L’espressione «redditi assoggettabili» ad IRPEF deve essere interpretata nel senso che il reddito imponibile ai fini dell’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità è da intendersi al lordo, cioè comprensivo degli oneri deducibili.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 860, depositata il 20 gennaio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Lecce riconosceva ad un uomo l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità, sul presupposto di un reddito imponibile, al netto delle deduzioni fiscali, inferiore al limite di legge. I giudici ritenevano che bisognasse far riferimento al reddito costituente la base imponibile per la determinazione dell’imposta dell’IRPEF. A loro giudizio, inoltre, l’articolo 3 d.P.R. numero 917/1986 T.U. imposte dirette stabilisce che, per la base imponibile, si tiene conto di tutti i redditi posseduti dal contribuente, al netto degli oneri deducibili. L’INPS ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 6 l. numero 638/1983, che prevede, come requisito reddituale per l’integrazione al minimo, il possesso di redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo delle persone fisiche. I «redditi assoggettabili» sono da intendersi in misura più ampia dei «redditi assoggettati» ad IRPEF, cui si riferisce il T.U. a fini esclusivamente fiscali. Redditi al lordo. La Corte di Cassazione ricorda che il d.m. numero 553/1992 prevede che nella dichiarazione devono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF o esenti da tale imposta. Questo d.m. si riferisce alle prestazioni assistenziali dei mutilati ed invalidi civili. La stessa ratio è riscontrabile nell’articolo 6 l. numero 638/1983, relativa all’assegno di invalidità. Non possono non ricomprendersi nel reddito rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all’integrazione della pensione tutte le voci che lo compongono, tranne quelle escluse dal computo espressamente dal legislatore. Interpretazione più ampia. Perciò, l’espressione «redditi assoggettabili» ad IRPEF deve essere interpretata nel senso che il reddito imponibile ai fini dell’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità è da intendersi al lordo, cioè comprensivo degli oneri deducibili. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 dicembre 2014 – 20 gennaio 2015, numero 860 Presidente Coletti De Cesare – Relatore De Renzis Ritenuto in fatto -che il Tribunale di Lecce con sentenza numero 4517 del 24 maggio 2007 accoglieva la domanda proposta da F.M. volta ad ottenere l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1 ° gennaio 2003 sul presupposto di un red dito imponibile, al netto delle deduzioni fiscali, inferiore al limite di legge -che la Corte di Appello di Lecce con sentenza numero 1357 del 2009 ha confermato la decisione di primo grado, osservan do che, ai fini dell'integrazione al minimo, per l'assegno ordinario di invalidità ex articolo 10-3° comma del RD numero 636 del 1939 ed ex articolo 2-4° comma della legge numero 222 del 1984, occorre fa riferimento al reddito costituente la base imponibile per la determinazione dell'imposta dell'IRPEFe l'articolo 3 del DPR numero 917 del 1986 TU sulle imposte dirette , come modificato dall'articolo 2 della legge numero 289 del 2002, stabilisce che per la base imponibile si ,ene conto di tutti i redditi posseduti dal contribuente, al netto degli oneri de ducibili. -che la stessa Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie il reddito IRPEF ovvero il reddito lordo con detra zione degli oneri deducibili e di quello della casa di abita zione non avesse superato il limite di legge previsto per l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità. -che 'INPS ricorre per cassazione con unico motivo -che il Maglietta non si è costituito. Ritenuto in diritto -che l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della legge numero 638 del 1983, rilevando che tale norma prevede come requisito reddituale per l'integrazione al mi nimo il possesso di redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo delle persone fisiche -che tale norma va interpretata nel senso che i redditi as soggettabili sono da intendersi in misura più ampia dei redditi assoggettati ad IRPEF, cui si riferisce il TUIR ai fini esclusivamente fiscali -che argomenti in questo senso vanno colti nel DM numero 553 del 31 ottobre 1992-articolo 2-, secondo il quale nella dichiara zione di cui 'all'articolo 1 devono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF o esenti da detta imposta -che l'assunto dell'INPS merita di essere condiviso, dal momento che la richiamata norma di cui all'articolo 6 della leg ge numero 638 del 1983 sagas la stessa ratio di cui all'anzidetto DM numero 553 del 1992, pur riguardando quest'ultimo le pre stazioni assistenziali dei mutilati ed invalidi civili e non l'assegno ordinario di invalidità Omissis -che pertanto l'espressione redditi assoggettabili ad IRPEF va interpretata nel senso che il reddito imponibile ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità è da intendersi al lordo, ossia com prensivo degli oneri deducibili -che in conclusione il ricorso dell'INPS va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Bari. -che Il giudice di rinvio procederà a riesaminare la causa alla stregua del principio di diritto come in precedenza e nunciato e provvederà anche sulle spese del presente giu dizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari.