L'originale dell'atto di appello deve essere depositato perentoriamente entro la prima udienza di trattazione

La procura conferita in primo grado è valida anche per il giudizio di appello se nel mandato ne è fatta espressa menzione. L'attore può costituirsi nel giudizio di appello mediante deposito di una velina dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado purché, entro la prima udienza di trattazione, depositi l'originale munito di relata di notifica.

Nel giudizio di appello, l'attore può costituirsi, mediante deposito di copia dell'atto introduttivo entro il temine assegnato ex articolo 165 c.p.c., e successivo deposito dell'originale con prova di notifica, entro la prima udienza di trattazione. Solo in caso di difformità tra copia e originale oppure in caso di mancato deposito dell'originale, è legittima una pronuncia di improcedibilità. Il giudizio di appello non necessita di nuova procura alle liti, purché il mandato conferito in primo grado risulti comprensivo anche dell'eventuale giudizio di secondo grado e l'originale della procura sia tempestivamente depositato nel giudizio d'appello. Il caso. La questione affrontata dalla S.C. attiene termine e modalità di costituzione nel giudizio di appello. Il giudice di secondo grado aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello perché 1 l'appellante aveva depositato prima una copia dell'atto d'appello e, dopo, oltre i termini ex articolo 165 c.p.c., l'originale con prova di notifica 2 non era stata rinnovata la procura alle liti ma semplicemente richiamata la procura depositata nel giudizio di primo grado, pur comprensiva del mandato per il giudizio di appello. Mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato. La parte appellante, al momento della costituzione in giudizio, aveva depositato - nel termine assegnato di dieci giorni - una velina dell'atto introduttivo al posto dell'originale con prova di notifica. Tale circostanza scaturiva dalla mancata riconsegna, da parte degli ufficiali giudiziari in favore dell'avvocato, dell'originale munito di relata di notifica. La corte ha richiamato Cass. numero 1709/2008 a monito della quale «Il deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l'improcedibilità del gravame ex articolo 348 c.p.c.». Detta pronuncia non è condivisa dalla S.C. che, invece, rivolge attenzione alla procedura di costituzione, distinguendo nettamente tra termine di costituzione e inosservanza delle forme previste per la costituzione. Costituzione in appello mediante deposito del fascicolo. In appello, la costituzione avviene nei modi e nei termini previsti per il giudizio dinanzi al tribunale, ovvero, con riferimento al solo attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione in favore del convenuto, mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del fascicolo contenete l'originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione. Il primo comma dell'articolo 347 c.p.c. sanziona con l'improcedibilità la mancata costituzione dell'appellante nei termini dianzi richiamati. La Cassazione ha distinto l'improcedibilità dalla nullità, precisando che la prima deve essere disciplinata tenendo a mente gli articolo 156 e ss. c.p.c., espressivi del principio «della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo anche attraverso l'esame di atti distinti o di comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale la costituzione doveva avvenire». Detta norma, ha chiarito la S.C., sanziona il mancato rispetto dei termini di costituzione notifica dell'atto introduttivo e non il mancato rispetto delle forme previste per la costituzione in giudizio deposito in cancelleria del fascicolo . Il giudice di appello deve verificare la regolare costituzione in giudizio delle parti questo controllo - ex secondo comma dell'articolo 350 c.p.c. - viene espletato alla prima udienza di trattazione. Dunque, il momento processuale utile a verificare il perseguimento dello scopo assegnato all'atto di citazione in appello, è la prima udienza di trattazione, sicché, sostiene la corte, è questo l'ultimo momento in cui alla velina può e deve affiancarsi identica copia originale dell'atto introduttivo completo di prova di notifica. Sotto questo profilo, nel caso di specie, i giudici hanno accertato che la velina depositata al momento della costituzione era identica all'originale depositato successivamente, entro la prima udienza di trattazione. Verificare la regolare costituzione del contraddittorio. E' oltremodo evidente che il controllo di cui sopra è funzionale ad accertare la regolare vocatio in ius ovvero la regolare costituzione del contraddittorio. La prima udienza di trattazione è