Se sussistono le condizioni per l’attribuzione degli assegni familiari in capo al de cuius, anche in assenza di domanda dello stesso, gli eredi potranno beneficiarne.
A ribadirlo è stata la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione sent. numero 20405 depositata il 20 novembre . Mancata presentazione della domanda Erogazione degli assegni familiari sulla pensione di inabilità goduta da una donna, che non aveva proposto, prima di morire, la domanda amministrativa per poter trasferire il relativo diritto ad una erede. Diritto che le veniva, però, riconosciuto dalla Corte d’appello di Bologna a cui quest’ultima si era rivolta. È l’INPS a ricorrere per cassazione contro tale decisione. omissione che non può essere considerata rinuncia al diritto. Gli Ermellini, dal canto loro, rigettano il ricorso. Sottolineano, infatti, che «il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge», pertanto, nel caso in cui – come nella specie – l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda, «il credito della prestazione economica quantificata per legge – se rispettate le condizioni per l’attribuzione del beneficio in capo al de cuius – deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all’INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni di legge» Cass., numero 22051/2008 . In conclusione, l’INPS, oltre a vedersi rigettare il ricorso, viene anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 30 ottobre – 20 novembre 2012, numero 20405 Presidente Battimiello – Relatore La Terza Fatto e diritto La Corte d'appello di Bologna accoglieva la domanda proposta da B.G. , erede di D.I. , nei confronti dell'Inps, per l'erogazione degli assegni familiari sulla pensione di inabilità goduta dalla dante causa, ritenendo che all'erede potesse essere trasferito il relativo diritto, ancorché la dante causa non avesse proposto la domanda amministrativa. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione l'Inps, mentre la B. resiste con controricorso Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili Infatti, quanto alla trasmissibilità agli eredi del diritto agli assegni familiari, che l'Inps contesta, è stato già deciso Cass. numero 22051 del 02/09/2008 che “Il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. Pertanto, ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto , il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell'ente previdenziale, delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all'INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni di legge”. Non sono state svolte argomentazioni atte a dubitare del già formato orientamento giurisprudenziale Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in Euro quaranta per esborsi, e millecinquanta per compensi professionali, oltre Iva e CPA.