Il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile va calcolato in riferimento alla base imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR.
E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza numero 21529/16, depositata il 25 ottobre. Niente indennità di accompagnamento. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda di un uomo che chiedeva la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento, ritenendo i suoi redditi superiori ai limiti previsti per poter accedere al beneficio. L’uomo proponeva ricorso per cassazione. Benefici previdenziali quale reddito considerare? La Corte di Cassazione condivide la tesi del ricorrente, secondo cui, per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, non è necessaria la sussistenza dei requisiti reddituali. Per quanto riguarda, la pensione di inabilità in favore di mutilati e invalidi civili, occorre considerare il reddito agli effetti dell’IRPEF, escludendo quello percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Conta il reddito di cui si può effettivamente disporre. Il problema principale è capire se tale reddito complessivo del contribuente debba essere considerato al netto degli oneri deducibili – come spese mediche, assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, ecc. - o in misura lorda. Secondo gli Ermellini, è preferibile la prima tesi, anche considerando la funzione del sistema assistenziale che si occupa di sostenere coloro che si trovano in una situazione di bisogno a tal fine, conta il reddito di cui l’assistibile ha effettiva disponibilità. Dunque, la conclusione di Piazza Cavour è chiara il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile va calcolato in riferimento alla base imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR. Alla luce di quanto detto, la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 luglio – 25 ottobre 2016, numero 21529 Presidente D’Antonio - Relatore Ghinoy Svolgimento del processo Con la sentenza numero 854 del 2009, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza dei Tribunale di Vibo Valentia, che aveva riconosciuto a G.D.L. la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 gennaio 2005, rigettava la domanda. A sostegno della decisione argomentava che i redditi dei D.L., quali risultanti dai modelli CUD relativi agli anni 2004-2005, al lordo delle deduzioni previste dall'articolo 10 del TUIR, superavano i limiti previsti per poter accedere al beneficio oggetto di causa. Per la cassazione della sentenza G.D.L. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l'Inps con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli articolo 329 secondo comma e 112 c.p.c. e lamenta che la Corte d'appello abbia riformato integralmente la sentenza di primo grado, nonostante essa fosse stata oggetto di impugnazione parziale e solo con riferimento al capo relativo al riconoscimento della pensione d' invalidità civile, non anche a quello con cui era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento. 2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della L. numero 18 del 1980, dell'articolo 12 comma 2 della L. numero 118 dei 1971 e dell'articolo 26 della L. numero 153 del 1969 e sostiene che ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è necessaria la sussistenza di requisiti reddituali. 3. Con il terzo motivo, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 14 septies, comma VI, del D.l. numero 663 del 1979, introdotto dalla legge di conversione numero 33 del 1980, e lamenta che la Corte d'appello abbia valorizzato il reddito nell'ammontare che risulta dalla certificazione reddituale, prima di effettuare la deduzione ai sensi dell'articolo 10 bis del Testo unico delle imposte sui redditi, laddove invece dev'essere preso in considerazione il reddito imponibile ai fini Irpef che rimane effettivamente disponibile al contribuente, e quindi al netto degli oneri deducibili, che nel caso era notevolmente inferiore a quello assunto dai giudici d'appello. 4. Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 nnumero 3 e 4 c.p.c. nonché dell'articolo 18 disp.att. c.p.c. e sostiene che la sentenza della Corte d'appello non rispetterebbe i canoni legislativamente previsti, in quanto non indica le conclusioni riportate dalle parti, né lo svolgimento del processo, né le ragioni della decisione. 5. II primo motivo è fondato. Dall' esame degli atti - possibile in quanto il ricorso rispetta i canoni di specificità imposti dagli articolo 366, primo comma, numero 6, e 369, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., nel senso chiarito da Cass. S.U. numero numero 8077 del 2012 - emerge che oggetto del ricorso in appello dell'Inps era stato solo il fatto che il Tribunale avesse riconosciuto al D.L. la pensione di invalidità, pur nell'insussistenza dei relativi requisiti reddituali. Il capo della sentenza del Tribunale con il quale era stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, estraneo al gravame, era quindi divenuto definitivo. 6. II secondo motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo. 7. Fondato è anche il terzo motivo. 7.1. L'articolo 14 septies del D.L. 30 dicembre 1979, numero 663, convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980, numero 33, al comma 4, nel rimandare all'articolo 8 del d.l. numero 30 del 1974, prevede che il reddito da considerare in tema di provvidenze in tema di invalidità civile è quello calcolato agli effetti dell'IRPEF. Il comma 7, aggiunto dal d.l. 28 giugno 2013, numero 76, ha previsto poi che Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della L. 30 marzo 1971, numero 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte . L'articolo 26 della L. 30 aprile 1969, numero 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui rimanda l'articolo 12 comma 2 della L. numero 118 del 1971, fa poi riferimento al reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione. 7.2. La questione in scrutinio è se il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d' invalidità civile è quello imponibile e cioè, secondo la formulazione dei D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 3, TUIR , la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali , ovvero il reddito lordo, comprensivo di tali oneri. 7.3. Ritiene questo Collegio, condividendo la soluzione adottata con la sentenza numero 4158 del 22 marzo 2001 e più di recente con l'ordinanza numero 11582 del 2015, ma disattendendo la contraria soluzione adottata con l'ordinanza numero 4223 del 2012, che debba essere preferita la prima soluzione. Ed invero, milita in favore di tale conclusione l'osservazione che nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione. In tale sistema, è infatti lo stesso legislatore che nell' articolo 26 della L. 30 aprile 1969, numero 153, sopra richiamato, ha escluso dal reddito computabile gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione. E' poi proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità. Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 15-06-2005, numero 12796, infatti, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'articolo 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'articolo 53 Cost. Inoltre, quando il legislatore ha inteso includere nel computo dei reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, numero 335, articolo 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l'assegno sociale, ha previsto che Alla formazione dei reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma dei codice civile così ord. 11582/2015 . 7.4. Non induce a diverso avviso la considerazione che il D.M. 31 ottobre 1992, numero 553 emanato in virtù della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, numero 407, articolo 3, comma 2, avente ad oggetto Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 abbia stabilito all'articolo 2 che nella dichiarazione di cui all'articolo 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta . Tale regolamento individua infatti gli oneri formali cui il richiedente la prestazione deve assolvere, e non può rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale. Né il riferimento ai redditi assoggettabili all'Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati , può assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura qualitativa assoggettabile o meno ad imposta dei cespite patrimoniale, non al suo ammontare al netto o al loro degli oneri deducibili . 8. In definitiva, è da ritenere che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'articolo 12 della L. 30 marzo 1971, numero 118, dev' essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR. 9. Segue la cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti ed il rinvio per nuovo esame, ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Reggio Calabria. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Reggio Calabria.