il momento in cui detto controllo viene eseguito pur facendo riferimento al momento entro il quale dieci giorni dalla notificazione della citazione doveva avvenire la costituzione. Sia chiaro, la cassazione non sostiene che la notifica può avvenire oltre i termini ex articolo 165 c.p.c. rispetto dei termini ma, più semplicemente, afferma che il deposito dell'atto introduttivo in copia originale con prova di notifica, ad integrazione della velina, può avvenire entro la prima udienza di trattazione. I giudici, riformando la sentenza impugnata, concludono testualmente solo in caso di difformità dall'originale oppure in caso di mancato deposito della copia notificata senza alcuna richiesta o allegazione di ragioni giustificative , è legittima una pronuncia di improcedibilità. In senso conforme Cass. S.U. numero 10864/2011 - Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia cd. velina . La procura alle liti nel giudizio di appello. Il giudice di appello, rilevato che l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado risultava privo della procura in favore del difensore, pronunciava l'improcedibilità del giudizio. La S.C., richiamando Cass. numero 3342/1982, ha statuito che se la procura conferita nel giudizio di primo grado comprende anche il giudizio di secondo grado, nel giudizio di appello sarà sufficiente depositare l'originale della procura, deposito che, ex articolo 348 e 182 c.p.c., può avvenire anche mediante trasferimento d'ufficio del fascicolo di primo grado. Orbene, la cassazione ha accertato che la procura conferita al difensore nel giudizio di primo grado estendeva il mandato difensivo anche al giudizio d'appello. Inoltre, ha accertato che la procura era pervenuta al tribunale giudice di secondo grado con la migrazione d'ufficio del fascicolo formato innanzi al giudice di pace. Per l'effetto, anche sotto questo profilo, il giudizio d'appello era stato correttamente introdotto e non sussisteva alcuna violazione dello ius postulandi. In conclusione, la cassazione ha accolto i motivi di ricorso e rimesso la causa al Tribunale nella persona di diverso magistrato, cui affida il compito di decidere nel merito l'appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 febbraio – 8 maggio 2012, numero 6912 Presidente Uccella – Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. M G. ha proposto ricorso per cassazione contro la Allianz s.p.a. e P P. avverso la sentenza del 19 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Latina ha dichiarato improcedibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Latina, che aveva dichiarato la improponibilità della domanda da lui proposta contro gli intimati per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in occasione di un sinistro stradale occorso fra la bicicletta di sua proprietà e da lui condotta e l'autovettura di proprietà e condotta dal P. ed assicurata per la r.c.a. dalla Allianz. p.1.1 Il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello, in quanto il G. , dopo avere notificato la citazione d'appello il 18-22.4.2008 aveva iscritto la causa a ruolo nel termine di cui all'articolo 165 c.p.c. in relazione all’articolo 348 c.p.c. il 23.4.2008 e, tuttavia, nel suo fascicolo di parte non aveva depositato a l'originale dell'atto notificato che aveva invece depositato solo il 14.5.2008 e nemmeno una sua copia, bensì soltanto una velina dell'atto di appello in corso di notificazione b la procura, che nell'atto di appello era stata indicata in quella apposta sull'atto di citazione in primo grado, “contenuta nel fascicolo di primo grado di cui è stata disposta la acquisizione d'ufficio solo il 30.9.2008”. p.2. Al ricorso, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso soltanto la Allianz. Motivi della decisione p.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 165 e 347 c.p.c., ex articolo 360 numero 3 c.p.c . Sulla premessa che l'iscrizione a ruolo era avvenuta tramite deposito di velina conforme all'originale “in quanto l'atto passato per la notifica agli ufficiali giudiziali non era stato restituito nei termini” e che, tuttavia, si era provveduto al deposito dell'originale una volta restituito, si critica la sentenza impugnata per avere essa ritenuto che debba escludersi la decorrenza del termine di costituzione di cui all'articolo 165 c.p.c. dal momento in cui venga restituito l'originale dell'atto di appello notificato, perché tale interpretazione determinerebbe una situazione di assoluta incertezza “per l'impossibilità di controllo da parte del giudice - non essendo accettabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta notifica”. p.2. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata mostra di conoscere la giurisprudenza di questa Corte sul raccordo della previsione di cui all'articolo 165 c.p.c. con quella di cui all'articolo 347, primo comma, perché, dopo avere evocato Cass. nnumero 17958 del 2007 e Cass. 13163 del 2007 sul decorso del termine per la costituzione dalla prima notificazione nel caso di pluralità di convenuti di appello, cita espressamene Cass. numero 17666 del 2009 e numero 23027 del 2004, riportandone il principio di diritto. Di seguito, però, osserva - per giustificare il rifiuto di applicare alla vicenda di cui è processo tali precedenti - che “nel caso di specie, tuttavia, il G. non ha depositato all'atto della costituzione una copia dell'atto notificato ma una mera velina dell'atto di appello in corso di notifica”. In tal modo la sentenza impugnata sembra ipotizzare che, quando i cennati precedenti si riferiscono al deposito di “una copia dell'atto notificato” vogliano alludere ad una copia della citazione recante la relata di notifica. Ma tale implicito assunto è privo di fondamento, volta che si rilevi che l'articolo 148 e non diversamente fa l'articolo 3, primo comma, della l. numero 890 del 1982 a proposito della notificazione a mezzo posta , nel parlare di relazione di notificazione sull'atto distingue fra l'originale e la copia da consegnarsi alla parte cui la notificazione è destinata, per cui è palese che il notificante che iscrive a ruolo la causa prima che l'ufficiale giudiziario gli abbia restituito l'originale non può - per la contradizion che no’l consente - depositare una copia con la relata e ciò per l'assorbente ragione che essa è quella rimessa all'ufficiale giudiziario per la consegna al destinatario. Ciò che può depositare è semmai una copia della citazione, recante uno schema non riempito e, quindi, in bianco, della relata, aggiunto a mani o con mezzi meccanici in calce all'originale, per tale ragione identico a quello presente sull'originale e sulla copia consegnata per la notifica, e predisposto per essere riempito dall'ufficiale giudiziario, cui in alternativa competerebbe di scrivere la relazione o di apporta sull'atto cioè su originale e copia da consegnarsi al destinatario con altro mezzo. p.2.1. Detta copia, però, è una velina non diversamente da una copia non recante il detto schema. E ciò perché quest'ultimo, quando c'è, non è riempito del suo contenuto. I precedenti citati, allora, quando alludono alla copia dell'atto notificato non intendono certamente riferirsi ad una copia recante la relata riempita dei suoi contenuti, ma ad una copia dell'atto conforme all'originale ed alla copia consegnata al destinatario. Intendono cioè sottolineare l'identità della copia dell'atto utilizzata per l'iscrizione all'uno ed all'altra. Ne consegue che del tutto erroneamente la sentenza impugnata ha considerato non pertinenti i precedenti sopra ricordati perché era stata depositata una velina. p.2.2. Peraltro, la sentenza impugnata sembra evocare - pur senza citarlo - un precedente di questa Corte, cioè Cass. numero 17009 del 2008 seguito, poi, da Cass. numero 10 del 2010 e non posto in discussione, come si vede in motivazione, da Cass. numero 17666 del 2009, che anzi mostra di condividerlo, là dove sottolinea che nel caso di cui era investita la copia recava la relata, così mostrando anch'essa di non considerare quanto sopra rilevato circa l'impossibilità che la copia possa recare la relata, cioè una relata riempita di contenuto e, quindi, effettivamente tale , il quale risulta avere così statuito “Il deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l'improcedibilità del gravame ex articolo 348 cod. proc. civ., essendo privo di effetti sananti l'eventuale deposito tardivo dell'atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge”. Questo precedente, effettivamente si trovò ad esaminare un caso nel quale la costituzione dell'appellante era avvenuta mediante deposito di una copia della citazione non recante alcuna notifica e, peraltro, per come risulta dall'esposizione della motivazione dopo una notificazione effettuata ad una delle due parti appellate, mentre solo la notificazione all'altra era avvenuta successivamente a quella costituzione tempestiva rispetto alla prima notificazione . Nel caso di specie, non si configurava alcuna difformità fra la copia depositata senza alcuna relata di notificazione ed è da credere senza alcuno schema di relata di notificazione e la citazione effettivamente notificata. La dichiarazione di improcedibilità cui pervenne la citata decisione venne giustificata sulla base delle seguenti considerazioni, che muovono dalla premessa della diversità della situazione rispetto alla costituzione