per poter ragionevolmente sostenere che un certo soggetto è inquadrato all’interno di un sodalizio? Nel rispondere ad una delle censure sollevate dalle difese, la Suprema Corte precisa che l’elemento oggettivo risulta sussistente a prescindere dal numero delle singole azioni criminali poste in essere dall’agente. Anche una sola, quindi, è sufficiente. Esemplificando, lo spacciatore che si rifornisce una volta dal suo grossista può ben essere accusato di far parte di un’associazione criminale dedita al traffico di droga. E’ la consapevolezza di un vincolo durevole, si legge infatti in altra parte della motivazione, che “tiene in piedi” la consorteria criminale, dandone la misura della operatività. Il terreno si sposta sul versante soggettivo. Dalle pagine di questa sentenza, quindi, si può trarre un importante messaggio se l’elemento oggettivo si invera così “facilmente”, è evidente che la tematica processuale decisiva – sul piano probatorio e, per converso, difensivo o accusatorio – dovrà essere quella dell’elemento soggettivo. Che nei reati associativi ha una connotazione peculiare. Sarà la consapevolezza dell’affiliazione ad una struttura complessa, da tenere distinta dalla volontarietà della singola azione criminale, a fare la differenza. Soprattutto in termini di pena.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 luglio – 7 agosto 2015, numero 34686 Presidente Fumo – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con ordinanza emessa l'11.3.2015 il tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, adito ex articolo 309, c.p.p., da un lato confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti, tra gli altri, di B.T. e M.M.E. , gravemente indiziati, il B. dei delitti di cui agli articolo 74, d.p.r. 309/90 capo B 73, co. 1 e 6, 80, co. 2, d.p.r. 309/90, 7, I. 203/91 capo B11 il M. del delitto associativo di cui al capo B e del delitto estorsivo di cui al capo A28 dall'altro, riformava la suddetta ordinanza nei confronti di R.E. limitatamente al reato di cui al capo B , e di C.P. , limitatamente ai reati di cui al capo B ed al capo B23 , sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere ad essi originariamente applicata con quella degli arresti domiciliari con obblighi annullava, altresì, la predetta ordinanza nei confronti dei suddetti R. e C. in relazione ai reati loro rispettivamente addebitati ai capi A28 e D9 . 2. Avverso tale ordinanza, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione i predetti indagati, articolando, con distinti atti di impugnazione, autonomi motivi di ricorso. 2.1. In particolare il C. , nel ricorso a firma dell'avv. Palma Seminara, del Foro di Roma, che ha depositato in Cancelleria, in data 3.7.2015, i verbali degli interrogatori resi da Savi Cristiano il 24.11.2009 ed il 22.1.2010, deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'articolo 74, d.p.r. 309/90. Evidenzia il ricorrente come non sia possibile affermare che il C. sia uno stabile acquirente di sostanze stupefacenti da Ce.Cl. e da D.N.M. e, quindi, inserito nell'associazione ex articolo 74, d.p.r. 309/90 di cui questi ultimi fanno parte, riconducibile al P. . Al riguardo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia S.C. , a sua volta acquirente di sostanza stupefacente dal C. , non sono decisive perché quanto dichiarato dal collaboratore sulla provenienza della mercé che gli vendeva il C. dal Ce. e dal D.N. è il frutto di una mera deduzione dello stesso S. , che, in realtà, si dice certo della provenienza della droga dal Ce. e dal D.N. solo in occasione di una fornitura di due etti ricevuta dal C. a metà ottobre, mentre non vi è nessuna certezza che, quando il S. si recò dal Ce. per dirgli che non era in grado di pagare i debiti contratti per le forniture di droga ricevute dall'associazione, il P. , che il Bo.Ro. , presente all'incontro, riceveva l'ordine di contattare dal Ce. per ottenere il pagamento dei debiti relativi al commercio di stupefacenti, fosse proprio il C. , che viene chiamato P. e non P. , nome di battesimo del Ca. , del pari ricompreso tra i debitori del Ce. . Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che una sola fornitura di stupefacente, acquistato dal Ce. e dal D.N. , effettuata dal C. in favore del S. , non consente di configurare uno stabile rapporto tra il ricorrente ed i componenti dell'associazione con riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate il ricorrente rileva, inoltre, che solo a partire dal 21.10.2009 vi compare il C. , impegnato in una richiesta pressante nei confronti del S. di pagamento del debito che lo vede esposto a sua volta nei confronti dei suoi fornitori tale circostanza, tuttavia, non può necessariamente essere ricondotta alle vicende del commercio di droga, in quanto nello stesso periodo il Ce. ed il D.N. entrano in contatto con il S. per indurlo a concludere la cessione di quote di un locale in favore di tal Co.Anumero inoltre, rileva il ricorrente, anche le conversazioni tra il c. ed il C. in cui quest'ultimo, per resistere alle minacce ricevute dal primo sottolinea il legame che lo unisce al Ce. , il cui spessore criminale è noto al suo interlocutore, non assumono un valore decisivo, non essendovi prova che il Ce. sia effettivamente intervenuto a sostegno del C. , che, in definitiva, non può considerarsi componente del sodalizio, essendo piuttosto una vittima degli associati quanto agli episodi di cui al capo B23 , il ricorrente sottolinea l'incoerenza e l'illogicità delle dichiarazioni del S. , sfornite di riscontri esterni, essendo stata smentita, inoltre, dalle risultanze processuali, l'affermazione del collaboratore di rifornirsi in via esclusiva dal C. , essendo egli entrato in contatto con due trafficanti, come il Me. ed il Pe. , ai quali aveva fornito supporto logistico per il deposito della cocaina e per le trattative con gli acquirenti. sull'aggravante ex articolo 7, l. 203/91, il ricorrente rileva che il coinvolgimento del C. nei fatti per cui è procedimento dura dal gennaio 2009 al mese di ottobre del 2009, laddove, come si evince dall'informativa in atti, solo a partire dal settembre del 2009 il Ce. si avvicina progressivamente all'organizzazione criminale del P. per diventarne parte integrante, sicché appare evidente come il C. non potesse conoscere il contesto criminale che presuppone la contestazione della menzionata aggravante, al quale egli era ed è del tutto estraneo il ricorrente, infine, deduce mancanza di attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti risalenti a sei anni orsono ed avendo l'indagato reciso ogni rapporto con gli ambienti criminali di riferimento. Il B. , nel ricorso a firma dell'avv. Antonella Faieta, del Foro di Roma, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sotto diversi aspetti, a partire dall'inosservanza dell'articolo 89, d.p.r. 309/90, in quanto il tribunale del riesame rigettava la richiesta difensiva volta ad ottenere la sottoposizione del B. alla misura cautelare degli arresti domiciliari, motivata dalla necessità di non interrompere il programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza al quale lo stesso era sottoposto in Spagna all'atto dell'esecuzione della misura programma che avrebbe ben potuto continuare in Italia , sull'erroneo presupposto della mancanza di un domicilio idoneo, la cui disponibilità in Pomezia in capo al ricorrente era stata, invece, dimostrata nel corso dell'udienza di riesame sotto il profilo delle esigenze cautelari il ricorrente evidenzia come sia errato il riferimento del tribunale del riesame a plurimi precedenti penali dell'indagato, che, in realtà, risulta gravato da una solo condanna riportata nel 1997 negli Stati Uniti, deducendo, inoltre, la mancanza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato, trattandosi di fatti risalenti nel tempo, in quanto l'unico reato contestato al B. risale al marzo 2010 sempre sotto il profilo delle esigenze cautelari, rileva il ricorrente che il tribunale del riesame non ha tenuto conto della personalità dell'indagato, il quale, trasferitosi a vivere in Spagna, ha interrotto completamente il suo percorso delinquenziale contesta, inoltre, il ricorrente, da un lato che la partecipazione del B. al sodalizio di cui al capo B possa affermarsi solo sulla base di un unico episodio, relativo al sequestro di 27 chilogrammi di marijuana, dal quale non è possibile ricavare che egli sia uno stabile fornitore di sostanza stupefacente nell'interesse del sodalizio dall'altro la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 7, l. 203/91 ed all'articolo 80, d.p.r. 309/90. Il M. , nel ricorso a firma dell'avv. Rosario Marino, del Foro di Napoli, lamenta una manifesta illogicità della motivazione, che si traduce in sostanziale mancanza della stessa, con riferimento al grave quadro indiziario ritenuto sussistente in ordine alla partecipazione del M. , su ordine dell'A.M. e del Ma. , all'episodio estorsivo in danno dell'Anumero , posto che, da un lato, l'avvenuto ferimento della vittima con un coltello, riconducibile all'azione estorsiva, come riferito dalla F. , compagna dell'Anumero , è da attribuire all'A.M. , dall'altro, il contenuto della conversazione intercettata in cui il M. avvisa l'A. di avere picchiato tal F. , nulla dimostra in quanto non vi è nessuna certezza che il suddetto F. debba identificarsi nell'Anumero il ricorrente denuncia, inoltre, la