Revocato il porto d'armi alla guardia giurata che frequenta ""brutte compagnie""

Niente porto d'armi alla guardia giurata che pernotta con persone non per bene. È legittima, in sostanza, la revoca del porto d'armi da parte del Prefetto per la guardia giurata se emergono frequentazioni di persone provenienti dall'area del casertano che avevano precedenti di polizia di una certa gravità.

Cittadini al di sopra di ogni sospetto. Il fatto preso in esame, peraltro, aveva anche tenuto conto che, nel corso di ordinari pattugliamenti delle Forze dell'Ordine nell'area casertana tra il dicembre 2006 ed il gennaio 2007, l'appellante veniva ancora una volta fermato in compagnia di due dei soggetti che asseriva di non frequentare, nonostante avesse pernottato con loro nel giugno 2006, in un albergo di Montepulciano, nel corso - a suo dire - di un viaggio al Nord per ragioni legate al commercio di auto usate, indicata come attività lavorativa svolta da uno dei due. Pertanto, era motivata la revoca che aveva fatto riferimento a quattro controlli nei quali l'appellante, tra il 2005 ed il 2007, era risultato in compagnia di soggetti poco affidabili in quanto a comprovata osservanza della legalità. Anche perché appare plausibile concludere che non si trattasse di incontri occasionali e che l'appellante avesse, invece, almeno una poco prudente contiguità con le suddette persone, pur in mancanza di indizi chiari e concordanti dai quali risulti una cointeressenza in affari con i medesimi. In conseguenza di queste considerazioni, non appaiono condivisibili le censure di eccesso di potere per presupposti erronei, travisamento dei fatti ed illogicità, formulate contro la revoca in primo grado e riproposte nell'unico articolato motivo d'appello. La guardia giurata deve tenere una condotta di correttezza e legalità. Infatti, considerato che le guardie giurate ai sensi dell'articolo 138 TULPS devono possedere il requisito della buona condotta e che devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto che il provvedimento prefettizio di revoca della licenza di porto di pistola e della qualifica di guardia giurata sia stato adottato nel legittimo esercizio del relativo potere di apprezzamento discrezionale circa l'affidabilità del soggetto aspirante alla qualifica di guardia giurata. D'altra parte, specularmente, coloro che ottengono la qualifica di guardia giurata sono ben consapevoli del corrispondente obbligo di tenere una condotta improntata alla massima correttezza e rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti esercitati.

Con la sentenza numero 36265/2011, depositata il 6 ottobre, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza che vietava a un tossicodipendente di dimorare nella sua città sede dei suoi affetti, del suo seppur saltuario lavoro e luogo in cui frequentava il S.E.R.T Il caso. L'imputato aveva più volte maltrattato la propria madre percuotendola, ingiuriandola e minacciandola ripetutamente, cagionandole anche delle lesioni personali. Il gip aveva quindi applicato, in via cautelare, la misura del divieto di dimora nel comune di Palermo e del divieto di accedervi senza l'autorizzazione del giudice. Misura poi confermata anche dal Tribunale del Riesame. Tutelare l'incolumità della vittima . Nel ricorso per cassazione, l'imputato contesta la mancata valutazione, in sede di riesame, del suo radicale disagio economico. Infatti, osserva il ricorrente, precludergli l'accesso alla città di Palermo non gli avrebbe consentito di produrre un reddito e, oltre a vivere separato dalla famiglia, non avrebbe potuto nemmeno continuare a frequentare il S.E.R.T .ma non ci deve essere squilibrio con le esigenze dell'imputato. Il Collegio, richiamando una recente decisione della Corte Costituzionale 231/2011 sul tema della custodia cautelare, ha ribadito il principio del minore sacrificio necessario . In pratica, il giudice deve sempre scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili . Nel caso di specie, però, tale regola non risulta rispettata, pertanto, l'ordinanza impugnata viene annullata con rinvio ad altro giudice, che valuterà la possibilità di escludere o di contenere la misura adottata, riequilibrando le contrastanti esigenze delle parti.