in primo grado, nel quale è possibile la costituzione tardiva ai sensi dell'articolo 171 c.p.c. “Discorso diverso merita invece la stessa fattispecie se riferita al giudizio di appello, la cui disciplina, in tema di costituzione in giudizio dell'appellante, per ragioni contrapposte rispetto al giudizio di primo grado, è ispirata a particolare rigore, colpendo con la sanzione della improcedibilità dell'atto di impugnazione la mancata costituzione in giudizio dell'appellante nel termine previsto. La sanzione della improcedibilità, in particolare, sta ad esprimere una valutazione legale in ordine alla necessità di un adempimento - la costituzione in giudizio entro il termine - che il giudice è chiamato ad accertare d'ufficio al fine poter dare seguito e sviluppo al procedimento. La perentorietà del termine di costituzione in appello e la sua rilevabilità d'ufficio in caso di inosservanza stanno d'altra parte a segnalare l'impossibilità di sanare ovvero di considerare mere irregolarità, suscettibili corte tali di successiva regolarizzazione, imperfezioni e mancanze della costituzione in giudizio dell'appellante tali da impedire l'accertamento della validità ed efficacia dello stesso atto di impugnazione. Questa è la situazione che si riscontra nel caso, come quello di specie, in cui nel costituirsi in giudizio l'appellante depositati un atto di citazione in appello non notificato alla controparte. L'improcedibilità dell'atto di impugnazione discende pertanto direttamente dalla legge premesso che la costituzione in giudizio implica l'onere di depositare l'atto di citazione notificato e che essa deve avvenire entro il termine di dieci giorni dalla notifica, ne deriva che anche l'atto di citazione notificato, a pena di improcedibilità, deve essere depositato entro e non oltre tale termine. A conferma di tale conclusioni militano anche altri argomenti sistematici. Può così osservarsi che la previsione che demanda al giudice di accertare se la costituzione dell'appellante sia avvenuta entro il termine, imponendogli di adottare, in caso di inosservanza, una pronuncia di improcedibilità, non può non venire estesa anche alla verifica, quale premessa logica e giuridica, della stessa regolarità della costituzione in giudizio o, quanto meno, della circostanza che l'impugnazione sia stata effettivamente proposta, sicché se il giudice non è posto in grado di compiere tale risconto, l'atto di impugnazione va dichiarato ugualmente improcedibile. Non si vede, infatti, come possa ritenersi superabile una condizione di procedibilità attinente alla tempestività della costituzione dell'attore nel giudizio di appello nei casi in cui l'inosservanza riscontrata incida, precludendola, sulla possibilità per il giudicante di verificare la stessa instaurazione del giudizio di secondo grado. Non v'è dubbio, al riguardo, che l'onere di costituzione dell'appellante, imponendo il deposito dell'atto di citazione in appello notificato alta controparte, sia finalizzato anche al preliminare riscontro della effettiva proposizione della impugnazione. La costituzione in giudizio dell'appellante in questo caso è, dunque, priva del requisito necessario per il raggiungimento dello scopo cui è destinato il vaglio di procedibilità che la legge assegna al giudice dell'impugnazione”. p.2.3. Ora, ad avviso del Collegio queste considerazioni trascurano un dato normativo, del quale, invece, è necessario farsi carico. L'articolo 348, primo comma, dopo che il primo comma dell'articolo 347 c.p.c. ha prescritto che “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, così attuando un sostanziale rinvio all'articolo 165 c.p.c., dispone che “l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellane non si costituisce in termini”. Ebbene, la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme. Ne deriva che le conseguenze della scelta del legislatore di applicare la sanzione della improcedibilità, che significano sottrazione dell'inosservanza delle forme al regime delle nullità e, quindi, esclusione dell'operatività del principio della sanatoria per l'eventuale configurabilità di una fattispecie di raggiungimento dello scopo, si giustificano soltanto per il caso di costituzione mancata entro il termine, cioè che non sia mai avvenuta, o sia avvenuta successivamente ad esso. Le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l'osservanza delle forme evocate nel primo comma dell'articolo 347, essendo il regime della improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono, viceversa, al regime delle nullità di cui all'articolo 156 ss. c.p.c. e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo e ciò anche attraverso l'esame di