mancata considerazione delle doglianze contenute nella memoria depositata nell'udienza del riesame identiche doglianze vengono prospettate dal ricorrente in relazione alla ritenuta appartenenza del M. al sodalizio di cui al capo B , con ruolo di esattore dei debiti relativi alle cessioni di stupefacente e di controllo degli altri sodali, che non può essere desunto dal semplice contenuto della conversazione con cui il coindagato R.E. si compiace con il fratello della lussuosa sistemazione alberghiera in cui si trova in compagnia di altri soggetti e della disponibilità di vetture di grossa cilindrata. Il R. , nel ricorso a firma dell'avv. Domenico Dello Iacono, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale del riesame ritenuto dimostrata la partecipazione dell'indagato all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con il ruolo di soggetto addetto alla custodia al trasporto ed alla consegna della droga, nonché alla riscossione degli illeciti introiti, sulla base di una serie di conversazioni telefoniche il cui contenuto non consente di addivenire a tale conclusione, avendo il tribunale omesso di considerare che, come affermato dallo stesso giudice per le indagini preliminari, il R. svolgeva una lecita attività commerciale nel settore della vendita di automobili, come confermato proprio dal contenuto della conversazione innanzi indicata a proposito della posizione del M. rileva, inoltre, il ricorrente che dalle conversazioni intercettate non si evince alcun rapporto di dipendenza del R. dall'A.M. , evidenziando la contraddizione in cui cade il tribunale del riesame nel fare riferimento, per avvalorare l'ipotesi accusatoria, all'episodio estorsivo in danno dell'A. , posto che lo stesso tribunale ha escluso la partecipazione del R. a tale episodio. 3. Prima di procedere all'esame delle ulteriori posizioni, al fine di valutare la consistenza delle critiche formulate da ciascun ricorrente, occorre richiamare, sia pure brevemente, l'approdo interpretativo, condiviso da questo Collegio, al quale è giunta la giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate , la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento cfr. Cass., sez. IV, 3.2.2011, numero 14726, D.R. , essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, numero 18103, rv. 224395 Cass., sez. III, 23.2.1998, numero 742 . Pertanto quando, come nel caso, in esame, viene denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, numero 44139, O.M.M. . Ne discende l'inammissibilità del ricorso con cui si propongono censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito cfr. Cass., sez. V, 8/10/2008, numero 46124, rv. 241997 . 4. Fatta questa necessaria premessa, va, innanzitutto rigettato il ricorso proposto nell'interesse del C. , che, in realtà, si pone ai confine della inammissibilità, perché con esso si fanno valere censure, in ordine alla ricostruzione dei fatti, di natura tale da risolversi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, non consentita, come si è detto, in questa sede di legittimità. Ad identico rilievo si espongono le osservazioni svolte dal ricorrente sull'interpretazione del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione. Ed invero, come è noto, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, potendosi prospettare, in tale sede, un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile cfr. Cass., sez. V, 28/11/2013, numero 7465, rv. 259516 Cass., sez. II, 22/05/2013, numero 35181, rv. 257784 . D'altro canto la motivazione del tribunale del riesame, che prende in considerazione specificamente tutti i rilievi difensivi, sostanzialmente riprodotti acriticamente nei motivi di ricorso, appare approfondita ed immune da vizi, consentendo di comprendere le ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione del provvedimento impugnato e di verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo. Ed, invero, attraverso la valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dal S. e del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione che formano oggettivo riscontro alla narrazione del collaboratore di giustizia , il tribunale del riesame ha evidenziato come il S. si sia stabilmente rifornito di cocaina, dal gennaio all'ottobre del 2009, dal C. indicato dal collaboratore come facente parte di una delle ramificazioni del gruppo Senese , che, a sua volta, la riceveva dal Ce.Cl. e dal D.N.M. , componenti dell'associazione criminosa di cui al capo B . L'approvvigionamento del C. presso il Ce. ed il D.N. , risulta costante e non limitato, come vorrebbe la difesa del ricorrente, ad una sola occasione di acquisto. Infatti, come evidenziato dal tribunale del riesame, il