L'invasione del terreno altrui non è contestabile se non è finalizzata al conseguimento di un profitto o comunque all'occupazione dello stesso.
La vicina, stufa di avere la macchina graffiata dai rami sporgenti, entra nel terreno del vicino ed estirpa la pianta, apostrofando il proprietario nel momento in cui viene colta sul fatto. Con la sentenza numero 26563/2011 depositata il 7 luglio, la Corte di Cassazione ha escluso il reato di invasione di terreno se non è finalizzata all'occupazione dello stesso o, comunque, al conseguimento di un profitto.Il caso. Una donna si introduceva nella proprietà del suo vicino di casa e tagliava una siepe i cui rami, sporgenti oltre la recinzione, ostacolavano il passaggio della sua autovettura. Sorpresa dal proprietario, inveiva contro di lui ingiuriandolo. Per tali condotte, il Tribunale di Terni, confermando quanto già deciso in primo grado, condannava la donna per i reati di invasione di terreni articolo 633 c.p. , danneggiamento articolo 635 c.p. e ingiuria articolo 594 c.p. .L'imputata propone ricorso per cassazione adducendo tre motivi l'esercizio di un diritto, visto che i rami sporgenti danneggiavano il suo veicolo la breve durata dell'intervento nonché l'assenza di volontà di occupare il terreno per trarne vantaggio la non idoneità delle frasi pronunciate ad offendere l'onore della parte lesa.Il primo motivo è infondato visto che la ricorrente aveva estirpato l'intera pianta e non solo i rami sporgenti.La penetrazione nel terreno è momentanea e il fine non è né di occuparlo né di trarne profitto. Il secondo motivo di ricorso è ritenuto fondato dalla S.C., in quanto la donna si era introdotta nel terreno del vicino solo per tagliare i rami e non per occuparne il terreno o, comunque, per trarne un profitto.Le espressioni non configurano il reato di ingiuria perché non sono offensive dell'onore o del decoro. Sei ridicolo, ti comporti come un bambino, chi ti credi di essere, il padrone del mondo? Ricordati che sei un uomo e non puoi portarti nella tomba i beni che possiedi! . Queste le espressioni utilizzate dalla donna nei confronti del vicino. La Suprema Corte, con l'accoglimento del terzo motivo del ricorso, rileva che tali espressioni, per quanto sarcastiche e provocatorie , non sono idonee a costituire offesa all'onore o al decoro del vicino. I giudici con l'ermellino, pertanto, annullano la sentenza limitatamente ai reati di ingiuria e invasione di terreni il rinvio al Tribunale viene disposto, invece, per la determinazione della pena e la liquidazione dei danni in ordine al reato di danneggiamento.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 aprile - 7 luglio 2011, numero 26563Presidente Oldi - Relatore LapalorciaRitenuto in fattoF.A. propone ricorso, per il tramite del difensore, avv. Alvaro Bartollini, avverso la sentenza del Tribunale di Terni in data 12-4-2010, confermativa di quella Giudice di Pace della stessa città del 9-7-2008, con la quale era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli articolo 633, 635 e 594 c.p., commessi il 20-3-2005, in danno del vicino P.V., costituito parte civile risarcimento liquidato in Euro 1000 .La donna si era introdotta nella proprietà di questi e aveva tagliato una siepe i cui rami, sporgenti oltre la recinzione, ostacolavano il passaggio della sua autovettura, e, sorpresa dal vicino, aveva ammesso il fatto pronunciando frasi asseritamente ingiuriose nei suoi confronti.Tre i motivi di doglianza.1 Violazione degli articolo 51 e 635 c.p. in quanto la pianta era spontanea, e i suoi rami, di cui il proprietario non aveva curato il taglio, sporgendo sulla sede stradale, danneggiavano i veicoli in transito. L'imputata aveva quindi agito nell'esercizio di un diritto.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di invasione di terreni o edifici, di cui mancano sia l'elemento materiale la durata dell'intervento della pianta era stata presumibilmente non apprezzabile , sia quello psicologico mancando la volontà di occupare il terreno al fine di trame un qualsiasi vantaggio .3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ingiuria, in ordine alla quale manca la disamina del carattere oggettivamente ingiurioso o meno delle parole pronunciate, che comunque non ricorre, trattandosi di considerazioni generali, piuttosto che di attacchi specifici alla personalità della p.o Considerato in diritto1 Manifestamente infondato il primo motivo non essendosi la Fioretti limitata al taglio dei rami sporgenti della pianta, che potevano ostacolare il transito dei veicoli, ma avendo la predetta estirpato l'intera pianta introducendosi nella proprietà del vicino. Il che rende insussistente l'esimente invocata.2 e 3 Sono invece fondati gli altri due motivi. Il secondo in quanto del reato di cui all'articolo 633 c.p. non sono ravvisabili né l'elemento materiale della penetrazione non momentanea nel terreno altrui, né quello psicologico, implicante il fine di occupazione o profitto. Il terzo in quanto non è condivisibile la motivazione del giudice di primo grado, cui ha fatto richiamo il tribunale, secondo cui dire a qualcuno sei ridicolo, ti comporti come un bambino, chi ti credi di essere, il padrone del mondo? Ricordati che sei un uomo e non puoi portarti nella tomba i beni che possiedi! , avrebbe portata offensiva dell'onore e del decoro. Si tratta, infatti, di espressioni che, per quanto, come rilevato dal giudice di pace, sarcastiche e provocatorie, nonché - è il caso di aggiungere - inopportune di fronte alla sgradita sorpresa del vicino, che aveva trovato tagliata una pianta del suo terreno, nondimeno sono inidonee, tanto nel loro significato letterale, che nel contesto indicato, a costituire offesa all'onore inteso con riferimento alle qualità morali o al decoro complesso di qualità e condizioni che determinano la caratura sociale della persona di questi.Per tali reati si impone quindi l'annullamento senza rinvio per insussistenza di entrambi i fatti reato.Vanno conseguentemente annullate la determinazione della pena e la liquidazione del danno, effettuate in relazione a tutti e tre i reati, con rinvio al giudice di secondo grado per nuovo esame sul punto, con correlata statuizione sulle spese nei rapporti civili.P.Q.M.La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui agli articolo 633 e 594 c.p., perché i fatti non sussistono. Annulla relativamente alla determinazione della pena e alla liquidazione del danno, con rinvio al Tribunale di Terni per nuovo esame. Spese nei rapporti civili al definitivo.