Per la costituzione sono determinanti le caratteristiche morfologiche del terreno e la destinazione d’uso

Per poter procedere alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo diventano determinanti le caratteristiche morfologiche del terreno e la destinazione d’uso.

Il fondamento della norma. La servitù di passaggio coattivo risponde ad una delle più sentite esigenze e necessità per l'utilizzazione di un determinato fondo, ovvero per garantire un accesso più conveniente al medesimo. La necessità di regolamentare tale esigenza fu inserita già nel vecchio codice civile l’articolo 593, infatti, si riferiva al passaggio coattivo vero e proprio a favore di un fondo intercluso. Con l’entrata in vigore del nuovo codice civile il passaggio coattivo è stato disciplinato specificatamente disciplinato dall’articolo 1051. Il primo comma ì dispone «il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo». Quindi per ottenere la costituzione di tale diritto è necessaria la preesistenza di una situazione di fatto l'interclusione del fondo dominante o la necessità di ampliamento di un preesistente passaggio. L'uscita o l'accesso deve congiungere o collegare esclusivamente il detto fondo con la via pubblica solo in questi casi il bisogno deve essere tutelato dalla legge, perché esula, infatti, dalla previsioni normativa la costituzione del passaggio coattivo, con un percorso più breve e più comodo, due fondi non interclusi, facenti parte della medesima azienda, in quanto il solo rapporto cui le norme di riferimento conferiscono rilevanza giuridica è quello di interclusione, assoluta o relativa, di un fondo rispetto alla via pubblica, senza possibilità di applicazione analogica Cass. 3130/1980 . Il ripido prato. Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione prende le mosse dall’inesistenza del diritto dei convenuti al passaggio pedonale e carrabile attraverso la via privata posta nella particella numero 2708 di loro proprietà con l’interdizione dal passaggio. I convenuti contestavano la fondatezza della domanda e chiedevano, in via riconvenzionale, la costituzione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul tratto di strada in questione, stante l’interclusione del loro fondo facendo presente che l’accesso alla pubblica via conduceva solo ad un’autorimessa privata di proprietà dei convenuti, mentre al sovrastante fabbricato di proprietà degli stessi, situato in un altura, non era possibile accedere se non attraverso un ripido prato. Il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda della parte attrice, rilevando che il fondo dei resistenti non era intercluso, e che non era possibile sacrificare la proprietà degli attori per la sola maggiore comodità dei convenuti. In secondo grado, la Corte rigetta il gravame proposto avverso la predetta decisione, perché rilevava che gli appellanti non avevano dedotto e provato la necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta e non nella parte bassa del loro fondo, ove esisteva un comodo passaggio. Si confermava la sentenza impugnata di rigetto della riconvenzionale. I motivi ricorso del ricorso in Cassazione. I ricorrenti decidono di proseguire in Cassazione per i seguenti motivi a è da ritenersi pacifica l’interclusione della parte superiore del fondo di loro proprietà, ovvero l’impossibilità di accedere con mezzi meccanici all’edificio in cui sono situati sia l’abitazione che il laboratorio di falegnameria b è insufficiente e contraddittoria la motivazione circa la necessità dell’accesso veicolare anche in relazione all’abitazione, oltre che al laboratorio, nonché circa l’impossibilità di costruire l’edificio relativo nella parte non inclusa. Le tipologie di interclusione. Affinché possa chiedersi la costituzione del passaggio coattivo, il fondo deve risultare intercluso, ovvero che non vi siano vie d’uscita sulla via pubblica tali da permettere normali collegamenti e spostamenti. A tal proposito si distingue una interclusione assoluta, qualora il fondo dominante è circondato da altri fondi e non ha alcuna uscita, diretta o indiretta, sulla via pubblica, oppure una interclusione relativa, che si verifica nella ipotesi in cui, pur esistendo la possibilità di una comunicazione tra il fondo dominante e la via pubblica, il proprietario non può praticare l'uscita senza eccessivo dispendio o disagio. Di converso la presenza di un accesso del fondo alla via pubblica, ancorché inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo, esclude la configurabilità dell'interclusione. Inoltre, per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'articolo 1051 c.c., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate. Nel caso di specie la Corte di Appello ha dato atto che, tra la parte alta del fondo dei convenuti nella quale è stato costruito un edificio adibito in parte ad abitazione e in parte a falegnameria e quella bassa nella quale è stata costruita un’autorimessa , esiste un dislivello di 15 metri che la parte bassa è collegata alla parte alta attraverso una scala in muratura che, però, non consente il carico e lo scarico del materiale che serve alla falegnameria che la parte bassa ha un comodo accesso sulla pubblica via che sul lato opposto il fondo ha un altro accesso alla strada comunale, costituito da una mulattiera larga non più di due metri che, secondo quanto accertato dal C.T.U., non consente un comodo e indipendente accesso alla proprietà. Per tali motivi, il giudice del gravame, ha rigettato la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio coattivo sulla strada privata esistente, in prosecuzione della strada pubblica, sul fondo degli attori posto a confine della parte alta del loro immobile, perché gli appellanti non avevano dedotto e provato la necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta e non nella parte bassa del loro fondo, ove esisteva un comodo passaggio. Cosa dice la Cassazione? I giudici di legittimità hanno analizzato già casi simili ed hanno precisato «in