C. rispondeva personalmente nei confronti del Ce. e del D.N. del mancato pagamento delle partite di droga che riceveva da questi ultimi per cederle, a sua volta, dietro pagamento di un prezzo, al proprio giro di spacciatori, di cui faceva parte il S. , come si evince dalla circostanza riferita da quest'ultimo a proposito del sollecito di procedere al pagamento di una fornitura di droga, ricevuto proprio dal C. , che di quel denaro aveva bisogno, come gli aveva rappresentato, per pagare il debito che, a sua volta, aveva contratto con il D.N. ed il Ce. , rendendo, dunque, palese che la droga fornita al S. veniva dallo stesso C. abitualmente acquistata presso i suddetti D.N. e Ce. . A conferma di tale assunto va, inoltre, considerato che l'esposizione debitoria del C. nei confronti del D.N. e del Ce. costituisce per l'indagato motivo di costante preoccupazione, anche in considerazione della irreperibilità del S. , a sua volta debitore inadempiente nei confronti del C. , come si evince dal contenuto della conversazione telefonica intercettata il 2.11.2009. Del resto la circostanza che, come riferito sempre dal S. , quando tra la fine di luglio e i primi di agosto del 2009, essendosi rivolto al C. per ottenere una fornitura di stupefacente, l'indagato organizzò un incontro con il D.N. per l'acquisto di una partita di stupefacente, dimostra l'esistenza di consolidati e pregressi rapporti commerciali nel settore degli stupefacenti tra il C. ed il D.N. , senza i quali sarebbe stato impensabile che il ricorrente indirizzasse il S. per l'acquisto della cocaina di cui quest'ultimo aveva bisogno verso il D.N. . Gli stretti rapporti tra il C. , il Ce. ed il D.N. ricevono ulteriore conferma dall'episodio relativo alla consegna di circa 200 grammi di sostanza stupefacente, avvenuta in prossimità del 10 settembre del 2009, che il C. effettuava in favore del S. , dopo averla acquistata presso il Ce. e D.N. , su cui si sofferma specificamente il tribunale del riesame. Anche in questo caso il contenuto delle conversazioni intercettate assume un valore decisivo, non solo nella individuazione del singolo episodio di cessione, ma anche nel confermare ulteriormente la stabilità dell'approvvigionamento dello stupefacente presso il Ce. ed il D.N. , da parte del C. . Il ricorrente, infatti, nel corso della conversazione intercettata il 21.10.2009, alla richiesta del Savi di risolvere il problema sorto dal mancato pagamento dell'ultima cessione di stupefacente, avvenuta in conto vendita, rispondeva negativamente, facendo riferimento alla necessità di saldare tutti i debiti con il Ce. ed il D.N. , anche quelli pregressi, che il C. doveva chiudere nei prossimi giorni, circostanza, quest'ultima, che trova puntuale conferma nel contenuto della intercettazione telefonica del giorno successivo, in cui l'utenza in uso a Bo.Ro. contattava quella del C. e, nell'attesa che la comunicazione si attivasse, veniva registrata una conversazione tra Ce.Cl. , D.N.M. e Si.Fe. , dalla quale si evince che il Ce. aveva incaricato il Bo. di contattare le persone alle quali aveva in precedenza fornito le partite di sostanza stupefacente in conto vendita, al fine di sollecitarne il pagamento. La conclusione cui giunge il tribunale del riesame in termini di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del C. al sodalizio criminoso di cui si discute oltre che, naturalmente, con riferimento all'episodio di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo B23 , appare, pertanto, non solo esaurientemente motivata, ma anche del tutto conforme ai principi affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo. La ratio della configurabilità del vincolo associativo tra fornitore e acquirente abituale di sostanze stupefacenti all'interno dell'unico sodalizio criminale nel quale essi operano risiede, infatti, nella reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando così l' affectio societatis dello stesso acquirente o fornitore cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 26/11/2013, numero 51400, rv. 257991 Cass., sez. VI, 21/09/2012, numero 456, rv. 254225 . Né per la sussistenza del vincolo si richiede l'esclusività del rapporto di fornitura, potendo il singolo acquirente rivolgersi stabilmente per l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti anche a più di un fornitore, che, anzi, tale condotta costituisce un'abituale precauzione per chi opera nel mercato degli stupefacenti, proprio per evitare possibili carenze, sempre possibili, dei canali di approvvigionamento. Del pari infondato appare il motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 7, l. 203/91, in quanto, da un lato non è affatto vero che il C. non