Il bando di concorso, anche se interno, è un’offerta al pubblico: la PA è vincolata

Con la pubblicazione di un bando per l’avanzamento interno di carriera, il datore di lavoro deve non solo rispettare la norma con qui egli stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche adempiere l’obbligazione con correttezza e buona fede.

Con la sentenza numero 1818, depositata il 28 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso di un Ministero. Il bando per l’avanzamento di carriera. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca pubblica un bando di concorso interno, per la selezione di personale da destinare ad una posizione di grado maggiore. Tre donne risultano vincitrici. Da questo momento all’effettiva nomina passa del tempo. Il Ministero, continua a retribuirle secondo il vecchio inquadramento professionale. Da quando decorre il nuovo inquadramento professionale? Le tre lavoratrici ritengono di dovere essere da subito retribuite secondo i nuovi parametri, domandano quindi al Tribunale il pagamento delle relative differenze retributive. Il giudice accoglie la richiesta, decisione confermata in secondo grado. «Il bando di concorso prevedeva ai fini della decorrenza economica e giuridica del nuovo inquadramento professionale la stessa data di pubblicazione del bando». Nel merito si riconosce inoltre che «tale decorrenza non poteva essere modificata dal successivo CCNL», vista «l’immodificabilità delle clausole del bando» e visto che il contratto collettivo integrativo invocato dal Ministero «non prevedeva affatto una modifica della decorrenza dell’inquadramento stabilendo soltanto i termini per il completamento delle procedure all’esito del concorso». Il dicastero propone ricorso per la cassazione di tale decisione. Un bando dettagliato è un’offerta al pubblico vincolante. La S.C. ricordando la sua giurisprudenza sul tema, ribadisce l’equivalenza dell’offerta al pubblico del bando che viene pubblicato completo di tutti gli elementi essenziali – quali, ad esempio, numero dei posti disponibili, qualifica, modalità di concorso, criteri di valutazione dei titoli – con la previsione del diritto del vincitore a ricoprire la posizione e la data da cui decorre l’attribuzione di tale nuova posizione. Il datore di lavoro è quindi vincolato al rispetto delle norme stabilite dal suo stesso bando. Si applicano le condizioni più favorevoli per il dipendente. Quindi, prosegue la Corte, «il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale». Pertanto, nessuna disposizione generale, neanche derivante da contratti collettivi, può modificare tali condizioni, in base all’articolo 2077 c.c., che al secondo comma prevede che «le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successive al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro». Tutto ciò risulta coerente con la posizione che il datore di lavoro pubblico riveste nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso del Ministero, ritenendo corretta in diritto la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 novembre 2012 – 28 gennaio 2013, numero 1818 Presidente Nobile – Relatore Napoletano In fatto e diritto Considerato che la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dei lavoratori in epigrafe, dipendenti del Ministero del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, proposta nei confronti di quest'ultimo, avente ad oggetto la declaratoria del loro diritto all'inquadramento, ai fini economici e giuridici, nella posizione acquisita nella procedura selettiva a decorrere dalla data indicata nel relativo bando e non - così come riconosciuto dall'Amministrazione - da epoca successiva con condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive la Corte del merito, rilevato che il bando di concorso prevedeva ai fini della decorrenza economica e giuridica del nuovo inquadramento professionale la stessa data di pubblicazione del bando, riteneva che tale decorrenza non poteva essere modificata dal successivo CCNI del febbraio 2004 a tanto ostandovi non solo l'immodificabilità delle clausole del bando, ma anche la considerazione che l'invocato contratto collettivo integrativo non prevedeva affatto una modifica della decorrenza dell'inquadramento stabilendo soltanto i termini per il completamento delle procedure all'esito del concorso avverso questa sentenza il precitato Ministero ricorre in cassazione censurando la suddetta impostazione resistono con controricorso le parti intimate il Collegio ha disposto, all'esito dell'odierna udienza, la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata. Ritenuto che questa Corte con riferimento alla natura e l'efficacia del bando per la selezione ai fini dell'avanzamento interno di carriera, ha già sancito che ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli ecc. , prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede conseguentemente il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriarle per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtù del disposto dell'articolo 2077 c.c., comma 2 così da ultimo Cass. S.U. numero 8595/1998 Cass. numero 16501/2004 siffatta regola iuris, che il Collegio condivide e ribadisce, risulta, del resto, pienamente coerente, per come già ritenuto da questa Corte in analoghe fattispecie cfr. Cass. numero 14478/2009 Cass. numero 26493/2010 e Cass. numero 240/2012 , con la posizione che il datore di lavoro pubblico riveste nell'ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato e con la conseguente natura delle situazioni soggettive tutelabili che fanno capo ai dipendenti alla stregua dei richiamati principi risulta,pertanto, corretta in diritto la sentenza impugnata che ha ritenuto l'intangibilità del diritto, acquisito al patrimonio del vincitore di un concorso di vedersi riconosciuta, in base al relativo bando, l'attribuzione, agli effetti giuridici ed economici, della nuova posizione a decorrere da una certa data rimane assorbita ogni ulteriore critica considerato, come rilevato, il principio secondo il quale la predetta intangibilità non è intaccabile per effetto di diversa successiva disposizione generale volta a posticipare la decorrenza dell'inquadramento il ricorso, in conclusione, va respinte le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.