Il rinvio del PAT, il primo codice di giustizia contabile, una difesa rafforzata nel processo penale …

è stato un cdm “ricco” quello che si è svolto nella serata di giovedì 30 giugno scorso. Per cominciare, è stato approvato il d.l. numero 117/16 che proroga di sei mesi, dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, l’avvio del processo amministrativo telematico. Durante la stessa seduta, la “stagione dei codici”, così viene definita dal Governo, ha visto in dirittura di arrivo il primo codice di giustizia contabile, esaminato in prima lettura. Infine, con l’approvazione del d.lgs. di attuazione della direttiva del 2013, viene rafforzata la difesa nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

PAT l’avvio all’1 gennaio 2017. Il cdm, durante la riunione del 30 giugno 2016 ha approvato il d.l. numero 117/16 che proroga di 6 mesi alcuni termini dell’avvio del processo telematico. In premessa al decreto si legge «il Governo ha ritenuto la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga dei termini di prossima scadenza in materia di avvio a regime del processo amministrativo telematico al fine di garantire il regolare svolgimento del processo amministrativo». Il primo codice di giustizia contabile. Il Consiglio dei Ministri, durante la riunione del 30 giugno 2016, ha approvato, in esame preliminare, il d.lgs. relativo al codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell’articolo 20 della l. numero 124/2015. Nel codice sono racchiuse le disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti, dai più noti giudizi di responsabilità erariale, ai giudizi di conto, a quelli sanzionatori e pensionistici. E’ stato predisposto un articolato che contiene significativi elementi di novità, soprattutto sul fronte dei giudizi di responsabilità per danno erariale. In particolare, il codice disciplina i poteri del pm, al quale si chiede di svolgere attività di indagine non solo per provare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, ma anche per accertare gli elementi che escludono tale responsabilità. In sintesi, si legge nel comunicato diramato a seguito del cdm, «il processo contabile, fin qui disciplinato da norme risalenti molte addirittura agli anni ’30, diventa più celere, le garanzie della difesa sono adeguatamente rafforzate, il principio del giusto processo permea tutti gli istituti processuali». Ecco alcune delle più significative novità - l’invito a dedurre viene arricchito di contenuti informativi per consentire al destinatario di comprendere la portata delle contestazioni a suo carico e argomentare la propria difesa - la parte ha diritto di essere sentita audizione personale con l’assistenza dell’avvocato e, dopo l’invito a dedurre, ha diritto di accedere a tutti gli atti del fascicolo istruttorio - il pm può accede agli atti sui siti delle Pubbliche amministrazioni che, in particolare dopo gli ultimi interventi normativi, consentono di verificare online la maggior parte dei documenti che caratterizzano l’attività di una pa. Diritto al difensore nel processo penale. Durante la stessa seduta, il cdm ha approvato, sempre in esame preliminare, il d.lgs. di attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. In particolare, è previsto che il difensore della persona sottoposta ad indagine abbia diritto ad essere avvisato, e quindi ad assistere, al compimento dell’atto di individuazione di persona a cui proceda la polizia giudiziaria o il pubblico ministero. Per quanto riguarda la disciplina del mandato di arresto europeo, si prevede che la persona arrestata all’estero in esecuzione di un mandato emesso dall’autorità giudiziaria italiana possa avere tempestiva conoscenza di un elenco di difensori, predisposto dai Consigli dell’ordine forense, per poter nominare un difensore in Italia.