conosca il Ce. e non sia a conoscenza del suo spessore criminale. Già sulla base delle osservazioni svolte nelle pagine precedenti appare evidente come sia fallace l'assunto difensivo al riguardo, assunto che viene ulteriormente smentito dal contenuto della conversazione intercettata il 29.10.2009, nel corso della quale il C. , per difendersi dalle minacce che gli rivolge un esponente di uno dei gruppi criminali più noti della Capitale, i c. , fa esplicito riferimento al legame che lo unisce al Ce. , delle cui vicende giudiziarie si dimostra a conoscenza, nel rivendicare di stare insieme a lui , espressione che delinea una comune appartenenza al medesimo gruppo criminale, come correttamente ritenuto dal tribunale del riesame. Dall'altro, proprio la collocazione temporale di tale conversazione alla fine del mese di ottobre del 2009 appare del tutto compatibile cronologicamente con l'avvicinamento del Ce. all'associazione a delinquere di stampo camorristico guidata dal P. , che, secondo quanto rappresentato dal ricorrente, sarebbe avvenuto a partire dal settembre del 2009, ed, anzi, rappresenta un'ulteriore conferma dell'esatta conoscenza da parte del C. del peso criminale conseguito dal Ce. in virtù dei suoi rapporti con il P. , capo di un'associazione a delinquere di stampo mafioso operante in Roma a partire dal novembre del 2008, della cui notorietà nell'ambiente malavitoso romano il ricorrente si fa scudo per resistere alle intimidazioni dell'esponente dei c. . Con riferimento al profilo delle esigenze cautelari non può non rilevarsi che, ancora una volta il ricorrente sollecita una valutazione di merito, anche sotto il profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, che non è consentita in sede di legittimità. La corte territoriale, peraltro, nel sostituire la misura cautelare della custodia in carcere originariamente imposta al C. con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, si è mossa nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della Corte cost. numero 57 del 2013, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al terzo comma dell1 articolo 275 cod. proc. penumero per i delitti aggravati ex articolo 7, d.l. numero 152 del 1991, conv. in legge numero 203 del 1991, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure cfr. Cass., sez. I, 27.6.2013, numero 29530, rv. 256634 , principio ribadito anche con riferimento alla custodia cautelare applicata per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non aggravata ai sensi del citato articolo 7, l. numero 203 del 1991 cfr. Cass., sez. I, 9.1.2013, numero 30734, rv. 256388 . Quanto alla presunzione relativa sulla sussistenza della pericolosità sociale, che l'articolo 275, co. 3, c.p.p., continua a prevedere nei confronti di chi risulta gravemente indiziato di un delitto associativo ovvero di un delitto aggravato ex articolo 7, l. 203/91, e che il tribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente sulla base del duplice parametro della gravità dei fatti e della personalità dell'indagato, essa può essere vinta, quando si procede per un reato associativo, come nel caso in esame, solo sulla base di circostanze obiettivamente emerse, idonee a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto dall'indagato e, con essa, l'attualità delle esigenze di cautela, circostanze che non possono essere rappresentate esclusivamente dal tempo trascorso dai fatti, pur rilevante, richiedendosi la presenza di contegni indicativi della presa di distanza dell'indagato dalla realtà malavitosa locale, dai quali potersi desumere l'irreversibile recisione dei legami di quest'ultimo con l'associazione criminosa di appartenenza cfr. Cass., sez. I, 16.9.2013, numero 42431, rv. 256986 Cass., sez. IV, 8.4.2014, numero 34786, rv. 260293 . Siffatti contegni da parte del C. non sono emersi anzi ancora il 29.10.2009, data della sua conversazione con l'esponente dei c. , come si è visto, l'indagato sì considerava e si presentava all'esterno come appartenente allo stesso sodalizio criminale del Ce. , rivendicazione sicuramente in contrasto con l'assunto difensivo sul suo ruolo di vittima della medesima associazione. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'articolo 616, c.p.p., la condanna del C. al pagamento delle spese processuali. Va, infine, rilevato, per completezza espositiva che il 9.7.2015 è pervenuta in Cancelleria una dichiarazione resa dal C. nel carcere di XXXXX, dove si trova attualmente recluso, del tutto priva di rilevanza rispetto al presente procedimento, con cui egli chiede al Presidente del Tribunale per la Cassazione di Roma , di concedergli nuovamente gli arresti domiciliari presso la sua abitazione. