Senza impugnazione tempestiva non c’è rimborso

L'omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio preclude il rimborso dell’imposta di registro. Infatti, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso rende incontestabile l'obbligazione tributaria.

La domanda di rimborso dell’imposta di registro va presentata entro il termine triennale previsto dall’articolo 77 dpr numero 131/1986. Il contribuente può chiedere al giudice nazionale la restituzione delle somme già pagate, con l'azione di ripetizione nel termine triennale di decadenza in mancanza, la ripetizione degli importi indebitamente corrisposti è preclusa, anche nella forma dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato. Decorsi tre anni dalla data di registrazione di un atto, ai sensi dell'articolo 77 d.p.r. numero 131/1986, si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l'amministrazione l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto. Avviso di liquidazione e mancata tempestiva impugnazione. Inoltre , in tema di imposta di registro, l'omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio, che costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 16 d.p.r. numero 636/1972 applicabile “ratione temporis” , determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il rimborso dell'imposta nel termine triennale di decadenza di cui all'articolo 77 d.p.r. numero 131/1986. Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 4025 del 14 marzo 2012. Il caso. Il contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto del Fisco formatosi a seguito dell’istanza di rimborso presentata nel 2007 per imposta di registro indebitamente pagata nel 2001. I giudici di merito tributari hanno appurato che l’esercizio del diritto al rimborso era avvenuto entro il prescritto termine decadenziale decorrente, non dalle date di pagamento dell’imposta 18 ottobre e 22 novembre del 2001 , ma dalla successiva data di ultimazione dei lavori 1 gennaio 2004 , prevista nella concessione edilizia. Incontestabilità della pretesa tributaria. Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso in cassazione del Fisco sulla base della mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione, essendo quindi preclusa la possibilità di riaprire la questione con la presentazione a distanza di circa sei anni della domanda di rimborso e la successiva impugnazione del silenzio rifiuto. Secondo gli Ermellini, con l'avviso di liquidazione di un'imposta, l'Amministrazione non si limita a compiere operazioni materiali di calcolo perché manifesta anche la sottoposizione dell'atto all'imposizione, quindi il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di liquidazione di imposta, non ha diritto al rimborso dell'imposta che asserisca indebitamente pagata, in quanto la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso rende incontestabile l'obbligazione tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il rimborso dell'imposta nel termine triennale di decadenza di cui all'articolo 77 d.p.r. numero 131/1986. In tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione lo rende irretrattabile e preclude, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un'istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 27 gennaio – 14 marzo 2012, numero 4025 Presidente D’Alonzo – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo La contribuente impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto, opposto dall'Amministrazione Finanziaria, alla domanda, presentata il 19.06.2007, con la quale veniva chiesto il rimborso delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale, pagate nell'anno 2001, in eccesso rispetto al dovuto, in sede di registrazione di atti di compravendita di due appezzamenti di terreno. Deduceva di avere titolo a godere dei benefici previsti dall'articolo 33 comma 3 della Legge numero 388/2000, avendo utilizzato a fini edificatori le aree acquistate, entro il prescritto quinquennio. L'adita CTP accoglieva il ricorso e la CTR, pronunciando sull'appello dell'Agenzia Entrate, confermava la decisione di primo grado, rilevando, per un verso, che l'esercizio del diritto era avvenuto entro il prescritto termine decadenziale di tre anni, fissato dall'articolo 77 del D.Lgs numero 131/1986, norma applicabile al caso, e nel merito, che il termine rilevante, peraltro osservato, era quello stabilito nella concessione edilizia. Con atto 15-16 febbraio 2010, l'Agenzia Entrate ha impugnato la decisione di appello, sulla base di un mezzo. La società, con controricorso notificato il 23 marzo 2010, ha chiesto che l'impugnazione principale venga rigettata e, con contestuale ricorso incidentale condizionato, affidato ad un mezzo, ha invocato la riforma della decisione impugnata. Motivi della decisione L'Agenzia censura l'impugnata decisione per violazione dell'articolo 77 del D.Lgs. numero 131/1986, deducendo l'erroneità della decisione di appello per non avere considerato che nel caso era decorso il termine triennale, previsto dalla citata disposizione per la presentazione della domanda di rimborso. Il mezzo è a ritenersi fondato, sulla base del quadro normativo di riferimento e del principio di diritto secondo cui Cass. numero 3845/1996, numero 3768/1994 Decorsi tre anni dalla data di registrazione di un atto, ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972 numero 634 ora articolo 77 del T.U. approvato con d.P.R. 26 aprile 1986 numero 131 , si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l'amministrazione l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto. Nel caso, invero, è pacifico che la domanda di rimborso venne presentata il 19 giugno 2007 e che a tale data il termine triennale, previsto dall'articolo 77 citato, era già decorso, sia che il dies a quo per l'inizio della relativa decorrenza si ritenesse di dover individuare nelle date di pagamento dell'imposta 18 ottobre e 22 novembre del 2001 , sia pure che lo stesso si volesse far coincidere con la data di ultimazione dei lavori 01 gennaio 2004 . L'infondatezza della domanda di rimborso sembra potersi, altresì, cogliere sotto altro profilo. Stante, infatti, la pacifica circostanza che l'Ufficio, in sede di registrazione dell'atto, aveva respinto la richiesta della contribuente di sottoporre a tassazione agevolata il rogito ed aveva, quindi, liquidato in via ordinaria, le imposte di registro e catastale, e, d'altronde, che il diniego della agevolazione non solo non era stato impugnato nel prescritto termine decadenziale ma, addirittura, vi si era data esecuzione con il pagamento, la pretesa fiscale era a ritenersi definitiva e, pertanto, preclusa la possibilità di riaprire la questione con la presentazione, a distanza di circa sei anni, della domanda di rimborso e la successiva impugnazione del silenzio rifiuto. Tanto in base al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui In tema di imposta di registro, l'omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio, che costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 636 applicabile ratione temporis , determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il rimborso dell'imposta nel termine triennale di decadenza di cui all'articolo 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, numero 131 Cass. numero 7179/2004, numero 14162/2003, numero 19240/2003 . Sulla base dei trascritti principi e della preclusione connessa alla mancata impugnazione dell'originario avviso con cui l'amministrazione aveva disatteso la richiesta di agevolazione e liquidato l'ordinaria imposta di registro e catastale, consegue il rigetto dell'impugnazione incidentale condizionata, con cui la società censura la sentenza per violazione dell'articolo 77 del dpr numero 131/1986, deducendo che avendo chiesto in sede di rogito l'applicazione della tariffa agevolata, il termine applicabile era la prescrizione ordinaria decennale e non già quello triennale previsto dalla speciale norma. Conclusivamente, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. In relazione alle censure accolte va cassata l'impugnata decisione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo state accertate dai Giudici di merito le date relative al pagamento delle imposte 08 ottobre e 07 novembre 2001 , alla ultimazione dei lavori 01 gennaio 2004 ed alla domanda di rimborso 19 giugno 2007 ,- la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso e della domanda di rimborso. Avuto riguardo all'esito dei precedenti gradi ed alle questioni esaminate, le spese del giudizio, di merito e legittimità, vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.M. accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale cassa l'impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e, pronunciando nel merito, rigetta l'originario ricorso e la domanda di rimborso della società Compensa le spese dell'intero giudizio.