atti distinti o di comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale la costituzione doveva avvenire. p.2.4. In questa prospettiva, premesso il rilievo che, essendo il controllo sulla procedibilità demandato alla prima udienza di trattazione - siccome previsto dal secondo comma dell'articolo 350 c.p.c. non risulta conferente l'osservazione della decisione sopra ricordata che la costituzione con la copia non notificata mette il giudice nell'impossibilità di controllare la procedibilità sotto il profilo della effettiva proposizione dell'impugnazione invero, atteso che il controllo dev'essere fatto alla detta udienza, si comprende come la constatazione solo in essa, della conformità della copia la velina , con cui l'appellante si è costituito, all'originale che egli produca in quella udienza, consente di ritenere che lo scopo della costituzione quoad deposito dell'originale della citazione notificata, mancante al momento della costituzione, ma non prescritta a pena di improcedibilità, risulti raggiunto attraverso la constatazione che la copia è conforme all'originale. Solo in caso di difformità dall'originale oppure in caso di mancato deposito della copia notificata senza alcuna richiesta o allegazione di ragioni giustificative di una richiesta di rinvio per produrla, emerge che la costituzione mediante il deposito della copia è priva di rispondenza con la vocatio in ius siccome espressa nella citazione notificata e risulta, quindi, che riguardo a quest'ultima nessuna costituzione tempestiva vi è stata. L'appello, per come incardinato presso il giudice d'appello risulta, pertanto, in questo caso improcedibile. Il fatto che l'improcedibilità emerga solo alla prima udienza di trattazione, essendo questo il momento in cui il relativo controllo dev'essere fatto, non contraddice del resto l'indisponibilità della sanzione da parte del giudice in essa espressa, perché il giudice ne rileva le condizioni alla prima udienza di trattazione, ma con riferimento al momento entro il quale l'adempimento previsto a pena di improcedibilità - cioè la costituzione e non le sue forme - doveva compiersi. D'altro canto, alla prima udienza di cui al secondo comma dell'articolo 350 c.p.c. e, comunque, alla prima udienza del giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, giudice dell'appello sulle sentenze dei giudici di pace , poiché la legge prevede che il controllo della regolarità della costituzione e, quindi, delle ritualità delle sue forme, debba essere compiuto in essa, il giudice, di fronte alla mancata produzione in cancelleria nelle more fra l'iscrizione tempestiva con la velina e l'udienza oppure alla mancata produzione direttamente in udienza, potrà a questo punto, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del procedimento ai sensi del primo comma dell'articolo 175 c.p.c. e, particolarmente del sollecito svolgimento del processo, assegnare un termine alla parte appellante a norma dell'articolo 152 c.p.c., sì da scongiurare manovre dilatorie, nel quale caso al termine - in quanto ordinatorio e fissato dal giudice - sarà applicabile il regime di cui all'articolo 154 c.p.c Questa gestione della vicenda esclude la preoccupazione che traspare tra le righe dall'orientamento degli uffici di merito che insistentemente mostra di essere contrario alla ricostruzione qui prospettata, dovendo fare i conti con il probabile fisiologico ritardo nella restituzione degli atti introduttivi notificato al foro, specie nei grandi centri urbani. p.2.5. Le considerazioni qui svolte si sono reputate, d'altro canto, opportune perché la sentenza impugnata è l'indizio di una non chiara percezione da parte della giurisprudenza di merito dell'esegesi dell'articolo 348, primo comma, c.p.c., forse dovuta al mancato approfondimento anche da parte della giurisprudenza di questa Corte dell'esatta dimensione dei termini della iscrizione a ruolo dell'appello mediante una velina in riferimento alla esistenza o meglio alla necessaria inesistenza su di essa di una relazione di notificazione. La loro opportunità non deve sembrare un fuor d'opera nemmeno dopo l'arresto con cui recentemente le stesse Sezioni Unite hanno confermato incidenter che l'iscrizione a ruolo della citazione d'appello può avvenire sulla base di una velina Cass. sez. unumero numero 10864 del 2011 , atteso che l'affermazione è stata fatta senza un'espressa considerazione, non necessaria, peraltro, ai tini della questione allora esaminata, della mancanza della relazione di notificazione o meglio dello schema in bianco di essa nei sensi sopra precisati . p.2.6. Il primo motivo è, dunque, accolto e la sentenza impugnata è cassata sul punto in cui ha