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di B.T. va, invece, parzialmente accolto per le seguenti ragioni. Infondata deve ritenersi la denunciata violazione dell'articolo 89, d.p.r. numero 309 del 1990, per il semplice ed assorbente rilievo che l'impossibilità di sottoporre alla misura cautelare della custodia in carcere una persona tossicodipendente prevista da tale norma, è subordinata alla circostanza che il destinatario della misura abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo normativo, vale a dire in strutture, pubbliche o private, operanti nel territorio dello Stato italiano, condizione non sussistente nel caso in esame, in quanto, come ammesso dallo stesso difensore dell'indagato, il B. , al momento dell'applicazione della misura cautelare, stava seguendo un percorso di recupero in Spagna, presso una comunità terapeutica accreditata presso il Ministero della salute spagnolo. Inammissibili, perché generici ed incentrati su profili fattuali, sono i motivi di ricorso volti a contestare la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del B. in ordine alla sua appartenenza all'associazione a delinquere dedita al traffico di droga, di cui al capo B , che il tribunale del riesame, con motivazione esauriente ed esente da vizi, deduce non solo dall'accertato coinvolgimento del ricorrente nel singolo episodio di cessione di 27 chilogrammi di sostanza stupefacente di cui al capo B11 , in relazione al quale le doglianze difensive sono affette da assoluta genericità anche nella parte in cui contestano la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 80, d.p.r. 309/90 ed all'articolo 7, l. 203/91, ma anche dal complessivo contenuto delle risultanze investigative acquisite in relazione al suddetto episodio, che hanno evidenziato come il Si. ed il ca. , componenti di vertice del sodalizio, si rivolgessero abitualmente al B. per rifornirsi di stupefacente. Proprio questa abitualità nei rapporti di approvvigionamento della droga, consente di configurare, come si è già detto trattando la posizione del C. , il vincolo associativo a carico del B. . Né va dimenticato il principio affermato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto cfr. Cass., sez. I, 3.7.2013, numero 43850, rv. 257800 Cass., sez. IV, 11.11.2008, numero 45128, rv. 241927 . Deficitaria, invece, appare la motivazione del tribunale del riesame con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, sotto un duplice profilo. Innanzitutto, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'impugnazione cautelare sul punto, il B. non risulta gravato da precedenti penali specifici anzi dall'esame del certificato del casellario giudiziale, in atti allegato, si evince che a suo carico non risultano precedenti penali. Inoltre il tribunale del riesame ha omesso di considerare un elemento oggettivamente emerso dagli atti, di cui lo stesso tribunale del riesame da atto, vale a dire la presenza dell'indagato, al momento dell'applicazione della misura, in territorio spagnolo, dove egli si era sottoposto ad un programma di recupero dallo stato di tossicodipendenza. Si tratta di una vistosa omissione motivazionale, in quante tale concomitante circostanza l'allontanamento dal territorio italiano, dovuta, secondo quanto rappresentato dal difensore, al nuovo legame sentimentale dell'indagato, e la sottoposizione ad un programma terapeutico nel nuovo paese di residenza , si presenta potenzialmente idonea a dimostrare l'irreversibile recisione dei legami del B. con l'associazione criminosa di appartenenza e, quindi, a vincere la presunzione relativa di sussistenza della pericolosità sociale di cui all'articolo 275, co. 3, c.p.p., secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, come già osservato affrontando la posizione del C. , alla cui trattazione si rimanda. Ne consegue che l'impugnata ordinanza, con riferimento alla posizione del B. , va annullata, limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, con rinvio al tribunale del riesame di Roma, che provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali, attenendosi ai principi di diritto innanzi indicati. Nel resto il ricorso del B. va ovviamente rigettato. Il parziale accoglimento delle censure difensive, comporta che il B. non sia condannato al pagamento delle spese del procedimento. 