Diniego in autotutela non impugnabile

L’atto di diniego in autotutela della domanda di sgravio dell’Iva opposto dall’ufficio finanziario non è impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Quanto precede è contenuto nell’ordinanza 3 luglio 2012, numero 11727, della Corte di Cassazione da cui emerge che l’impugnazione del provvedimento di diniego all’istanza in autotutela è da ritenersi inammissibile, trattandosi di attività discrezionale. Atti impugnabili. Il rifiuto di autotutela non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario, elencati espressamente all’articolo 19, D.Lgs. numero 546/1992. Detta disposizione prevede che il ricorso può essere proposto soltanto avverso determinati atti ad es., avviso di accertamento del tributo avviso di liquidazione del tributo il ruolo e la cartella di pagamento , stabilendo al terzo comma che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili in modo autonomo. Il diniego di annullamento dell’atto in autotutela è riconducibile all’elenco di cui al citato 19 soltanto nell’ipotesi di rinnovazione dell’atto di cui è stata negata la cancellazione, risultando impugnabile solo per vizi propri e non al fine di contestare la pretesa tributaria Cass. numero 15451/2010 cfr. S.U. numero 9669/2009 e numero 7388/2007 . Il caso. Il contribuente ha presentato all’ufficio finanziario, in via di autotutela, istanza per lo sgravio dell’Iva. Il diniego di sgravio opposto dall’ufficio è stato impugnato e il ricorso è stato accolto dalla CTP, confermato poi dai giudici della CTR. Avverso la sentenza di appello l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione contestando la stessa in tre punti e facendo ricorso all’orientamento giurisprudenziale in tema di non impugnabilità dell’atto di rifiuto emesso dall’ufficio. La SC, uniformandosi ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha accolto tutte le eccezioni affermando il principio secondo cui è inammissibile l’impugnazione del provvedimento con il quale si opponga un rifiuto alla domanda di procedere in via di autotutela all’annullamento di un precedente atto impositivo, trattandosi di attività discrezionale cfr. Cass. 22 gennaio 2011, numero 1219 numero 11457/2010 . Il giudice tributario non può invadere la sfera discrezionale della P.A Sullo stesso tema la S.C. - sent. 18 giugno 2012, numero 10020 - ha recentemente affermato che il contribuente può proporre ricorso avverso il diniego all’autotutela solo per eventuali profili di illegittimità e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. In altri termini il contribuente per richiedere il ritiro dell’accertamento in via di autotutela deve prospettare l’esistenza di un interesse generale dell’amministrazione alla rimozione dell’atto. In effetti il giudice tributario non può invadere la sfera discrezionale collegata ed esercitata dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del potere di annullamento dell'atto amministrativo in autotutela, pena il superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima. Ciò spiega perché non possa ritenersi che tale potere di annullamento dell'atto in autotutela rappresenti un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti, anche se lo stesso incide sul rapporto tributario e, pertanto, sulla posizione giuridica del contribuente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 giugno - 3 luglio 2012, numero 11127 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. numero 4850/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 - E’ chiesta la cassazione della sentenza numero 104/04/2010, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione numero 04 il 21.10.2010 e depositata il 09 novembre 2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello della società e dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela impugnato. 2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione del provvedimento di diniego di annullamento in autotutela in relazione alla domanda di sgravio di IVA portata da cartella e relativa all'anno 2000, è affidato a tre mezzi, con i quali la decisione dì appello viene censurata, sia per violazione e falsa applicazione degli articolo 19 e 21 del D.Lgs numero 546/1992, 4 allegato E della Legge numero 2248/1865 e 12 comma 2° della legge numero 448/2001, nonché per insufficienza della motivazione su fatto decisivo e controverso. 3- L'intimata società, ha chiesto che i! ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato. 4- - La CTR, in vero, ha riformato la decisione di primo grado, - che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente, in quanto proposto avverso atto non impugnabile,- ritenendo e dichiarando ammissibile e fondato il ricorso avverso il diniego opposto dall'amministrazione sulla domanda di sgravio. 4 bis La questione posta dal ricorso sembra possa essere definita sulla base dell'orientamento giurisprudenziale Cass. n 1219/2011, numero 11457/2000, numero 2870/2009 , secondo cui è a ritenersi inammissibile l’impugnazione del provvedimento con il quale si opponga un rifiuto alla domanda di procedere in via di autotutela all'annullamento di precedente atto impositivo, trattandosi dì attività discrezionale. 5 - Si propone dì procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articolo 386 e 380 bis c.p.c., e di accoglierlo, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. A. . La Corte, Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa Considerano che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni svelte in relazione ed il richiamato orientamento giurisprudenziale, ritiene di dover accogliere il ricorso per mani lesta fondatezza Considerato che a diverso opinamento non possono indurre le pur pregevoli considerazioni svolte dalla difesa della controricorrente nella memoria depositata in vista dell'udienza camerale Considerato che, per l'effetto e nei sensi indicati, va cassata la decisione di appello e la causa va rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale procederà al riesame e, quindi, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi alla relativa stregua affermati., deciderà nel merito, ed anche sulle spese dei giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione Visti gli articolo 375 e 380 bis del c.p.c. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.