Mansioni superiori espletate ""di fatto""? Le differenze retributive spettano anche ai dirigenti

di Luigi Giuseppe Papaleo

di Luigi Giuseppe Papaleo *Il caso. Un funzionario in servizio presso la Pubblica Amministrazione, per effetto di un atto di macro-organizzazione con il quale l'Ufficio da lui diretto era stato classificato di livello dirigenziale non generale, nelle more della copertura del posto di vertice conseguentemente creatosi, aveva continuato a svolgere le sue mansioni che però non si addicevano più alla sua figura professionale, riconducibile allo status ed alla carriera di funzionario, bensì appartenevano allo status ed alla carriera dell'Area Dirigenziale.Tuttavia, il medesimo Funzionario, nel rivendicare il diritto alla spettanza delle differenze retributive per l'esercizio delle mansioni da sempre svolte come mansioni di diritto , divenute successivamente mansioni superiori di fatto , adiva la Magistratura del Lavoro che, in primo grado accoglieva la sua domanda e condannava la Pubblica Amministrazione-datrice di lavoro al pagamento a favore di esso funzionario delle prescritte differenze retributive dovute in base a quanto stabilito dalle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche articolo 52 d.lgs. numero 165/2001 .La sentenza di primo grado veniva però, radicalmente ribaltata in sede di gravame con una statuizione giudiziale di segno opposto, con la quale la Corte territoriale negava il trattamento retributivo previsto per l'Area Dirigenziale al dipendente pubblico, sul presupposto della non contiguità verticale tra l'area funzionale, ove lo stesso risultava incardinato come funzionario, e l'area dirigenziale.In Cassazione, assodato che il thema decindendum non concerneva l'attribuzione della qualifica dirigenziale e quindi non si verteva sul tema del riconoscimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, ma unicamente del diritto al pagamento delle differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori di fatto , la vicenda, si focalizzava sul tema dell'interpretazione della norma ex articolo 52, comma 5, d.lgs. numero 165/2001.Se le mansioni di fatto sono dirigenziali, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico? Il Consesso Nomofilattico risolve la querelle di diritto sollevata dal lavoratore-ricorrente in merito all'esatta applicazione della norma in esame, riportandosi a dei precedenti giurisprudenziali dalla medesima Corte di Cassazione sentenze nnumero 20692/2004 e 14944/2004 , dove è stato chiosato che la tutela retributiva approntata dalla norma stessa a favore del pubblico dipendente che venga adibito all'espletamento di mansioni superiori di fatto fuori dai casi espressamente consentiti dal secondo comma, sempre dell'articolo 52 d.lgs. numero 165/2001, non è subordinata ad un criterio gerarchico tra le qualifiche, poiché ricorre in ogni caso di espletamento di fatto di mansioni superiori anche se non immediatamente superiori .E qual è la ratio legis della norma? La norma in commento tende proprio ad assicurare al pubblico dipendente, assegnato all'espletamento di mansioni superiori di fatto , almeno la giusta retribuzione, nel rispetto della norma di rango costituzionale ex articolo 36 Cost., delle mansioni di fatto svolte pur in assenza di un diritto alla promozione e/o all'avanzamento di carriera che nel settore del pubblico impiego a differenza di quello privato non è frutto dell'automatismo previsto dall'articolo 2103 c.c. .Tale tutela retributiva non è inversamente proporzionale al livello delle mansioni. La Cassazione, con la sentenza numero 22438/2011 depositata il 27 ottobre, ha smentito altresì, anche la tesi sostenuta dalla Pubblica Amministrazione-datrice di lavoro secondo la quale alla carriera dirigenziale, stante la sua specificità, non si potrebbe applicare la tutela retributiva, ribadendo invece, come al contrario, detta tutela non è inversamente proporzionale all'importanza ed alla qualità delle mansioni svolte e come tale, trova applicazione in presenza di qualsivoglia mansione superiore di fatto espletata.* Avvocato in LauriaSullo stesso argomento leggi anche Manca il titolare. Vanno retribuite le mansioni dirigenziali di fatto svolte dal funzionario apicale, di Raffaele Squeglia DirittoeGiustizi@ 21 ottobre 2011