6. Non possono trovare accoglimento, infine, i ricorsi presentati nell'interesse di M.M.E. e di R.E. , che ragioni di economia espositiva consigliano di trattare congiuntamente, come fatto dallo stesso tribunale del riesame cfr. pp. 35-38 dell'ordinanza oggetto di ricorso . Per tali indagati valgono le osservazioni svolte trattando la posizione del C. , ponendosi anche i loro ricorsi ai confini della inammissibilità, perché con essi si fanno valere censure, in ordine alla ricostruzione dei fatti, di natura tale da risolversi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, non consentita, come si è detto, in questa sede di legittimità. Ed allo stesso tempo i ricorrenti propongono una lettura alternativa delle conversazioni oggetto di captazione, che, per le ragioni già indicate, non è consentita in questa sede di legittimità. D'altro canto, la motivazione del tribunale del riesame risulta assolutamente esauriente nell'indicare, attraverso l'esame delle risultanze investigative, costituite principalmente dagli esiti delle disposte intercettazioni, le ragioni che consentono di affermare la partecipazione del M. e del R. all'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo B , con il ruolo di riscuotere i proventi illeciti derivanti dal commercio degli stupefacenti e, per il M. , anche di controllare il comportamento degli altri sodali, Co. e Ma. , ad essi affidato da uno degli esponenti di vertice del sodalizio, A.M. . Ove si tenga conto del contesto criminale in cui si collocano le attività svolte dai suddetti ricorrenti, come emergono dalle conversazioni intercettate che intercorrono tra essi e l'A.M. , e dell'indiscutibile ruolo criminale di quest'ultimo, esponente di spicco sia dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A , sia dell'associazione ex articolo 74, d.p.r. 309/90, di cui al capo B , il percorso argomentativo del tribunale del riesame appare dotato di intrinseca coerenza logica, nell'evidenziare come il M. ed il R. agiscano su ordine dell'A. , rassicurandolo sul loro impegno a recuperare, anche con l'uso della violenza da parte del M. , i proventi illeciti dagli spacciatori che l'associazione rifornisce. In questa prospettiva anche la conversazione, oggetto di censura, in cui il R. sottolinea con il fratello il tenore elevato della vita che sta conducendo, che isolatamente considerata, sembra assumere un significato neutro, può essere legittimamente considerata espressione del nuovo livello di vita raggiunto dall'indagato proprio in conseguenza del delicato incarico da svolgere a Roma, ricevuto dai vertici dell'organizzazione criminale. Con riferimento, infine, all'episodio estorsivo in danno di Anumero Fr. va, innanzitutto, rilevato che tale episodio, per il quale il tribunale del riesame ha escluso il coinvolgimento del R. , annullando sul punto l'ordinanza cautelare, non è stato utilizzato per fondare l'ipotesi accusatoria a carico del suddetto R. per la sua partecipazione all'associazione di cui al capo B . Quanto al M. , premesso che la doglianza sulla mancata considerazione da parte del tribunale del riesame delle censure mosse con la memoria acquisita agli atti appare del tutto generica, non avendo il ricorrente indicato quali decisivi rilievi critici non sono stati esaminati dal giudice dell'impugnazione cautelare, va osservato che la motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso sulla sua partecipazione al menzionato episodio estorsivo non risulta né carente, né affetta da radicale illogicità. Il tribunale del riesame, infatti, ha fondato la sua decisione su di una valutazione approfondita degli esiti delle conversazioni intercettate, evidenziando come da tali risultanze si evinca che l'A. e il Ma. avessero deciso di utilizzare le maniere forti per costringere l'Anumero , debitore nei loro confronti della somma di 30.000,00 Euro, provento dell'attività di cessione di sostanze stupefacenti, ad adempiere la propria obbligazione. Per tale ragione si erano rivolti al M. , incaricandolo di aggredire il loro debitore, che veniva colpito con un'arma da taglio, riportando una lesione ad uno degli arti inferiori, che F.T. , compagna della persona offesa, ricordava di avere visto effettivamente sulla coscia dell'Anumero . Tale ricostruzione appare dotata di intrinseca coerenza logica, sia perché, come si è detto, al M. era stato assegnato dall'A. proprio una funzione di recupero crediti e di controllo degli altri sodali, compreso il Ma. , da esercitare anche facendo uso di comportamenti violenti, sia perché lo stesso M. ammette di avere picchiato F. , che non appare irrazionale identificare proprio nell'Anumero , in considerazione della notevole esposizione debitoria che quest'ultimo aveva nei confronti dell'associazione. Al rigetto dei ricorsi del M. e del R. consegue la condanna di ciascuno dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di B.T. con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma rigetta i ricorsi di C.P. , M.M.E. , R.E. , che condanna singolarmente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.