tema di servitù di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l'esistenza dell'interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l'una dall'altra e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte , poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l'imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall'una all'altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché. Quando, viceversa, tale accessibilità non risulta praticabile perché il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all'altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l'ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall'altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte». Le caratteristiche morfologiche del terreno. Il caso in esame rientra nella previsione della seconda parte del 1° comma dell'articolo 1051 c.c., che impone a carico del richiedente, anche la dimostrazione della necessità della costituzione della servitù per le esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo, ove l'uso va determinato in concreto, con riferimento alle condizioni di vita dell'uomo medio, nell'epoca in cui il diritto viene esercitato Cass. numero 2723/82 . E’ onere del proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva a favore del medesimo dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e cioè l'interclusione del suo fondo - ovvero l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici - mentre spetta al proprietario del fondo su cui dovrà esser costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo, configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea. Tribunale Monza 27 ottobre 2011 . Ne consegue, che al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l’esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata dal fondo all’altra, accertando se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita Cass. 18372/2004 cit. . Nella specie, una volta accertata l’esistenza di un notevole dislivello che viene, di fatto a separare in due distinte ed autonome porzioni il fondo dei convenuti, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la costituzione dell’invocata servitù di passaggio coattivo, assume rilevanza fondamentale accertare se sussista, in concreto, la possibilità di realizzare, senza un eccessivo dispendio o disagio, un collegamento carrabile tra la parte alta e quella bassa del fondo dotata, a differenza dell’altra, di un comodo accesso carrabile alla via pubblica e, in caso di esito negativo di tale indagine, se la costituzione della servitù trovi giustificazione nelle esigenze della coltivazione e nel «conveniente uso» del fondo dei ricorrenti, tenuto conto della destinazione a falegnameria e ad abitazione del fabbricato realizzato nella parte superiore dell’immobile.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 gennaio - 15 marzo 2012, numero 4147 Presidente Schettino – Relatore Matera Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel giugno 1988 G.E. ed E.L.S. convenivano dinanzi al Tribunale di Bergamo R.L. e S.P.G. , per sentir dichiarare l'inesistenza del diritto dei convenuti al passaggio pedonale e carrabile attraverso la via privata posta nella particella 2708 di loro proprietà e sentir conseguentemente interdire tale passaggio. Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda e chiedevano, in via riconvenzionale, la costituzione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul tratto di strada in questione, stante l'interclusione del loro fondo. Essi facevano presente, in particolare, che l'accesso alla pubblica via menzionato dagli attori conduceva solo ad un'autorimessa privata di proprietà dei convenuti, mentre al sovrastante fabbricato di proprietà degli stessi, situato in cima ad un'altura, non era possibile accedere se non attraverso un ripido prato. Con sentenza numero 753 del 2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda attrice, rigettando invece la riconvenzionale. In motivazione, il giudice rilevava che il fondo dei resistenti non era intercluso, e che non era possibile sacrificare la proprietà degli attori per la sola maggiore comodità dei convenuti, i quali non avevano nemmeno allegato e provato gli elementi richiesti dall'articolo 1052 comma 2 c.c Con sentenza depositata il 13-7-2005 la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione dal R. e dalla S. . La Corte territoriale, dopo avere inquadrato la fattispecie nella previsione dell'articolo 1051 comma 1 seconda parte c.c. interclusione relativa , rilevava che, pur essendo stata sollevata dagli appellati la questione, gli appellanti non avevano dedotto e provato la necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta e non nella parte bassa del loro fondo, ove esisteva un comodo passaggio. Essa, pertanto, confermava la sentenza impugnata di rigetto della riconvenzionale, sia pure sulla base di una diversa motivazione. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono R.L. e S.P.G. , sulla base di due motivi. G.E. ed E.L. Santo resistono con controricorso. I ricorrenti hanno depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c. ed hanno presentato istanza di trattazione del procedimento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12-11-2011 numero 183. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 e 1051 c.c Nel premettere che è pacifica l’interclusione della parte superiore del fondo di loro proprietà, ovvero l'impossibilità di accedere con mezzi meccanici all'edificio in cui sono situati sia l'abitazione che il laboratorio di falegnameria, sostengono che, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza, in presenza di distinte parti di un fondo non facilmente accessibili l'una all'altra per il dislivello, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per la costituzione di una servitù carrabile sul fondo altrui, ai sensi dell'articolo 1051, comma I, seconda parte, c.c., occorre verificare a se il collegamento della parte separata del fondo con la parte munita di accesso alla strada pubblica possa conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio b se la costituzione della richiesta servitù trovi giustificazione nella coltivazione e nel conveniente uso del fondo . Rileva che, al contrario, la sentenza impugnata ha posto a carico dei convenuti un onere probatorio non previsto, relativo alla necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta del fondo. Fa altresì presente che, così disponendo, il giudice di appello ha indebitamente riferito la nozione di conveniente uso del fondo al solo laboratorio e non anche alla casa di civile abitazione. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la necessità dell'accesso veicolare anche in relazione all'abitazione, oltre che al laboratorio, nonché circa l'impossibilità di costruire l'edificio relativo nella parte non interclusa. I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Corte di Appello ha dato atto, in punto di fatto, che tra la parte alta del fondo dei convenuti nella quale è stato costruito un edificio adibito in parte ad abitazione e in parte a falegnameria e quella bassa nella quale è stata costruita un'autorimessa esiste un dislivello di 15 metri che la parte bassa è collegata alla parte alta attraverso una scala in muratura che, però, non consente il carico e lo scarico del materiale che serve alla falegnameria che la parte bassa ha un comodo accesso sulla pubblica via che sul lato opposto il fondo ha un altro accesso alla strada comunale, costituito da una mulattiera larga non più di due metri che, secondo quanto accertato dal C.T.U., non consente un comodo e indipendente accesso alla proprietà R. -S. . Ciò posto, il giudice del gravame, dopo aver correttamente inquadrato giuridicamente la fattispecie nella previsione della seconda parte del primo comma dell'articolo 1051 c.c., ha rigettato la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passaggio coattivo sulla strada privata esistente, in prosecuzione della strada pubblica, sul fondo degli attori posto a confine della parte alta del loro immobile, sul rilievo che gli appellanti non avevano dedotto e provato la necessità di costruire il laboratorio di falegnameria nella parte alta e non nella parte bassa del loro fondo, ove esisteva un comodo passaggio. Così statuendo, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza. E invero, come è stato puntualizzato da questa Corte, in tema di servitù di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l'esistenza dell'interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l'una dall'altra e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte , poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l'imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall'una all'altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché Cass. 13-9-2004 numero 18372 Cass. 28-10-2009 numero 22834 . Quando, viceversa, tale accessibilità non risulti praticabile perché il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all'altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l'ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall'altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Ne consegue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l'esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all'altra nella specie a quella servita dalla strada rotabile comunale , accertando se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita Cass. 13-9-2004 numero 18372 . Nella sentenza da ultimo citata è stato ulteriormente precisato che la fattispecie considerata rientra nella previsione della seconda parte del primo comma dell'articolo 1051 c.c., che impone, a carico del richiedente, anche la dimostrazione della necessità della costituzione della servitù per le esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo, ove l'uso va determinato in concreto, con riferimento alle condizioni di vita dell'uomo medio, nell'epoca in cui il diritto viene esercitato e che tali condizioni di vita, attualmente, non possono prescindere dal soddisfare l'esigenza di raggiungere in macchina la propria abitazione, come indirettamente confermato dalla pronuncia di incostituzionalità v. C. Cost. 167/99 del 2 comma dell'articolo 1052 c.c., nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma della stessa norma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando venga riconosciuto che la domanda risponde ad esigenze di accessibilità degli edifici destinati ad uso abitativo. Nella specie, pertanto, una volta accertata l'esistenza di un notevole dislivello che viene, di fatto, a separare in due distinte ed autonome porzioni il fondo dei convenuti, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la costituzione dell'invocata servitù di passaggio coattivo assume rilevanza fondamentale accertare se sussista, in concreto, la possibilità di realizzare, senza un eccessivo dispendio o disagio, un collegamento carrabile tra la parte alta e quella bassa del fondo R. -S. , dotata, a differenza dell'altra, di un comodo accesso carrabile alla via pubblica e, in caso di esito negativo di tale indagine, se la costituzione della servitù trovi giustificazione nelle esigenze della coltivazione e nel conveniente uso del fondo dei ricorrenti, tenuto conto della destinazione a falegnameria e ad abitazione del fabbricato realizzato nella parte superiore dell'immobile. Il giudice del gravame, al contrario, omettendo ogni verifica 9 riguardo agli indicati temi d'indagine, ha rigettato la domanda riconvenzionale sul rilievo della mancanza di prova della necessità di realizzare la falegnameria sulla parte alta del fondo ed ha quindi posto a base della decisione una circostanza irrilevante in rapporto alla natura ed alle finalità dell'azione proposta. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia, la quale dovrà attenersi agli enunciati principi di diritto, effettuando i necessari accertamenti. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia.