Se l’interdetto è sottoposto a detenzione, il giudice competente per l’apertura della tutela è da individuarsi in quello del luogo di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione in cui lo stesso è ristretto
Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 16292, depositata il 3 agosto 2015. Il caso. Il giudice tutelare di Livorno, dichiarava la propria incompetenza territoriale riguardo all’apertura della tutela di un interdetto legale, a causa del trasferimento di quest’ultimo presso la casa circondariale di Firenze, e, di conseguenza, trasmetteva il fascicolo al giudice tutelare di Firenze. Questo, a sua volta, declinava la propria competenza territoriale, in quanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale, introduttivo dell’interdizione legale, l’uomo si trovava recluso presso la casa circondariale di Livorno. Proponeva, quindi, richiesta di regolamento d’ufficio. Sede principale di affari interessi. La Corte di Cassazione ricorda che, ai sensi dell’articolo 343 c.c. apertura della tutela , richiamato dall’articolo 424, comma 1, c.c. tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato , la tutela legale si apre, di norma, presso il Tribunale del circondario in cui l’interdetto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi. Questa, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, c.c., consiste nel domicilio, salvo che l’interdetto sia sottoposto a stato di detenzione in tale caso, il giudice competente per l’apertura della tutela è da individuarsi in quello del luogo di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione in cui lo stesso è ristretto. Inoltre, sono irrilevanti eventuali spostamenti dell’interdetto da una casa circondariale all’altra successivi all’apertura della tutela. Nel caso di specie, il detenuto, nato a Catania, alla data di apertura della tutela legale era ristretto presso la casa circondariale di Livorno. Di conseguenza, a disporre sulla tutela legale dell’interdetto e sulla conseguente nomina del tutore, sarà, in seguito alla decisione della Cassazione, il giudice tutelare di Livorno.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 aprile – 3 agosto 2015, numero 16292 Presidente Di Palma – Relatore Bernabai Ritenuto in fatto - che il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Livorno, dichiarata la propria incompetenza territoriale in ordine all'apertura della tutela dell'interdetto legale sig. P.S. a causa del suo trasferimento alla casa circondariale di Firenze, trasmetteva al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Firenze, in data 21 gennaio 2012, il relativo fascicolo RG numero 2101/2012 - che il Giudice Tutelare di Firenze declinava a sua volta la propria competenza territoriale, motivando che al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale, introduttivo dell'interdizione legale, il P. si trovava recluso presso la casa circondariale di Livorno articolo 662 cod. proc. penumero e 343 e 424 cod. civ., in riferimento all'articolo 44 cod. civ. , e proponeva richiesta di regolamento d'ufficio ex articolo 45 cod. proc. civ Considerato in diritto - che, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è pacifica l'ammissibilità del regolamento d'ufficio ex articolo 45 cod. proc. civ. proposto in conseguenza di un conflitto negativo, sebbene abbia tratto origine dalla mera trasmissione di un fascicolo processuale da un ufficio giudiziario ad un altro, dal momento che non si tratta di un mezzo di impugnazione in senso stretto ma di un atto di sollecitazione della determinazione da parte della Corte, nella sua funzione regolatrice, del giudice naturale in una situazione di paralisi processuale altrimenti sine die Cass., sez. I, 26 febbraio 2002, numero 2765 Cass., sez. I, 11 febbraio 2005, numero 2877 Cass. sez. VI-L 11 aprile 2013, numero 8875 - che, nel merito, ai sensi dell'articolo 343 cod. civ., richiamato dall'articolo 424, primo comma, cod. civ. la tutela legale si apre, di norma, presso il Tribunale del circondario ove l'interdetto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi la quale, in virtù dell'articolo 43, primo comma, cod. civ., consiste nel domicilio, salvo che l'interdetto sia sottoposto a stato di detenzione nel qual caso il giudice competente per l'apertura della tutela è da individuarsi in quello del luogo di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione dove lo stesso è ristretto Cass., sez. VI-I, 3 maggio 2013, numero 10373 - che non assumono rilevanza gli eventuali spostamenti dell'interdetto da una casa circondariale all'altra successivi all'apertura della tutela articolo 5 cod. proc. civ. - che, in punto di fatto, è risultato che il detenuto P.S. , nato a omissis , alla data dell'apertura della tutela legale era ristretto presso la casa circondariale di Livorno - che, alla luce delle considerazioni e delle valutazioni sopra esposte, competente a disporre sulla tutela legale dell'interdetto e sulla conseguente nomina del tutore è, dunque, il G. T. presso il Tribunale di Livorno. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Giudice Tutelare del Tribunale di Livorno.