Indipendenza delle vicende debitorie dell’ente condominiale verso i suoi appaltatori e del condomino moroso verso il Condominio

L'obbligo del singolo di pagare al Condominio le spese dovute e le vicende debitorie del Condominio verso i suoi appaltatori rimangono del tutto indipendenti. Appare dunque evidente la diversità dell'azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti, rientrante nella legittimazione dell'amministratore, rispetto all'azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo.

Così la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con l’ordinanza numero 7876/21 depositata il 19 marzo. Il caso. La Corte territoriale rigettava il gravame presentato dal condomino Tizio contro il provvedimento che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, su istanza del Condominio, a titolo di contributo pro quota in merito al secondo e terzo stato di avanzamento dei lavori condominiali. Secondo la Corte d’Appello, nella fattispecie, mancava l’eccepita ravvisabilità della litispendenza e continenza fra la causa di invalidità del provvedimento monitorio e quella di nullità del contratto di appalto inoltre, la Corte d'appello aveva escluso il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore, trattandosi di azione per la riscossione di spese dovute da un condomino moroso per poter estinguere il corrispettivo dovuto all'appaltatrice. Le contestazioni. Avverso il provvedimento in esame, il condomino proponeva ricorso in cassazione eccependo la mancata riunione del presente giudizio a quello intrapreso da lui davanti allo stesso Tribunale avente ad oggetto la nullità del contratto di appalto stipulato dal Condominio con la ditta Beta e la riconvenzionale proposta dall'appaltatrice per ottenere la condanna di Tizio al pagamento pro quota del corrispettivo dei lavori. Secondo il ricorrente, entrambi i giudizi avevano ad oggetto il prezzo dell'appalto richiesto nello stesso tempo dal terzo e dal Condominio , e come l’altro processo, in particolare, riguardasse altresì la nullità dei titoli contrattuali posti a base della pretesa monitoria del Condominio. Inoltre, il ricorrente eccepiva che l'amministratore aveva azionato il diritto contrattuale rientrante nella titolarità sostanziale di terzi. Gli obblighi dei condomini e le vicende debitorie del Condominio. In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha, per contro, causa immediata nella disciplina del Condominio, e cioè nelle norme di cui agli articolo 1118 e 1123 ss. c.c., che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni. Di conseguenza, l'obbligo del singolo di pagare al Condominio le spese dovute e le vicende debitorie del Condominio verso i suoi appaltatori o fornitori rimangono del tutto indipendenti, tant'è che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell'evolvere delle relazioni contrattuali tra Condominio e soggetti creditori di quest'ultimo, né può utilmente opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del Condominio sicché il singolo deve sempre e comunque pagare all'amministratore, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati Cass. Sez. 2, 29/01/2013, numero 2049 . Diversità delle azioni e della natura del credito. Secondo la S.C., la domanda per il pagamento dei contributi condominiali proposta nel presente giudizio dal Condominio nei confronti del condomino era diversa per soggetti, petitum e causa petendi dalla causa avente ad oggetto il rapporto contrattuale d'appalto, e gli obblighi da questo derivanti, intercorrente tra il medesimo condomino e l'appaltatrice Beta. Difatti, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale Cass. Sez. U, 08/04/2008, numero 9148 , il credito che il terzo creditore, in forza di contratto concluso dall'amministratore nell'ambito delle sue attribuzioni, può far valere anche direttamente nei confronti del singolo condomino, in proporzione della rispettiva quota millesimale, è cosa giuridicamente diversa seppur economicamente coincidente rispetto al credito per la riscossione dei contributi condominiali che può far valere l'amministratore di Condominio. Il primo credito ha, invero, natura di prestazione sinallagmatica e trova causa nel rapporto contrattuale col terzo approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza di tutti i partecipanti al Condominio. Appare dunque evidente la diversità dell'azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti, rientrante nella legittimazione dell'amministratore articolo 1130 numero 3 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. , rispetto all'azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo. Ciò esclude ogni interferenza sul presente giudizio del distinto giudizio inerente al contratto d'appalto concluso con la ditta Beta, e smentisce ogni dubbio sulla legittimazione attiva, o, meglio, sulla titolarità sostanziale dell'amministratore in ordine al credito dedotto in sede monitoria. In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 22 gennaio – 19 marzo 2021, numero 7876 Presidente Di Virgilio – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1. S.A. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia numero 423/2015, pubblicata il 3 luglio 2015. 2. Il Condominio OMISSIS , resiste con controricorso. 3. La Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame presentato da S.A. contro la sentenza del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, del 6 giugno 2011. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo intimato al condomino S. su istanza del Condominio OMISSIS , per l’importo di Euro 11.743,56, a titolo di contributo pro quota correlato al secondo ed al terzo stato di avanzamento dei lavori condominiali eseguiti dagli appaltatori EICO s.r.l. e G.F. . La Corte di Perugia ha evidenziato come la Delib. Assembleare 6 febbraio 2009 del Condominio OMISSIS aveva approvato l’esecuzione dei lavori e delle relative spese, disponendo la sospensione dei pagamenti in favore della EICO s.r.l. in attesa di chiarire i dubbi sollevati dal condomino S. sulla corretta esecuzione delle opere riguardanti il tetto, ciò però fino al 15 febbraio 2009, allorché i contributi avrebbero dovuto altrimenti essere versati. Negata, pertanto, la ravvisabilità della litispendenza o continenza fra la causa in oggetto e quella vertente fra la EICO s.r.l., il Condominio ed il condomino S. , la Corte d’appello ha altresì escluso il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore, trattandosi di azione per la riscossione di spese dovute da un condomino moroso, azione intentata dal Condominio per poter estinguere l’obbligo contrattuale di pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatrice. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c Il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie. 4.1. Il difensore di S.A. nella memoria depositata il 12 gennaio 2021 ha preliminarmente formulato una istanza di rinvio, deducendo l’intervenuta morte del proprio assistito in data 16 gennaio 2017, nonché la pendenza di trattative transattive con il Condominio OMISSIS . Nella memoria depositata in data 11 gennaio 2021 dal Condominio OMISSIS non si fa, tuttavia, cenno a tali trattative e si chiede di respingere il ricorso. Trattandosi di giudizio di cassazione pendente da oltre quattro anni, nonché di procedimento, governato dall’impulso di ufficio, nel quale non assume alcun rilievo neppure la morte di una delle parti che sia avvenuta dopo la sua instaurazione, non può essere accolta l’istanza di rinvio a nuovo ruolo avanzata dal difensore del ricorrente, ponendosi il differimento d’udienza in manifesta contraddizione con il principio della ragionevole durata del processo stabilito dall’articolo 111 Cost 5. Il primo motivo del ricorso di S.A. deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articolo 167, 112, 324, 329 e 343 c.p.c., avendo la Corte di Perugia deciso altresì alla luce dell’approvazione della Delib. Assembleare 6 febbraio 2009, mentre il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la sola Delib. di ripartizione delle spese del 13 maggio 2008, senza che fosse stato proposto al riguardo appello incidentale condizionato dal Condominio. Il secondo motivo del ricorso di S.A. , proposto in via subordinato al primo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articolo 112, 633, 645 e 653 c.p.c., non avendo la Corte di Perugia rilevato come, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio nel 2008, la successiva approvazione della spesa intervenuta soltanto con la Delib. 6 febbraio 2009 stesse a dimostrare la mancanza per le condizioni di emissione del medesimo provvedimento monitorio. 5.1. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e altresì correlati dal legame di subordinazione, sono privi di fondamento. 5.2. Quanto, in particolare, al secondo motivo, occorre ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per opere di manutenzione straordinaria, come nella specie, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, numero 7569 Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, numero 15696 . Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La Delib. condominiale di approvazione dei lavori costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, numero 26629 Cass. Sez. 2, 23/02/2017, numero 4672 . Si ravvisa, peraltro, un duplice oggetto della deliberazione dell’assemblea condominiale che approvi un intervento di manutenzione delle parti comuni 1 l’approvazione della spesa, che significa che l’assemblea ha riconosciuto la necessità di quella spesa in quella misura 2 la ripartizione della spesa tra i condomini, con riguardo alla quale la misura del contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall’uso che ciascuno può fare della cosa. Se, allora, l’approvazione assembleare dell’intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o da un’eventuale convenzione arg. da Cass. Sez. U., 09/08/2010, numero 18477 Cass. Sez. 2, 03/12/1999, numero 13505 Cass. Sez. 2, 15/03/1994, numero 2452 Cass. Sez. U., 05/05/1980, numero 2928 . L’approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è, piuttosto, condizione indispensabile per la concessione dell’esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, giacché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell’articolo 642 c.p.c., comma 1 Cass. Sez. 2, 23/05/1972, numero 1588 . Ove, tuttavia, sia mancata l’approvazione dello stato di ripartizione da parte dell’assemblea, l’amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all’azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell’articolo 1130 c.c., numero 3. In tale evenienza, l’amministratore può agire in sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex articolo 63 disp. att. c.c., comma 1. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, peraltro, ha ad oggetto l’intera situazione giuridica controversa, sicché è comunque al momento della decisione che il giudice deve verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda di condanna del condomino debitore Cass. Sez. 2, 31/08/2020, numero 18129 . Ne consegue che non ha consistenza l’obiezione del ricorrente, secondo cui la Corte d’appello non avrebbe dovuto considerare la Delib. di approvazione del rendiconto dei lavori e di ripartizione finale delle spese del 6 febbraio 2009, in quanto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato reso sulla base della Delib. 13 maggio 2008. Non è del resto in discussione l’approvazione dell’intervento manutentivo, mentre l’eventuale non definitività dl riparto poteva al più incidere sulle condizioni necessarie all’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c., comma 1 e quindi sul regolamento delle spese della fase monitoria, senza tuttavia comportare l’infondatezza della pretesa del condominio di riscuotere i contributi dai condomini obbligati ai sensi degli articolo 1123 c.c. e segg 5.3. Tali argomenti rivelano anche l’inconsistenza della prima censura. Qualora la fondatezza della pretesa monitoria per il pagamento di contributi condominiali sia stata affermata dal giudice di primo grado sulla base di una determinata Delib. di ripartizione, il condominio, rimasto totalmente vittorioso, non ha - in caso di appello dell’altra parte - l’onere di proporre impugnazione incidentale per potere ottenere il riesame della sua pretesa in base anche a diversa Delib. di riparto ritenuta irrilevante o non esaminata dal primo giudice, essendo sufficiente riproporre tale diverso titolo ai sensi dell’articolo 346 c.p.c Nè incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che, indipendentemente da un appello incidentale della parte interessata, riuscita vittoriosa nel giudizio di primo grado, ritenga rilevante, come nella specie una prova del credito vantato dal condominio, che tale non era stata ritenuta dal primo giudice. 6. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza in relazione agli articolo 39, 273 e 274 c.p.c., nonché all’articolo 24 Cost. e articolo 102 e 354 c.p.c., per la mancata riunione del presente giudizio a quello intrapreso dallo S. davanti allo stesso Tribunale di Perugia con citazione del 9 aprile 2008 ed avente ad oggetto la domanda di nullità del contratto di appalto stipulato dal Condominio con la EICO s.r.l. e la riconvenzionale proposta dall’appaltatrice per ottenere la condanna dello S. al pagamento pro quota del corrispettivo dei lavori. La censura evidenzia come entrambi i giudizi concernessero il prezzo dell’appalto richiesto nello stesso tempo dal terzo e dal Condominio , e come il processo preveniente, in particolare, riguardasse altresì la nullità dei titoli contrattuali posti a base anche della pretesa monitoria del Condominio. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1130, 1131, 1135 c.c., per aver l’amministratore azionato contro il condomino il diritto contrattuale al corrispettivo degli appalti rientrante nella titolarità sostanziale di terzi. 6.1. Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono infondati, e per plurime ragioni. 6.2. Innanzitutto, gli istituti della litispendenza e della continenza che regolano la competenza per territorio , operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell’articolo 39 c.p.c. pertanto, se le cause ritenute identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario come appare nella specie , trovano applicazione gli articolo 273 e 274 c.p.c., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli articolo 295 e 337 c.p.c. ex multis, Cass. Sez. 6 - 1, 23/09/2013, numero 21761 . 6.3. Tanto la litispendenza, come la riunione ex articolo 273 c.p.c. e la sospensione ex articolo 295 e 337 c.p.c., suppongono che tra le cause identiche o poste in rapporto di pregiudizialità rivelino identità di parti. La domanda per il pagamento dei contributi condominiali proposta nel presente giudizio dal Condominio OMISSIS nei confronti del condomino S.A. è, invece, diversa per soggetti, petitum e causa petendi dalla causa avente ad oggetto il rapporto contrattuale d’appalto, e gli obblighi da questo derivanti, intercorrente tra il medesimo S. e l’appaltatrice EICO s.r.l 6.4. Secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale si veda indicativamente Cass. Sez. U., 08/04/2008, numero 9148 , il credito che il terzo creditore, in forza di contratto concluso dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni, può far valere anche direttamente nei confronti del singolo condomino, in proporzione della rispettiva quota millesimale, è cosa giuridicamente diversa seppur economicamente coincidente rispetto al credito per la riscossione dei contributi condominiali che può far valere l’amministratore di condominio. Il primo credito ha, invero, natura di prestazione sinallagmatica e trova causa nel rapporto contrattuale col terzo approvato dall’assemblea e concluso dall’amministratore in rappresentanza di tutti i partecipanti al condominio. L’obbligo di pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo partecipante ha, per contro, causa immediata nella disciplina del condominio, e cioè nelle norme di cui agli articolo 1118 e 1123 c.c. e segg., che fondano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni. Questa Corte ha già affermato che l’obbligo del singolo partecipante di pagare al condominio le spese dovute e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori rimangono del tutto indipendenti, tant’è che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest’ultimo, nè può utilmente opporre all’amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si è detto, ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio sicché il singolo deve sempre e comunque pagare all’amministratore, salva l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso per gli avanzi di cassa residuati Cass. Sez. 2, 29/01/2013, numero 2049 . È stato anche detto che, ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini attinenti alle parti comuni, l’amministratore di esso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini, e ciò sia nella fase di assunzione degli obblighi verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, sia, all’interno della medesima collettività condominiale, in quanto unico referente dei pagamenti ad essi relativi con la conclusione che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito pro quota dello stesso relativo ai contributi ex articolo 1123 c.c. Cass. Sez. 6 - 2, 17/02/2014, numero 3636 . Appare dunque evidente in giurisprudenza la diversità dell’azione diretta alla riscossione dei contributi condominiali nei confronti dei partecipanti, rientrante nella legittimazione dell’amministratore articolo 1130 c.c., numero 3 e articolo 63 disp. att. c.c., comma 1 , rispetto all’azione per il pagamento del corrispettivo contrattuale esercitata dal terzo creditore verso il singolo condomino sul presupposto della riferibilità diretta dei debiti condominiali ai singoli membri del gruppo. Ciò esclude ogni interferenza sul presente giudizio del distinto giudizio inerente al contratto d’appalto concluso con la EICO s.r.l. e smentisce ogni dubbio sulla legittimazione attiva, o, meglio, sulla titolarità sostanziale dell’amministratore in ordine al credito dedotto in sede monitoria. 7. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.