dichiarato l’improcedibilità per essere stata la causa iscritta con una copia non recante alcuna relata di notificazione o meglio, ripetesi, il suo schema . p.3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 165, 125, 182 e 83 c.p.c., ex articolo 360 numero 3 c.p.c., in relazione alla nullità dell'atto di appello per difetto di ius postularteli in quanto all'atto della costituzione non risultava depositata la procura al difensore, rilasciata a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, con espressa estensione al giudizio di secondo grado . Vi si censura la sentenza impugnata là dove, nella parte finale, ha ritenuto affetto da nullità l'atto di appello perché all'atto della costituzione non era stata depositato la procura, non sussistendo alcun onere del giudice d'appello di ordinare la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 c.p.c Ancorché non lo espliciti, la sentenza impugnata è pervenuta a tale conclusione sempre sulla scorta della sua errata esegesi dell'articolo 348, primo comma, c.p.c. in relazione al primo comma dell'articolo 347 c.p.c., cioè considerando che, quando la prima norma prevede l'improcedibilità, non la riferisce solo all'inosservanza del termine, ma anche delle forme della costituzione. Fra esse, infatti, per il tramite del rinvio dell'articolo 347, primo comma all'articolo 165 c.p.c. vi è anche il deposito della procura e, dunque, in un caso nel quale lo ius postularteli in appello era stato esercitato sulla base della procura conferita con la citazione di primo grado che abilitava al ministero anche in appello, attraverso la produzione dell'originale o della copia della citazione di primo grado recante la procura. Nella specie, infatti, è pacifico che il qui ricorrente non depositò al momento della costituzione la citazione di primo grado, essa venendo acquisita - come dice la stessa sentenza impugnata - solo per effetto dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudice di primo grado il 30.9.2008, evidentemente avvenuta ai sensi dell'articolo 347, secondo comma, c.p.c p.3.1. Anche questo secondo motivo è fondato. Questa Corte, già nel vigore del testo degli articolo 347 e 348 anteriore alle modifiche introdotte dalla l. numero 353 del 1990 il quale imponeva a pena di improcedibilità all'appellante di depositare il proprio fascicolo dopo essersi costituito articolo 348, secondo comma c.p.c., nel testo introdotto dalla l. numero 581 del 1950 , aveva ritenuto che “Qualora la procura al difensore dell'appellante sia stata rilasciata in calce alla copia notificata della citazione di primo grado, con espressa estensione al giudizio di secondo grado, e l'atto di gravame ne faccia precisa menzione, il suo mancato inserimento nel fascicolo dell'appellante medesimo, tempestivamente presentato a norma dello articolo 348 secondo comma cod.proc. civ., non comporta l'improcedibilità del gravame ove sia suscettibile di successiva regolarizzazione ex articolo 182 cod. proc. civ.,su invito dell'istruttore o su iniziativa spontanea della parte , mediante la produzione del fascicolo di primo grado contenente detta copia notificata della citazione introduttiva”. Cass. numero 3342 del 1982 . Con riferimento a fattispecie soggetta al regime successivo alla l. numero 353 del 1990 a sua volta, senza particolari motivazioni e senza percepire il cambiamento dell'articolo 348 c.p.c., il riferito precedente è stato reiterato da Cass. numero 6327 del 2006. La sua giustificazione, nel regime attualmente vigente, si fonda sia sulla ricostruzione del significato dell'articolo 348, primo comma, nel senso che sanzioni solo l'inosservanza del termine di costituzione e non delle sue forme e, quindi, delle produzioni che dovrebbero farsi a norma dell'articolo 165 c.p.c, sia - qualora non risulti che la citazione di primo grado recante la procura sia contenuta nel fascicolo del giudice di primo grado doverosamente acquisito ai sensi dell'articolo 347, primo comma, c.p.c. ad esempio, perché, la parte aveva ritirato il suo fascicolo che conteneva l'atto , sul carattere altrettanto doveroso del potere del giudice di ordinare la produzione ai sensi dell'articolo 182 c.p.c. come ampiamente argomentato da Cass. numero 10123 del 2011 . La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassata anche in accoglimento del secondo motivo. p.4. La cassazione comporta il rinvio al Tribunale di Latina, perché decida, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, sull'appello, considerandolo procedibile. Al giudice del rinvio è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata a rinvia al Tribunale di Latina, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio.