Acclarata, e non più discutibile, la colpevolezza del proprietario del veicolo. Egli, in un arco temporale di appena due mesi, ha accumulato ben 863 euro di debito con ‘Autostrade’. Ripetuto nel tempo sempre lo stesso escamotage fatale, però, l’ultimo blitz al casello, che consente di scoprire il bluff messo in atto sistematicamente dall’automobilista.
Coda al ‘casello’, a ridosso di Ferragosto. Un automobilista cerca di guadagnare tempo e si ritrova sulla ‘corsia’ predisposta per il ‘sistema Viacard’ troppo tardi, impossibile tornare indietro, ma egli ha con sé solo contanti Così, parlando con un addetto, spiega il proprio errore, e ottiene un “rapporto di mancato pagamento”. Quello che sembra un semplice inconveniente si rivela essere, in realtà, un modus operandi studiato a tavolino. Da metà giugno a metà agosto, difatti, l’automobilista ha ripetutamente evitato di pagare il pedaggio, ricorrendo sempre allo stesso escamotage, e accumulando un debito di quasi 870 euro. Ciò rende legittima la condanna dell’uomo, proprietario del veicolo, per il reato di “insolvenza fraudolenta” Cassazione, sentenza numero 28804, seconda sezione penale, depositata oggi Bluff. Nessun dubbio hanno manifestato già i Giudici di merito sulla «colpevolezza» dell’automobilista, a cui è stato fatale l’ultimo blitz tentato in autostrada. Come già in altre occasioni, difatti, egli si è indirizzato «non verso le ‘piste di uscita’ abilitate al pagamento per contanti, ma verso quelle predisposte per il ‘sistema Viacard’, dove, sprovvisto di ‘carta’, ometteva di pagare il pedaggio, facendosi rilasciare dall’addetto il ‘rapporto di mancato pagamento’», ma questa volta il bluff è stato scoperto. E il conto è salato 863 euro di debito – per i diversi «passaggi» non pagati in autostrada – e una «condanna» per «insolvenza fraudolenta». Condanna. E anche nel contesto della Cassazione viene ritenuta evidente la responsabilità dell’automobilista. Irrilevanti i richiami difensivi ad una presunta non «intenzionalità» e alla ipotesi che «il veicolo sia stato utilizzato da soggetti diversi dal proprietario». Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è corretta la valutazione compiuta in Appello, laddove è stato giustamente affermato che «la sistematicità della condotta tenuta, in un breve lasso temporale, è chiaramente sintomatica della volontà di servirsi della rete autostradale, senza preoccuparsi dell’onere di corrispondere i pedaggi, e, dunque, con l’evidente intenzione di contrarre le relative obbligazioni nella originaria convinzione di non adempierle». E, di conseguenza, il «dolo» emerge, in maniera chiara, «dalla reiterazione delle condotte tenute». Allo stesso tempo, va tenuta presente, aggiungono i Giudici, «l’assenza di una attendibile spiegazione circa il fatto» ipotizzato che «egli non fosse alla guida del veicolo» con cui «furono commessi i reati». Tutto ciò, assieme alla «evidente intenzione» dell’automobilista «di non adempiere» al pagamento del pedaggio autostradale, rende corretta la condanna.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 giugno – 7 luglio 2015, numero 28804 Presidente Fiandanese – Relatore Alma Ritenuto in fatto Con sentenza in data 20/6/2014 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 28/2/2012 del Tribunale di Fermo con la quale C.N. è stato dichiarato colpevole del reato di insolvenza fraudolenta continuata articolo 81 cpv. e 641 cod. penumero e condannato alla pena ritenuta di giustizia per essere transitato sulla rete autostradale in plurime occasioni senza però pagare i relativi pedaggi indirizzandosi non verso le piste di uscita abilitate al pagamento per contanti ma verso quelle predisposte per il sistema Viacard dove, sprovvisto di alcuna carta di pagamento ometteva di pagare il pedaggio facendosi rilasciare dall'addetto il rapporto di mancato pagamento, il tutto per una pluralità di passaggi che determinavano un'obbligazione complessiva pari a € 863,47. I fatti risalgono in epoca compresa tra il giorno 11 giugno ed il giorno 16 agosto 2007. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo 1. articolo 606, comma 1, lett. e cod. proc. penumero - Erronea valutazione delle prove - carenza di prove - mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata. Rileva la difesa del ricorrente che non è stata provata in alcun modo l'intenzionalità dell'agire dell'imputato né il C. - fatta eccezione per un solo episodio risalente al 16/8/2007 - è mai stato identificato nelle diverse occasioni nelle quali si sono verificati i fatti con la conseguenza che sussiste dal punto di vista logico la possibilità che il veicolo in questione sia stato utilizzato da altri soggetti diversi dal proprietario. 2. articolo 606, comma 1, lett. b cod. proc. penumero - Erronea applicazione della legge penale. Sostiene la difesa del ricorrente che i fatti in contestazione debbono essere inquadrati non nella violazione dell'articolo 641 cod. penumero quanto piuttosto in quella dell'articolo 176, comma 17, dei Codice della Strada, che qualifica le condotte come quelle in esame come mero illecito amministrativo difettando quel quid pluris richiesto dalla norma per la qualificazione della condotta come reato. La Corte di Appello, nonostante che la questione de qua, fosse stata dedotta con l'atto di gravame non ha motivato sul punto. Considerato in diritto 1. II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Trattasi, infatti, di questione già posta in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello e da questa risolta con motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. La Corte distrettuale ha evidenziato come la sistematicità della condotta tenuta in un breve lasso temporale è chiaramente sintomatica della volontà di servirsi della rete autostradale senza preoccuparsi dell'onere di corrispondere i pedaggi e, dunque, con la evidente intenzione di contrarre le relative obbligazioni nella originaria convinzione di non adempierle. Quanto, poi, all'accertamento del fatto che fosse stato proprio il C. l'autore di tutte le violazioni ciò si è fondato su di una prova indiziaria costituita dalla valutazione congiunta di una serie di elementi quali a il fatto che il veicolo utilizzato per la commissione di tutti i fatti-reato era allo stesso intestato b tutte le violazioni sono state compiute in un ristretto arco di tempo ed hanno sostanzialmente riguardato il medesimo percorso autostradale c il C. fu in effetti controllato dalla Polizia Stradale in occasione di uno dei transiti abusivi d l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione alternativa, né ha fornito alcuna indicazione utile a consentire di supporre che egli non fosse stato alla guida del proprio veicolo al momento in cui furono consumate le violazioni di legge. Sotto quest'ultimo profilo rileva l'odierno Collegio che anche l'omessa indicazione di qualsivoglia elemento finalizzato ad una valutazione di fondamento della tesi alternativa secondo la quale il C. non era al volante del veicolo in occasione delle violazioni è logicamente spiegabile con una condotta in mala fede dell'imputato. Sebbene, infatti, non si richieda all'imputato di provare l'assenza della detenzione del veicolo al momento in cui furono compiuti i fatti, ciò non toglie che l'assenza di una attendibile spiegazione circa il fatto che egli non fosse alla giuda del veicolo con il quale furono commessi i reati pur in presenza degli altri indizi sopra evidenziati, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potevano costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque potevano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento, costituisce certamente un elemento che - unitamente agli altri di cui si è detto - ben poteva essere valutato dai Giudici territoriali ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Quanto al dolo del contestato reato di cui all'articolo 641 cod. penumero lo stesso è ictu oculi evidente ed emerge chiaramente dalla reiterazione delle condotte tenute palesemente indicative della volontà di contrarre una serie di identiche obbligazioni con la società Autostrade per l'Italia con la finalità di non pagarle. 2. Manifestamente infondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di Appello ha preso in considerazione la questione giuridica prospettata dalla difesa e l'ha risolta in modo conforme a diritto. Questa Corte Suprema ha, infatti, già avuto modo di chiarire al riguardo, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, che la disposizione di cui all'articolo 176, diciassettesimo comma, nuovo cod. str., secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato il reato di insolvenza fraudolenta che continua pertanto a configurarsi tutte le volte in cui al semplice inadempimento di tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi del predetto delitto, e cioè la dissimulazione dello stato di insolvenza e l'intenzione di non adempiere. Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che anche il silenzio serbato al momento dell'ingresso in autostrada è idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, riscontrabile pertanto nel comportamento di chi, presentandosi al casello a bordo di un'autovettura - bene che fa presumere la capacità di assolvere l'obbligo del pagamento del pedaggio in chi lo possiede - prenda in consegna il talloncino aderendo, in tal modo, all'offerta contrattuale proveniente dal gestore del servizio autostradale ed ha ancora specificato che, quanto all'accertamento in concreto dell'esistenza della situazione di insolvenza, è sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità del debitore di adempiere l'obbligazione assunta Cass. Sez. 2, sent. numero 10247 del 23/09/1996, dep. 28/11/1996, Rv. 206286 . Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 mille a titolo di sanzione pecuniaria. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello oggetto di impugnazione, sentenza che pertanto diviene irrevocabile al momento della scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione avverso la stessa, momento nel quale i fatti reato in contestazione all'imputato non erano ancora estinti per prescrizione. Dalla decisione così adottata discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato tenuto conto del livello di complessità della vicenda processuale e del valore economico della stessa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore della parte civile Autostrade per l'Italia S.p.a. che liquida in € 2.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.