Con la Risoluzione numero 9/E del 22 gennaio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, giacché l'intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l'effettivo proprietario dei beni che resta il fiduciante, il socio che abbia effettuato investimenti nel capitale sociale di una start-up innovativa tramite fiduciaria può beneficiare, ricorrendone i requisiti, delle agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 del D.L. numero 179/2012.
Agevolazioni fiscali.Il socio che abbia effettuato investimenti nel capitale sociale di unastart-upinnovativa tramite una società fiduciaria può beneficiare, ricorrendone i requisiti, delle agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 del D.L. numero 179/2012, consistenti, per le persone fisiche, nella detrazione IRPEF del 19% dei conferimenti effettuati, per un importo non superiore a 500 mila euro, in ciascun periodo d'imposta. Il quesito.Il quesito posto dall'interpellante riguardava il caso di una persona fisica che, tramite una società fiduciaria, aveva sottoscritto, in sede di costituzione di unastart-upinnovativa, una quota pari al 94% del capitale sociale. La società era stata inizialmente iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ma circa un mese dopo l'atto costitutivo - essendo intervenute, ad opera del d.l. numero 76/2013, modifiche normative che avevano ampliato l'ambito di applicazione della disciplina sullestart-updi cui al d.l. numero 179/2012 - era stata iscritta nella sezione speciale del registro in qualità distart-upinnovativa. L'interpellante chiedeva, dunque, chiarimenti circa la possibilità di fruire delle suddette agevolazioni fiscali, tenuto conto che il conferimento era avvenuto tramite una fiduciaria e che l'iscrizione dellastart-upnella sezione speciale era avvenuta successivamente all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. I chiarimenti dell’Agenzia.Rispetto ai due profili considerati, l'Agenzia, condividendo i rilievi dell'interpellante e ammettendolo a godere del regime di favore in parola, ha chiarito che •come confermato da consolidata giurisprudenza e da documenti di prassi, l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, che resta sempre e comunque il fiduciante, e dunque «l’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina» •posto che lastart-upinnovativa può richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese anche successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria richiesta in sede di costituzione, e che il soggetto conferente matura il diritto a fruire dell’agevolazione nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo dellastart-upinnovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria, «a nulla rilevando che alla predetta data l’iscrizione nella sezione speciale non sia ancora perfezionata», tuttavia, per espressa norma di legge articolo 25, comma 8, del d.l. numero 179/2012, e articolo 5 del d.m. di attuazione del 30 gennaio 2014 , l’iscrizione nella sezione speciale deve perfezionarsi in tempo utile per poter beneficiare della disciplina di cui al citato D.L. numero 179/2012, ovvero in tempo utile affinché la società possa rilasciare la certificazione che consente agli investitori di fruire dell’incentivo fiscale con riferimento al periodo di imposta in cui matura il relativo credito. fonte www.fiscopiu.it
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