di Giulia Milizia
di Giulia Milizia *Il Tribunale di Firenze, sez. lavoro, lo scorso 26 novembre documento non disponibile ha emesso una sentenza che è destinata ad alimentare le speranze di molti precari della scuola, salvo revisioni negli ulteriori eventuali gradi di giudizio e norme ostative della nuova riforma che entrerà in vigore a fine mese.Il caso. Una bidella precaria, iscritta contestualmente nelle graduatorie d'istituto di terza fascia per le supplenze dei docenti nello specifico per Educazione fisica , anche se collocata in posizione utile, non era chiamata a sostituire l'insegnante assente. Non era stata interpellata, pur avendone diritto in base allo scorrimento delle graduatorie interne, a causa del suo contratto a tempo determinato quale collaboratrice scolastica area A personale ATA personale amministrativo tecnico ed ausiliare degli istituti scolastici di ogni ordine e grado , come esplicato dalla scuola e dal Ministero dell'Istruzione in risposta alle sue contestazioni. Impugnava questo rifiuto col patronato di un noto sindacato.Il diritto al miglioramento delle condizioni professionali e gli errori commessi dalla P. A. Il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente a sostituire il docente assente ed ha evidenziato che l'amministrazione aveva erroneamente applicato le norme del regolamento sulle supplenze del personale ATA DM numero 430/00 anziché quelle del personale docente DM numero 131/07 . Entrambi prevedono tre fasce di graduatoria dei supplenti e la possibilità di attingere ad elenchi interni del circolo e dell'istituto rispettivamente articolo 5 e 6 5 e 7 , ma è palese che le funzioni e le mansioni svolte dal personale inseritovi sono diverse.Il principio dello scorrimento liste legittima l'eventuale rifiuto. Si noti che l'articolo 7, DM numero 131/07, non contiene alcuna condizione ostativa all'affidamento dell'incarico a chi appartenga o sia appartenuto al personale ATA. Lo stesso vale per l'altro regolamento, quindi non c'è alcuna preclusione ad essere inseriti in entrambe le graduatorie. Ovviamente se la richiesta di sostituzione fosse stata per uno dei sopra citati ruoli, rientranti in questa ultima categoria, il rifiuto sarebbe stato legittimo, per il principio dello scorrimento delle liste chi ottiene un incarico, seppur di breve durata, è reinserito all'ultimo posto delle stesse. Nella fattispecie era stato leso il diritto legittimo della candidata. Sono ovvie le ripercussioni che questa decisione potrebbe avere per eventuali casi analoghi pendenti e futuri.* Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto